una volta ricondotti i rapporti di lavoro del dipendente ASL alla disciplina (legale e contrattuale collettiva) di diritto comune e i relativi atti di gestione alla capacità, ed ai poteri, del privato datore di lavoro, l’autorizzazione al lavoro straordinario può desumersi da fatti concludenti e, in particolare, dalla stessa assegnazione di un incarico per la cui esecuzione rimanga imprescindibile la prestazione di lavoro straordinario (ad esempio, e così come nella fattispecie concreta, a ragione della manifesta inadeguatezza del personale in organico rispetto alle attività assegnate alla struttura). [Avv. Ennio Grassini – www.dirittosanitario.net]

Tribunale di Cassino – Sezione  Lavoro, Sent. del 23.04.2009

omissis

Svolgimento del processo

Con ricorso depositato in data 2 settembre 2005 l’Azienda Unità Sanitaria Locale di Frosinone conveniva in giudizio Ri.An.Ma. e, – così opponendo il decreto ingiuntivo nei suoi confronti emessi il precedente 29 giugno 2005 per il pagamento della somma di Euro 38.125,50, oltre spese ed accessori, – instava per la revoca del decreto ingiuntivo opposto deducendo l’insussistenza del diritto, ex adverso azionato, alla retribuzione del lavoro straordinario, nell’ordine, (1) per difetto di specifica autorizzazione alla prestazione del lavoro straordinario stesso e, comunque, di prova del lavoro straordinario (effettivamente prestato), (2) per violazione della disciplina contrattuale, collettiva relativa al monte orario individuale retribuibile, (3) per erroneità dei criteri di computo utilizzati per la determinazione del valore orario della retribuzione.

Integratosi il contraddittorio Ri.An.Ma. ha resistito al ricorso specificamente contestandone la fondatezza e, così, instando per il suo rigetto.

Assunta in corso di istruttoria la prova per testi “hinc et inde” capitolata la causa, sulla documentazione dalle parti prodotta, è stata quindi discussa e decisa, con lettura del dispositivo, all’udienza del 23 aprile 2009.

Motivi della decisione

La proposta opposizione è solo parzialmente fondata.

