In occasione del ricovero per parto presso una struttura ospedaliera – unità di ostetricia e ginecologia -veniva attestata in sede di anamnesi allergia della paziente ad un certo farmaco, nonché, quanto alla dieta alimentare, alle “patate, granoturco, carote …”.
Ricoverata a seguito di seconda gravidanza presso la stessa struttura ospedaliera, veniva ribadita l’allergia oltre che al farmaco indicato precedentemente, agli antibiotici e alle “graminacee – alimentari” .
Nella lettera di dimissione, si dava contezza da parte del responsabile medico che la paziente era stata trattata per la profilassi antibiotica nel periodo post – operatorio, ma la terapia veniva poco dopo allorquando si manifestava una reazione allergica per tutta la superficie cutanea.
Il tribunale ha affermato la censurabilità della condotta del sanitario il quale per negligenza inescusabile, consistita nel non aver esaminato la pregressa cartella clinica o comunque di non aver tenuto in debito conto che la paziente era allergica ad uno specifico farmaco, ha somministrato alla stessa tale farmaco, di derivazione penicillinica, pur risultando comprovata l’intolleranza a tale tipologia di medicinali.
Tribunale di Bassano del Grappa, Sent. del 20.07.2010
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
La domanda attorea, fondata in parte, va accolta nei termini di seguito esposti. Invero, in occasione del ricovero dell’attrice per parto presso il locale nosocomio – unità di ostetricia e ginecologia in data 27/5/1998 le veniva diagnosticata “presentazione podalica a termine”, mentre in sede di anamnesi veniva attestata l’allergia della stessa al farmaco “Cl.”, nonché quanto alla dieta alimentare, alle “patate, granoturco, carote …” (v. cartella clinica sub. doc. 1) parte attorea).
Ricoverata a seguito di seconda gravidanza presso la stessa struttura ospedaliera in data 25/12/1999 veniva ribadita in sede di anamnesi l’allergia oltre che al “Cl.” – così come testualmente riportato nella cartella clinica -, agli antibiotici e alle “graminacee – alimentari” (v. doc. 2 parte attorea).
Nella lettera di dimissione, avvenuta in data 10/01/2000, si dava contezza da parte del responsabile medico dott. Pa.Bo. che la paziente era stata trattata per la profilassi antibiotica nel periodo post – operatorio con il farmaco “Am.” (v. doc. 3 parte attorea), terapia sospesa tuttavia già il 28/12/1999 allorquando la Sc. manifestava una reazione allergica per tutta la superficie cutanea (v. doc. 2 cit. e rilievi fotografici sub doc. 6 parte attorea).
Preme evidenziare che già all’esito della visita specialistica dermatologica da parte del medico ospedaliero dott. Gi.Ri. in data 3/1/2000, richiesta in pari data dal medico del reparto ove la donna si trovava ricoverata, questi riscontrava la presenza di “sindrome tossico allergica acuta, diffusa ….” (v. referto sub doc. 2) cit.), confermando tale diagnosi in occasione della visita effettuata il 10/1/2000, giorno di dimissione dalla struttura ospedaliera, allorquando il sanitario certificava testualmente: “la signora Sc.Me. ha presentato sindrome tossico – allergica acuta da antibiotici derivanti penicillinici – sono pertanto da evitare ogni tipologia di tali antibiotici, sono altresì da evitare i farmaci di derivazione acido acetilsalicinico” (v. doc. 4 parte attorea).
Con relazione peritale datata 18/4/2000 il medico legale dott. Gi.Ci., cui si era rivolta l’interessata, stigmatizzava sulla scorta della documentazione sia sanitaria che fotografica trasmessagli l’impiego dei farmaci somministrati (Cl. ed Am.”), ravvisando “imprudenza e negligenza nell’operato dei sanitari nel non aver accuratamente valutato l’opportunità di somministrare altro chemioterapico non penicillino – simile” (v. doc. 5) parte attorea).
Preme evidenziare altresì che a seguito di richiesta di risarcimento del danno fisico e morale – formulata dal legale dell’attrice con raccomandata A.R. del 30/5/2001 nei confronti della locale U.L.S.S. n. (omissis), Ra. S.c.p.A. comunicava al richiedente con missiva in data 17/7/2003 di aver inoltrato un assegno dell’importo di Euro 1.700,00 a titolo di “indennizzo del sinistro” (v. docc. 8 – 9 parte attorea).
Ciò premesso in fatto, si rileva che l’espletata C.T.U. a firma del dott. It.La., disposta dal precedente magistrato assegnatario con ordinanza datata 6/6/2006, il cui elaborato risulta depositato il 12/12/2006, ha consentito di accertare in occasione della visita medica effettuata, che l’attrice lamenta “crisi di edema con prurito alle mani, che si sedano con creme ed acqua fredda, presentando piccole ragadi in corrispondenza delle pieghe interfalangee; piccole aree eczematose in corrispondenza della plica interdigitale tra il primo e secondo dito della mano destra.
Alla mano sinistra si notano piccole aree eczematose al quarto dito con ragadi in corrispondenza della piega interfalangea distale” (v. pag. 5 C.T.U.).
Quando alle cause e alle relative responsabilità, il medico legale ha affermato – si badi bene: “in pieno accordo con i C.T.P. delle parti in causa” (v. pag. 5 C.T.U.) – che la reazione tossico – allergica da tarmaci riscontrata dall’attrice in data 28/12/1999 era stata determinata dalla “somministrazione del preparato di nome commerciale Am. (verso il cui contenuto la signora Sc. era provatamente allergica)”.
