E’ responsabile ed è tenuto a risarcire il danno causato alla Azienda Sanitaria il “primario” che, proponendo ai vertici amministrativi l’acquisto di un certo macchinario diagnostico, rendendosi partecipe di una vicenda gestionale che abbia comportato l’impiego di ingenti somme stanziate nel bilancio, lo abbia fatto omettendo una preventiva quanto attenta valutazione sulle reali condizioni di impiego del bene e, successivamente, disinteressandosi delle sorti dello stesso che rimaneva inutilizzato.
Vi è anche responsabilità del Direttore Sanitario, il quale, trattandosi di una apparecchiatura elettromedicale, aveva espresso un parere di connotazione tecnica che avrebbe dovuto essere supportato da una istruttoria prioritariamente volta ad accertare, in relazione alle caratteristiche tecnologiche, quelle che sarebbero state le concrete modalità di impiego in relazione al fabbisogno riscontrabile nella prassi sanitaria, anche in considerazione del fatto che era di sua esclusiva competenza la direzione ai fini organizzativi dei servizi sanitari che dall’acquisto dell’apparecchiatura avrebbero dovuto trarre gli auspicati vantaggi. [Avv. Ennio Grassini – www.dirittosanitario.net]