Converrà premettere gli esiti della prova (orale e documentale) al processo acquisita, e per rilevare (innanzitutto) come sia stato riferito che: 1) “… ero responsabile amministrativo del Polo Ospedaliero Cassino – Pontecorvo – Atina. Io ero dirigente amministrativo responsabile di detta struttura che nacque nel 1995. La Ri. era responsabile della ragioneria e, in particolare, del settore pagamenti. Preciso che io sono andato in pensione nel maggio 1999, da allora non saprei dire (nello specifico) di cosa si sia occupata la ricorrente. All’epoca in cui lavoravo ancora la Ri. osservava un orario di servizio di 36 ore; posso aggiungere… (che la) Ri… aveva da gestire le scadenze dei pagamenti; preciso che la Ri. si occupava dei pagamenti tanto delle prestazioni in convenzione, in specie di case di cura private, quanto dei fornitori). I pagamenti delle case di cura dovevano essere assicurati nei 60 giorni dalla data di emissione delle fatture. La Ri. doveva predisporre gli atti dei detti pagamenti e, pertanto, svolgeva lavoro straordinario (proprio per far fronte tempestivamente agli adempimenti di cui ho detto). Già all’epoca l’orario di lavoro era articolato su 5 giorni alla settimana (con due rientri pomeridiani, nelle giornate di lunedì e di mercoledì); lo straordinario veniva reso o in prosieguo dei due rientri pomeridiani o in altre giornate (come prolungamento dell’orario articolato su 08.00/14.00). Ricordo che la Ri. dovette fare qualche rientro anche di sabato mattina. L’orario di lavoro, ordinario e straordinario, era annotato in automatico attraverso l’orologio elettronico che ciascun dipendente utilizzava con una propria scheda elettronica (cd. badge)” (cfr. il teste Ca.Ge.); 2) “Sono in pensione dal 1° ottobre del 2001; prima ero il dirigente amministrativo della zona D (tale zona coincide con la denominazione di Polo Ospedaliero Cassino – Pontecorvo – Atina). Io subentrai al Ca. quando lui andò in pensione. La Ri. si occupava dell’attività inerente all’ufficio ragioneria, e per le relative competenze contabili. La Ri. si occupava, in via esclusiva, della prenotazione in bilancio delle spese, della registrazione delle spesa effettiva (quando, cioè, c’era stato l’impegno del titolo di spesa), della liquidazione della spesa stessa (quando, cioè, c’era l’esborso economico). La Ri. predisponeva le delibere che recavano le spese. Il personale lavorava 5 giorni a settimana con due rientri pomeridiani; posso dire che la Ri. era oberata di lavoro e che l’orario normale di lavoro non poteva essere sufficiente a smaltire quel lavoro. Da parte mia non vennero date disposizioni particolari quanto al lavoro straordinario, ciò del resto conseguiva al divieto di svolgere lavoro straordinario che proveniva dal dirigente delle risorse umane. Ad ogni modo c’era un sistema di rilevazione elettronica dell’orario di lavoro (si trattava di un sistema informatico in rete perché presso la sede di Frosinone era possibile recuperare i dati registrati nel sistema) che ciascun dipendente attivava con una propria scheda magnetica (cd. badge). La Ri. si occupava, altresì (e in derivazione dei compiti di cui ho detto prima), della gestione dei residui, degli estratti conto (mi riferisco alle partite di conto che avevamo con i fornitori), dei dati contabili da riportare al consuntivo. La Ri. si occupava, anche, delle convenzioni (e perciò registrava le fatture emesse da professionisti, – consulenti esterni dell’Azienda, – e da case di cura convenzionate). Al Polo Ospedaliero Cassino – Pontecorvo – Atina facevano capo, se non erro, 5 case di cura private (di cui 2 Residenze per Anziani, c.d. RSA). Non ho mai formalizzato richieste di altro personale perché sapevo che la risposta sarebbe stata negativa (col blocco delle assunzioni)” (cfr. il teste Ca.Ez.); 3) “Sono stato Direttore amministrativo del Polo Ospedaliero di Cassino dal 1° luglio 2002 all’agosto 2004; la Ri. è stata alle mie dipendenze. Preciso che io venivo in Cassino due volte a settimana (perché l’incarico era ad interim, cioè a scavalco), qualche volta venivo (in aggiunta) anche di pomeriggio quando vi erano specifiche necessità (o urgenze). Posso dire che la Ri. effettivamente svolgeva lavoro straordinario (per mia constatazione diretta in quanto, come ho detto, nei due giorni settimanali mi trattenevo al lavoro mattina e pomeriggio e perché, a volte, venivo anche di pomeriggio), ne chiesi conto (perché lo straordinario era reso regolarmente e mi parve eccessivo), la Ri. mi mostrò il lavoro che doveva svolgere (nei fatti doveva sostituire altre tre posizioni di lavoro, o forse due, non ricordo meglio ma, posso dire, si trattava di posizioni coperte con contratti a termine che, scaduti, l’amministrazione, per fare economie di bilancio, non aveva inteso rinnovare). Posso dire, pertanto, che la Ri. svolgeva lavoro straordinario nei fatti reso necessario dalle scoperture di organico. La Ri. era addetta all’ufficio Provveditorato e Ragioneria (e, in aggiunta, si occupava del lavoro relativo ai rapporti con le case di cura convenzionate), lo ero dirigente della struttura complessa: la Ri. faceva capo direttamente a me in quanto non v’era né una struttura semplice di riferimento né un’unità operativa di minori dimensioni (insomma non v’erano figure dirigenziali o direttive intermedie tra la mia posizione di direttore amministrativo e la posizione di lavoro della Ri.). Voglio precisare che la Ri. ha sempre svolto puntualmente le sue mansioni, che le attività di preparazione degli atti mi sono sempre state poste a disposizione in termini tali da consentirmi tutti gli adempimenti (la Ri., difatti, mi preparava anche le delibere). Al teste vengono mostrati i fogli di presenza prodotti in allegato al fascicolo della Ri. e il teste dichiara: si tratta della stampa di videate del cartellino orario su base mensile. In pratica sono i fogli di presenza che prima si formavano manualmente (e solo documentalmente), ora, invece, conseguono dalla timbratura dell’orologio orario (ciascun dipendente è munito di proprio budget). Forse c’erano mie autorizzazioni generiche allo svolgimento del lavoro straordinario, qualcosa ci doveva essere ma meglio non ricordo; posso aggiungere che, a fine mese, quando mi venivano sottoposti i cartellini orari li controllavo a campione e, se v’era qualche cosa che non tornava, invitavo la collega della Ri. (addetta al personale) ad apportare le modificazioni necessarie (così come nel caso di omessa timbratura senza indicazione della relativa causale dell’assenza, ad es. per ferie)” (cfr. il teste Sa.An.).