Ha soggiunto inoltre il C.T.U. che “detta lesione è stata causata dal comportamento di negligenza inescusabile da parte del medico che ha somministrato il succitato preparato, nonostante che fosse accertata la sua pericolosità nel determinare reazioni tossico – allergiche proprio in quella stessa divisione, durante un ricovero avvenuto un anno e mezzo prima”.
Orbene, ritiene questo giudice che le conclusioni rassegnate dal C.T.U. siano del tutto condivisibili sia in quanto concordate con i consulenti di parte, sia in quanto sorrette dalla documentazione sanitaria prodotta, in particolare dalla cartella clinica in data 27/5/1998, la quale evidenziava già in occasione del primo ricovero l’allergia al “Cl.” – “avente forte attività antibetalatamasi analogamente alle penicilline” (v. relazione dott. Ci. cit.) – e della visita specialistica eseguita dal dott. Ri. durante la degenza ospedaliera della paziente (3/1/2000), all’esito della quale veniva riscontrata la riferita “sindrome tossico allergico acuta”, confermata peraltro in data 10/1/2000, allorquando si prescriveva alla paziente di evitare ogni tipologia di antibiotici derivati penicillinici.
Appare pertanto del tutto censurabile la condotta del sanitario, attuale convenuto, il quale per negligenza inescusabile, consistita nel non aver esaminato la pregressa cartella clinica o comunque di non aver tenuto in debito conto che la paziente era allergica al farmaco “Cl.”, ha somministrato alla stessa tale farmaco, di derivazione penicillinica, pur risultando comprovata l’intolleranza a tale tipologia di farmaci.
Per quanto concerne l’entità del danno alla persona subito dall’attrice, il C.T.U., d’intesa con i consulenti di parte, ha ritenuto che l’allergia manifestatasi abbia
comportato un’invalidità temporanea di giorni 15 al 75%, di giorni 15 al 50% e di giorni 30 al 25%, escludendo la presenza di postumi risarcibili e di spese mediche documentate.
Ne consegue che in applicazione delle tabelle di liquidazione predisposte dal Tribunale di Verona aggiornate al luglio 2009 il danno biologico patito dalla Sc. va liquidato in complessivi Euro 1.575,00, di cui Euro 675,00 (Euro 60,00 x 15 x 75%), Euro 450,00 (Euro 60,00 x 15 x 50%) ed Euro 450,00 (Euro 60,00 x 30 x 25%).
Alla luce delle conclusioni rassegnate dal C.T.U., condivise dai consulenti di parte, deve escludersi che la dermatite allergica sia stata determinata da fattori diversi dalla profilassi adottata dal sanitario, quali l’ingerimento di graminacee, come sostenuto dal convenuto, risultando tale assunto del tutto indimostrato, considerato che comunque ciò appare del tutto improbabile risultando ben nota alla paziente l’intolleranza a tali alimenti.
Parimenti, quanto alla richiesta di riconoscimento del danno morale (v. memoria di replica parte attorea), inteso quale sofferenza soggettiva in sé considerata o turbamento dell’animo, dotato di propria autonomia rispetto alla lesione del diritto alla salute (v. Cass. nn. 29191/2008 e 11701/2009), preme evidenziare che l’attrice nulla ha provato a riguardo.
Sul predetto importo spettano la rivalutazione monetaria dal luglio 2009 e gli interessi al tasso legale sulla somma devalutata al momento dell’occorso e poi via via rivalutata da tale data al saldo.
Tuttavia, avendo la compagnia assicuratrice corrisposto per conto del proprio assicurato, attuale convenuto, la somma di Euro 1.700,00, superiore all’ammontare del danno, sarà tenuta a versare all’attrice, in solido con il convenuto, gli accessori (rivalutazione monetaria ed interessi legali) qualora il loro ammontare sia superiore ad Euro 125,00 (1.700,00 – 1,575,00).
Il parziale accoglimento delle domande attoree giustifica l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
Le spese di C.T.U., liquidate in complessivi Euro 720,00, vanno ripartite in pari misura tra l’attrice e i convenuti.
P.Q.M.
Definitivamente pronunziando, il Tribunale di Bassano del Grappa così provvede:
- Accerta e dichiara che la dermatite allergica contratta dall’attrice è ascrivibile unicamente a responsabilità del convenuto dott. Bo.Pa. e che il danno complessivo subito dalla stessa per tale causa ammonta ad Euro 1.575,00, oltre alla rivalutazione monetaria dal luglio 2009 e agli interessi legali sulla somma devalutata alla data dell’occorso e poi via via rivalutata da tale data al saldo;
- Condanna il dott. Bo.Pa. e la terza chiamata As. S.p.A. in solido, di corrispondere all’attrice – avendo la compagnia assicuratrice già versato a quest’ultima la somma di Euro 1.700,00 – gli accessori (rivalutazione monetaria ed interessi legali) qualora il relativo ammontare sia superiore;
- Dichiara interamente compensate le spese di lite;
- Pone le spese di C.T.U., liquidate in complessivi Euro 720,00, a carico dell’attrice e dei convenuti in pari misura.
Così deciso in Bassano Del Grappa il 15 marzo 2010.
Depositata in Cancelleria il 20 luglio 2010.