Il Garante per la protezione dei dati personali (Newsletter 17.11.2009) ha reso noto di aver ribadito che, sui certificati medici legali che attestano l’idoneità al servizio di un lavoratore, non possono comparire tutti i dati relativi alla salute del lavoratore ma solo ed esclusivamente informazioni legate all’idoneità o meno al servizio.
L’Autorità ha quindi previsto che non può essere fatta menzione di alcuna patologia sofferta. Ai dipendenti sieropositivi, pertanto, deve essere assicurata garanzia assoluta di anonimato. Il Garante ha quindi reso noto che, oltre a inibire l’uso dei dati del dipendente, ha ordinato al Ministero di conformare alla normativa sulla riservatezza la circolazione dei dati sanitari al suo interno. D’ora in poi il Ministero dovrà utilizzare un attestato che riporti il solo giudizio medico legale senza diagnosi, anziché il verbale integrale della visita collegiale. Da modificare anche il modello di informativa: i lavoratori dovranno essere chiaramente informati dell’obbligatorietà o meno di fornire dati sulla propria salute e delle relative conseguenze nell’ambito degli accertamenti medico legali ai fini dell’idoneità al servizio.