Risulta, ancora, che (con ordine di servizio del 10 ottobre 2001; lo si veda ai fascicoli “hinc et inde”) il direttore amministrativo del P.O. di Cassino – Pontecorvo disponesse la prestazione del “servizio presso il Presidio Ospedaliero di Cassino ogni martedì pomeriggio della settimana per l’inserimento degli ordini di acquisto sui relativi conti e la verifica delle disponibilità sugli stessi conti”, nonché che, sempre da parte del direttore amministrativo, venissero autorizzati “rientri pomeridiani oltre quelli obbligatori” (motivati per il venir meno “del rag. Pe. per collocamento a riposo dall’1.9.2004”; cfr., anche qui ai fascicoli “hinc et inde”, la nota datata 17 settembre 2004).

E’ noto, poi, che secondo un (risalente e consolidato) indirizzo interpretativo del G.A. (in particolare del Consiglio di Stato; cfr., ex plurimis, e tra i più recenti arresti, C. St., IV, 12 marzo 2009 n. 1430, C. St., V, 16 febbraio 2009 n. 844, C. St., VI, 23 maggio 2008 n. 2496, C. St., V, 7 settembre 2007 n. 4702, C. St., V, 23 marzo 2004 n. 1532) la retribuibilità del lavoro straordinario (nel pubblico impiego) presuppone la sua (formale) autorizzazione (“atteso che, altrimenti, si determinerebbe, quanto agli effetti patrimoniali, l’equiparazione del lavoro straordinario autorizzato rispetto a quello per il quale non è intervenuto alcun provvedimento autorizzativo, compensando attività lavorative svolte in via di fatto, ma non rispondenti ad alcuna riconosciuta necessità”); autorizzazione, questa, che, – variamente funzionalizzata dal G.A. (al rispetto dei principi di legalità, imparzialità e di buon andamento di cui all’art. 97 Cost.) e, dunque, alla verifica delle ragioni (di pubblico interesse) che rendono necessario il ricorso al lavoro straordinario, al rispetto dei limiti di spesa fissati nelle previsioni di bilancio, alla stessa tutela della salute e della dignità della persona del lavoratore, e quale strumento “… per l’opportuna ed adeguata salutazione delle concrete esigenze degli uffici”, – in effetti rileva (anche) nell’ambito del pubblico impiego c.d. contrattualizzato (o privatizzato; per un recente arresto del Giudice di Legittimità cfr., – “difatti, Cass. 4 ottobre 2007 n. 20789) siccome la disciplina contrattuale collettiva del rapporto (quale fonte integrativa del contenuto negoziale del rapporto di lavoro) espressamente prevedendo l’autorizzazione da parte “del dirigente responsabile” (oltreché le concrete modalità di programmazione, e di gestione, anche sul versante dei rapporti collettivi con le OO.SS., del ricorso a prestazioni lavorative eccedenti l’orario normale di lavoro; cfr. gli artt. 26 e 34 del CCNL 7 aprile 1999 nonché gli artt. 39 e 40 del CCNL del 20 settembre 2001).

