la perizia stragiudiziale, ancorché asseverata con giuramento dal suo autore, non può di per sé avere valore probatorio ma un semplice valore indiziario alla stregua del costante orientamento della Suprema Corte di Cassazione, non essendo prevista dall’ordinamento la precostituzione fuori del giudizio di un siffatto mezzo di prova, sicché ad essa si può solo riconoscere valore di indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo, il cui apprezzamento è affidato alla valutazione discrezionale del giudice, ma della quale non è obbligato in nessun caso a tenere conto in quanto, costituisce pur sempre una mera allegazione difensiva di carattere tecnico priva di autonomo valore probatorio. [Avv. Ennio Grassini-www.dirittosanitario.net]

Tribunale di Roma – Sezione XII, Sent. del 11.05.2009

omissis

Svolgimento del processo

Con citazione ritualmente notificata Sa.Ra. conveniva in giudizio il dr. Mi.Sc. per ottenerne previa affermazione di responsabilità professionale, la condanna al risarcimento dei danni subiti a seguito di interventi all’apparato dentario su di lei effettuati dal convenuto, risultati errati e dannosi. Il convenuto si costituiva opponendosi alla domanda e chiedendo di essere autorizzato a chiamare in causa Na. S.p.A. garante per la sua responsabilità professionale, al fine di essere tenuto indenne e manlevato, nell’eventualità di accoglimento della domanda attrice di cui, in primis, chiedeva il rigetto giacché infondata e non provata e chiedendo, in riconvenzionale, la condanna dell’attrice ai sensi dell’art. 96 cpc.

Si costituiva Na. S.p.A. chiedendo il rigetto della domanda attrice giacche’ infondata ed, in subordine, nell’eventualità di accoglimento anche parziale della domanda attrice, il rigetto della domanda di manleva e garanzia avanzata dal convenuto dr. Mi.Sc. nei suoi confronti in virtù del contratto assicurativo di cui alla polizza azionata per intervenuta prescrizione del diritto, stante l’avvenuto decorso del termine annuale di cui all’art. 2952 c.c.

Istruita la causa, nel corso della quale venivano prodotti documenti ed espletata ctu medico – legale sull’attrice, precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione all’udienza indicata in epigrafe con assegnazione dei termini di legge per il deposito degli scritti conclusivi.

Motivi della decisione

In via di principio va osservato che la responsabilità del professionista per i danni subiti da un privato a causa della non diligente esecuzione della prestazione medica ha natura contrattuale e la relativa disciplina deve rinvenirsi nelle norme che regolano le responsabilità in esecuzione di un contratto di opera professionale (art. 2236 c.c.). A tal riguardo, va considerato, altresì, che la limitazione di responsabilità professionale ai soli casi di dolo o colpa grave ai sensi dell’art. 2236 c.c. attiene esclusivamente alla perizia nella soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà che trascendono la preparazione media (Cass. 4152/95), ovvero perché la particolare complessità discende dal fatto che il caso non e’ stato ancora studiato a sufficienza e non e stato ancora dibattuto con riferimento ai metodi da adottare (Cass. 5945/2000; 8045/95; 4152/95).

Non può, dunque, ravvisarsi tale limitazione nelle ipotesi di imprudenza e negligenza, dovendosi così ritenere che la responsabilità sussista anche per colpa lieve quando per omissione di diligenza ed inadeguata preparazione si procuri un danno nell’esecuzione di un intervento operatorio o di una terapia medica (cfr. Cass. 11440/97; 6464/94).

Nel caso in esame, in base alle risultanze di causa e, segnatamente, dall’espletata c.t.u., esente da vizi, congruamente motivata e condivisibile per la chiarezza espositiva e per la compiutezza del procedimento logico tecnico seguito dal c.t.u. nella valutazione degli elementi acquisiti, nonostante le difficoltà incontrate dal c.t.u. sia nella ricostruzione cronologica della storia clinica dell’attrice (essendosi avvicendati, nelle prestazioni odontoiatriche su di lei eseguite, il dr. Sa. – dal giugno 03, poi il dr, Sch. – dal settembre 2003 – poi nuovamente il dr. Sa. – giugno/ottobre 2004 – ed, infine, il dr. Ca. – maggio 2005), sia per l’assenza di un accertamento tecnico preventivo che avrebbe consentito una verifica aggettiva dello stato di Sa.Ra. al termine delle terapie eseguite dal convenuto dr. Sc. onde acclarare, alla stregua delle conseguenze delle terapie eseguite, l’eventuale errata prestazione professionale del convenuto nel periodo in cui aveva in terapia la paziente Sa.Ra., è, in sostanza, risultato:

A) – l’esecuzione delle nuove terapie eseguite sulla paziente da altri odontoiatri hanno interrotto il nesso tra i danni oggi obiettivabili e le prestazioni del convenuto e l’assenza di documentazione pertinente impedisce una valutazione retrospettiva cronologicamente collocabile al momento del termine delle terapie del dr. Sc.Mi.;

B) – correttezza della diagnosi formulata alla luce dell’rx ortopanoramica antecedente le terapie del convenuto dr. Sc.Mi.;

