Si contestava il meccanismo di copertura degli ambiti territoriali carenti ritenendolo irragionevole ed iniquo prevedendosi un criterio di preferenza geografico estraneo a quello qualitativo della anzianità di iscrizione da ritenersi – secondo il medico ricorrente – prioritario in quanto volto a garantire un livello di professionalità da parte degli aspiranti all’incarico.
Il Consiglio di Stato ha affermato, in contrasto con la tesi del sanitario, che le norme, nel diversificare i requisiti tra i medici iscritti nella Regione che abbia pubblicato gli ambiti carenti ed i medici iscritti in altra Regione, sottintendono (ragionevolmente) la volontà delle parti di assicurare un favor al medico di medicina generale che garantisce un periodo minimo di permanenza nell’incarico nella Regione carente e nell’Azienda sanitaria con cui è convenzionato e ciò al fine di assicurare agli assistiti una continuità e stabilità nella fruizione delle prestazioni di diagnosi e cura che il medico è chiamato a prestare ed al fine di non creare eccessive disfunzioni nel passaggio degli assistiti da un medico di base ad un altro. [Avv. Ennio Grassini – www.dirittosanitario.net]
Consiglio di Stato – Sezione V, Sent. n. 3754 del 12.06.2009
omissis
FATTO
La ricorrente, medico chirurgo attualmente in servizio nella Regione Lombardia (dove svolge attività convenzionale con l’ASL di Pavia in qualità di medico di medicina generale), impugnò innanzi al TAR Puglia, Lecce, il provvedimento con cui l’ASL Lecce l’aveva esclusa dalla graduatoria per la copertura delle zone carenti di medicina generale primaria rilevate nel proprio ambito territoriale alla data del 15.9.2005, ai sensi del DPR n. 270/2000, sul presupposto che la stessa non fosse in possesso, alla data a cui si riferiva la rilevazione (ossia al 15.9.2005), dell’anzianità minima quadriennale di iscrizione nell’elenco di provenienza.
Il TAR Puglia respinse il ricorso presentato dalla dottoressa T. assumendone la infondatezza, decidendo con sentenza resa in forma semplificata.
La dottoressa T. appella la sentenza del TAR deducendo la erroneità della stessa con due articolati motivi di violazione e falsa applicazione di legge con riferimento all’art. 20, 4° e 13° comma dell’A.C.N. reso esecutivo con il DPR n. 270 del 2000.
Si è costituita la ASL confutando le varie tesi difensive sostenute nel ricorso.
Sono stati depositati ulteriori scritti difensivi.
La causa è stata trattenuta per la decisione all’udienza del 17.2.2009.
DIRITTO
1. L’appello non merita accoglimento.
2. Con il ricorso in primo grado la odierna appellante, medico di medicina generale, prima presso la ASL della Provincia di Lodi poi presso l’ASL di Pavia, aveva censurato la delibera n. 710 del 19.3.2007 del Commissario Straordinario della ASL di Lecce di approvazione della graduatoria relativa alle domande di trasferimento presentate per la copertura di zone carenti di medicina generale primaria rilevate al 15.9.2005.
In tale delibera la ricorrente veniva esclusa dalla graduatoria in quanto non in possesso del requisito di anzianità di iscrizione previsto dall’ art. 20 co. 4 del DPR 28 luglio 2000 n. 270 recante il Regolamento di esecuzione dell’accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale.
2. L’appellante premette che alla data di rilevazione degli ambiti territoriali carenti di assistenza primaria ricompresi nell’ambito di competenza della ASL LE/1, ovvero al 15 dic. 2005, aveva prestato servizio come medico di medicina generale per un periodo pari a 4 anni, 5 mesi e 13 giorni presso la ASL di Lodi e per un periodo pari a 2 anni, 11 mesi e 25 giorni presso la ASL di Pavia.
Che in base alla disposizione posta dal suddetto art. 20 co. 4 possono concorrere al conferimento degli incarichi, sia i medici già iscritti in uno degli elenchi dei medici convenzionati per l’assistenza primaria della Regione che ha pubblicato gli ambiti territoriali carenti, sia i medici di altre Regioni.
Che sia gli uni che gli altri devono avere maturato una anzianità di servizio e di iscrizione negli elenchi di due anni per i medici iscritti in uno degli elenchi delle ASL della Regione che ha pubblicato gli ambiti territoriali carenti, di quattro anni per i medici iscritti in uno degli elenchi delle ASL di altra Regione.
Nell’atto di appello la dottoressa reitera le censure sollevate in primo grado e respinte dal TAR.