Pare, peraltro, indubbio al Giudice, – una volta ricondotti i rapporti di lavoro in questione alla disciplina (legale e contrattuale collettiva) di diritto comune (art. 2, c. 2 e 3, e art. 45 del D.Lgs. n. 165/2001) e i relativi atti di gestione alla capacità, ed ai poteri, del privato datore di lavoro (art. 5, c. 2, del D.Lgs. n. 165/2001, cit.), – che l’autorizzazione in discorso (in termini, peraltro, non fortemente dissimibili da quanto pur prospettatosi nella stessa giurisprudenza del G.A., sia pur con riferimento a “esigenze indifferibili ed urgenti”; quanto, poi, al rilievo di una richiesta implicita di lavoro straordinario “con la creazione di condizioni che lo rendano necessario, e con la mancata contestazione, una volta che dello stesso sia venuta conoscenza” cfr., in specie, Cass. 7 luglio 2006 n. 15499 cui adde Cass. 20 febbraio 2009 n. 4269) possa desumersi (così com’è, usualmente, per tutti i negozi giuridici rispetto ai quali la forma non risulti prescritta “ad substantiam acti”) da fatti concludenti (e, perciò, da un comportamento funzionalizzato ad esprimere, nel suo contenuto, la regola di condotta altrimenti desumibile dall’atto formale) e, in particolare, dalla stessa assegnazione di un incarico per la cui esecuzione (ad esempio, e così come nella fattispecie in cognizione, a ragione della manifesta inadeguatezza del personale in organico rispetto alle attività assegnate alla struttura amministrativa) rimanga imprescindibile (e proprio in ragione dell’attività amministrativa affidata al personale interessato) la prestazione di lavoro straordinario (in quanto tale eccedente l’orario normale contrattuale).

Così che quando (così come nella fattispecie) l’effettiva prestazione del lavoro straordinario consegua, – oltreché da una formale disposizione di servizio (cfr., anche qui ai fascicoli “hinc et inde”, la nota del 23 ottobre 2003, sempre a firma del direttore amministrativo del P.O. di Cassino – Pontecorvo, dal cui contenuto pianamente consegue come il rientro al lavoro nel pomeriggio di martedì costituisse modalità aggiuntiva della prestazione lavorativa, in quanto tale ulteriore rispetto ai due ordinari rientri del lunedì e del mercoledì), anche, – dall’assegnazione di un carico di lavoro (“nei fatti doveva sostituire altre tre posizioni di lavoro, o forse due, non ricordo meglio ma, posso dire, si trattava di posizioni coperte con contratti a termine che, scaduti, l’amministrazione, per fare economie di bilancio, non aveva inteso rinnovare). Posso dire, pertanto, che la Ri. svolgeva lavoro straordinario nei fatti reso necessario dalle scoperture di organico…”; cfr. sub 3) che precede) imprescindibilmente (ed ex se) connesso alla prestazione di lavoro straordinario (quale modalità necessaria per adempiere agli obblighi di prestazione costituenti oggetto del negozio giuridico intercorrente tra le parti) pare al Giudice evidente che l’autorizzazione in discorso non possa che identificarsi con lo stesso atto di gestione del rapporto di lavoro (avente ad oggetto la conformazione della prestazione dovuta) e, in quanto tale, rilevare ai fini della (dovuta) retribuzione delle prestazioni lavorative (rese, giustappunto, in adempimento di obbligo contrattuale).