C) mancata emersione di elementi tali da poter esprimere una valutazione critica sull’esecuzione degli interventi effettuati dal professionista convenuto che, ad avviso dell’Ausiliario, sarebbe stato preferibile eseguire in più sedute anziché in un’unica seduta;

D) interruzione del nesso causale con l’operato del convenuto, nella specie costituita dalle nuove terapie eseguite sulla paziente dal dr. Ba. nel 2004 ed impossibilità di obiettivare l’eventuale danno (descritto nella relazione del dr. Sa. del 12/10/04 – doc. 11 fasc. attoreo – al momento dell’interruzione del rapporto professionale con il convenuto, con estrema sinteticità ed approssimazione e documentato con fotografie di scarsissima qualità, inidonee, come pure i modelli in gesso prodotti a fornire aggettivo ed attendibile riscontro temporalmente databile) e, dunque .mancanza di elementi idonei ad acclarare in termini chiari, certi ed inequivoci la sussistenza di un danno subito da Sa.Ra. causalmente ricollegabile all’operato del dr. Sc.Mi., elemento imprescindibile a fondare un giudizio di responsabilità per colpa professionale.

Alla stregua di tali chiare, inequivoche ed esaustive risultanze della ctu, come detto integralmente condivisa dal tribunale (vanno, di conseguenza, respinte le generiche censure mosse da parte attrice alla ctu che è risultata corretta e dettagliata si da rendere superflua la prova testimoniale richiesta da parte attrice nei confronti del dr. Sa.Fa. a conferma della perizia giurata del 12/10/04 prodotta in giudizio, che tra l’altro ha già costituito oggetto dell’esame documentale effettuato dal ctu; per incidens, osserva il tribunale, che la perizia stragiudiziaie, ancorché asseverata con giuramento dal suo autore, non può di per se’ avere valore probatorio ma un semplice valore indiziario alla stregua del costante orientamento della Suprema Corte: cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 4437 del 19/05/1997 non essendo prevista dall’ordinamento la precostituzione fuori del giudizio di un siffatto mezzo di prova, sicché ad essa si può solo riconoscere valore di indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo, il cui apprezzamento è affidato alla valutazione discrezionale del giudice di merito ma della quale non è obbligato in nessun caso a tenere conto in quanto, costituisce pur sempre una mera allegazione difensiva di carattere tecnico priva di autonomo valore probatorio) non essendo probatoriamente emersa la ricollegabilità causale – dunque, il nesso eziologico imprescindibilmente richiesto per fondare un giudizio di responsabilità professionale per negligenza, imprudenza o imperizia nell’esecuzione della prestazione medica in esecuzione di un contratto d’opera professionale – art. 2236 c.c. – dell’evento dannoso lamentato dall’attrice a condotta colposa dell’odontoiatra convenuto, dr. Sc.Mi., non rimane che rigettare la domanda attrice giacche’ infondata.

In merito alla domanda riconvenzionale di condanna dell’attrice per lite temeraria, ex art. 96 c.p.c., avanzata dal convenuto dr. Sc.Mi. nella propria comparsa di costituzione, questa non può essere accolta per l’assorbente rilievo che il risarcimento per lite temeraria può essere riconosciuto e liquidato solo se la parte totalmente vittoriosa nel merito deduca e dimostri la concreta ed effettiva esistenza di un danno in conseguenza del comportamento processuale della controparte e che tale danno non sia risarcibile, sul piano economico, attraverso la rifusione delle spese di lite (Cass. 6637/92; Cass. 1200/98; Cass. 2389/99; Cass. 3941/02). In mancanza di detta prova del danno di natura extraprocessuale (non ricompreso, quindi, nella liquidazione delle spese di lite) patito a causa dell’instaurazione del giudizio, nulla può essere liquidato, neppure ricorrendo a criteri equitativi (Cass. 12422/95).

Nel caso in esame sussistono giusti motivi ex art. 92 c.p.c., anche in considerazione della natura della causa e delle rispettive qualità delle parti, per compensare in ragione dei due terzi le spese di lite nel rapporto processuale tra l’attrice ed il convenuto dr. Sc.Mi. (la restante parte va posta a carico di Sa.Ra. e si liquida come da dispositivo) e per compensarle interamente tra il convenuto e la sua società assicuratrice chiamata in causa .anche tenuto conto della natura del rapporto intercorrente tra il convenuto dr. Sc.Mi. ed il chiamato Na. S.p.A.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:

  • rigetta la domanda principale;
  • rigetta la domanda riconvenzionale;
  • condanna Sa.Ra. alla rifusione, in favore del convenuto dr. Sc.Mi., di un terzo delle spese di giudizio, quota che liquida in Euro 100,00 per spese; Euro 700,00 per diritti ed Euro 1.200,00 per onorari, oltre spese gen., iva e cf; compensa la restante parte delle spese di giudizio;
  • pone a definitivo carico di Sa.Ra. le spese della ctu espletata;
  • compensa integralmente le spese di giudizio nei restanti rapporti processuali.

Così deciso in Roma il 16 febbraio 2009.

Depositata in Cancelleria l’11 maggio 2009.