La terza sezione civile della Corte di Cassazione (Sentenza 20790/2009), intervenendo ancora una volta in materia di responsbilità medica, ha ricordato che nel caso in cui dopo un intervento chirurgico si verifichino complicanze post-operatorie, il medico non può esimersi da responsabilità per colpa lieve per il solo fatto che l’intervento abbia comportato la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà.
La Corte richiamando il disposto di cui all’articolo 2236 del codice civile in base al quale “se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d’opera non risponde dei danni, se non in caso di dolo o di colpa grave” ha chiarito che in ambito medico, a prescindere dalla difficoltà dell’intervento, il sanitario ha l’obbligo di seguire il paziente anche in relazione a possibili eventi che possono verificarsi dopo l’operazione. Per questo deve prendere tutte le precauzioni del caso giacchè in caso di insuccesso sarà suo compito provare che le complicanze erano state determinate da eventi imprevisti e inevitabili.