Né, del resto, i vincoli di legittimità formale (dell’attività amministrativa) e di liceità contrattuale (nella gestione dei rapporti di lavoro, individuali e collettivi) possono, nella specie, costituire ostacolo alla (effettiva) tutela del diritto alla retribuzione (secondo la quantità, – e la stessa qualità, a riguardo dei riflessi che si producono, nella complessiva organizzazione del lavoro, di una prestazione resa su diverse posizioni organizzative funzionali, – del lavoro prestato) il cui fondamento costituzionale (art. 36 Cost.), e legale (art. 45 del D.Lgs. 165/2001, artt. 2099, 2107 e 2108 cod. civ., artt. 1, c. 2 lett. C), e 5 del D.Lgs. n. 66/2003), giustappunto impone la retribuzione dovuta per le prestazioni lavorative effettivamente rese in adempimento degli obblighi contrattuali (cosi come conformati nell’esercizio del potere direttivo ed organizzativo; per la diretta applicabilità al rapporto di impiego pubblico dell’art. 36 Cost. cfr., anche, – e sia pur a riguardo di diversi ambiti regolativi, – Corte Cost. 27 maggio 1992 n. 236, Corte Cost. 19 giugno 1990 n. 296, Corte Cost. 23 febbraio 1989 n. 57, Corte Cost. ord. 26 luglio 1988 n. 908).

Solo rimane da rilevare rispettivamente: a) che, – trovando riscontro le acquisizioni testimoniali sopra riportate nelle annotazioni (in automatico) dell’orario di lavoro effettivamente osservato, – le ore di lavoro straordinario prestate vanno rideterminate (combinando, ed incrociando, i dati emergenti dalla stessa documentazione “hinc et inde” prodotta) in ragione, rispettivamente, di n. 450,70 ore per il 2001, n. 624,54 ore per il 2002, n. 1.003,70 ore per il 2003, n. 839,29 ore per il 2004; b) che (per quanto genericamente contestati) i conteggi di parte rispondono a corretta applicazione dei criteri di computo della retribuzione (oraria) spettante per il lavoro straordinario prestato (ai sensi, dunque, dell’art. 39 del CCNL 20 settembre 2001, cit.); c) che non risulta alcuna adesione della opposta alla c.d. banca delle ore (né, per vero, un qualche atto gestionale volto allo stesso adeguamento del rapporto, e dell’orario, di lavoro ai fini dell’attuazione di detta banca delle ore); d) che, pertanto, il credito liquidato in ingiunzione di pagamento va rideterminato (secondo quanto appena esposto sub a) che precede) in complessivi Euro 36.970,59, somma questa sulla quale andranno computati i (soli) interessi legali (escluso, dunque, ogni cumulo con la rivalutazione monetaria in ingiunzione computata; cfr. C. Cost. n. 459/2000) a decorrere dalla scadenza di ciascuna annualità di maturazione del relativo credito (per lavoro straordinario prestato nell’anno di riferimento) e sino al soddisfo.

Le spese del giudizio di opposizione, liquidate come da dispositivo (con distrazione in favore del procuratore antistatario che ha reso la prescritta dichiarazione), seguono la soccombenza di parte opponente.

P.Q.M.

Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso, – in opposizione al decreto ingiuntivo n. 332/05 del 29 giugno 2005, – proposto da Azienda Unità Sanitaria Locale di Frosinone, in persona del suo legale rappresentante p.t., nei confronti di Ri.An.Ma., così provvede:

1. revoca il decreto ingiuntivo opposto;

2. condanna l’Azienda Unità Sanitaria Locale di Frosinone, in persona del suo legale rappresentante p.t., al pagamento, in favore di Ri.An.Ma., della somma di Euro 36.970,59, al lordo di ritenute e trattenute di legge, oltre interessi legali a decorrere dalla scadenza di ciascuna annualità di maturazione del relativo credito e sino al soddisfo;

3. condanna l’Azienda Unità Sanitaria Locale di Frosinone al pagamento, in favore di Ri.An.Ma. e, per questa, del suo procuratore antistatario, avv. Gi.To., delle spese del giudizio che liquida in complessivi Euro 4.546,29 di cui Euro 103,29 per esborsi, Euro 1.263,00 per diritti di procuratore ed Euro 3.180,00 per onorario di avvocato, oltre Iva, Cap e rimborso spese generali della difesa come per legge;

4. dichiara la sentenza tra le parti provvisoriamente esecutiva.

Così deciso in Cassino, il 23 aprile 2009.

Depositata in Cancelleria il 23 aprile 2009.