3. Deve essere in primo luogo respinta l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla resistente ASL posto che rientrano nella giurisdizione del g.a. le controversie aventi ad oggetto la fase di individuazione delle zone carenti di medicina generale che l’amministrazione intende ricoprire, fase culminante nella pubblicazione delle stesse con atto avente natura di bando pubblico, nonché la fase relativa alla formazione delle graduatorie per il successivo conferimento degli incarichi di medicina generale su dette zone in quanto in tali fattispecie la posizione giuridica vantata dai candidati è quella di interesse legittimo ( Cass. Sez. Unite 2 aprile 2007 n. 8087).
4. Nel primo motivo di appello la dottoressa T. si duole che l’ art. 20 co. 4, del D.P.R. 270 del 2000 introducendo una diversità di trattamento unicamente fondata sulla provenienza da altra Regione, con un meccanismo che privilegia di fatto i sanitari legati da una contiguità oggettiva con la Regione entro cui si venga a trovare l’ambito territoriale carente di medici di base, sarebbe irragionevole ed iniquo prevedendo un criterio di preferenza geografico estraneo a quello qualitativo della anzianità di iscrizione da ritenersi prioritario in quanto volto a garantire un livello di professionalità da parte degli aspiranti all’incarico.
Verrebbero così vulnerati i principi posti dalla Carta Costituzionale ed in primis quello di uguaglianza e del diritto al lavoro ed altri analoghi posti dall’ordinamento comunitario.
L’Amministrazione avrebbe discriminato situazioni identiche solo in virtù della località ove gli interessati siano residenti ovvero prestano la attività lavorativa così ostacolando la libera circolazione delle persone tra le Regioni e limitando il diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale e comunitario.
5. Tali argomentazioni non hanno pregio.
Come rilevato dalla resistente Azienda sanitaria e dal primo giudice nella sentenza appellata la norma non si presta alle critiche sollevate dalla dottoressa T. in quanto, nel diversificare i requisiti tra i medici iscritti nella Regione che abbia pubblicato gli ambiti carenti ed i medici iscritti in altra Regione, sottintende, ragionevolmente, la volontà delle parti di assicurare un favor al medico di medicina generale che garantisce un periodo minimo di permanenza nell’incarico nella Regione carente e nell’Azienda sanitaria con cui è convenzionato e ciò al fine di assicurare agli assistiti una continuità e stabilità nella fruizione delle prestazioni di diagnosi e cura che il medico è chiamato a prestare ed al fine di non creare eccessive disfunzioni nel passaggio degli assistiti da un medico di base ad un altro.
Vengono quindi in rilievo principi costituzionali di pari dignità rispetto a quelli invocati dalla appellante quale il principio di buon andamento della P.A. di cui all’art. 97 cost. nell’ottica del quale si può giustificare il particolare favore riconosciuto al medico che svolga la propria professione con continuità nella Regione e nella azienda rispetto ad altro che provenga da altra Regione.
Nemmeno è invocabile il principio di uguaglianza atteso che non sussiste disparità di trattamento ai sensi degli art. 3 Cost., laddove le situazioni messe a confronto siano tra loro diverse ontologicamente.
6. Si appalesa infondato anche il secondo mezzo con il quale la appellante assume che sommando le anzianità maturate presso la ASL di Lodi con quella presso la ASL di Pavia avrebbe potuto raggiungere i quattro anni necessari.
La disposizione, proprio nell’ottica del favor alla continuità delle prestazioni, è chiara nel prevedere quale requisito partecipativo l’anzianità di iscrizione nel solo elenco di provenienza e cioè nell’elenco della stessa ASL di appartenenza al momento della presentazione della domanda.
Come evidenziato dal primo giudice, il comma 13 dell’art. 20, distinguendo fra iscrizione presso gli elenchi regionali ed iscrizione presso gli elenchi delle singole ASL, fornisce la chiave interpretativa anche per la corretta interpretazione ed applicazione del precedente comma 4 .
Con l’effetto che mentre ai fini della partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica per il trasferimento è necessario avere quattro anni nell’elenco di provenienza, allorquando invece si deve stilare la graduatoria per l’assegnazione dell’incarico l’anzianità si ottiene sommando le diverse iscrizioni negli elenchi della Regione.
Poiché risulta che la dott.ssa T. era iscritta nell’elenco dell’ASL Pavia dal 21.9.2002 e che quindi, alla data del 15.9.2005, la stessa non aveva maturato i 4 anni di anzianità minima richiesti dall’art. 20, correttamente l’amministrazione ne ha disposto la sua esclusione.
7. In conclusione l’appello va respinto e la sentenza del primo giudice deve essere confermata.
8. Sussistono tuttavia giusti motivi, in relazione alla peculiarità della fattispecie, per disporre la compensazione delle spese fra le parti costituite.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale RESPINGE l’appello in epigrafe meglio indicato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 17 febbraio 2009 dal collegio costituito dai signori:
omissis
DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 12 GIU. 2009.