Nella vicenda di causa, la contestazione disciplinare alla base del licenziamento intimato, riguardava la modalità della certificazione medica inviata dal dipendente per giustificare l’assenza per malattia che, secondo il datore di lavoro, sarebbe stata irrituale in quanto proveniente da un medico non facente parte del Servizio Sanitario Nazionale con conseguente, asserita, irregolarità formale.

La Corte di Cassazione ha affermato che la detta irregolarità non poteva ritenersi sussistente, in quanto la Legge n. 300 del 1970 [cd. Statuto dei Lavoratori], non prescrive che la certificazione medica comprovante lo stato di malattia del lavoratore debba essere rilasciata da “un sanitario del servizio sanitario nazionale”. [Avv. Ennio Grassini – www.dirittosanitario.net]