Il Ministero del Lavoro con nota 10.11.2009, n. 17056, ricostruisce l’ambito di efficacia delle conciliazioni e transazioni sottoscritte tra il lavoratore e il datore di lavoro, in particolare quando la transazione raggiunta riguardi fatti di accertamento ispettivo.
Anche in caso di conciliazione tra il lavoratore e il datore, l’Amministrazione non perde il potere – dovere di portare a conclusione la procedura sanzionatoria, anche nei suoi sviluppi processualistici. Infatti, prosegue la nota ministeriale, l’oggetto della transazione non è il rapporto o la situazione giuridica cui si riferisce la discorde valutazione delle parti, ma la lite cui questa ha dato o può dar luogo e che le parti intendono eliminare mediante le reciproche concessioni ( cass. civ. sez. lav. sent. n. 6444/1994); sicchè l’autonomia della transazione rispetto al rapporto giuridico sottostante esclude che dalle reciproche concessioni possano trarsi elementi di prova circa l’effettività del rapporto di lavoro e della qualifica ad esso attribuita dalle parti. A supporto di tale orientamento, la nota ministeriale richiama un parere reso in data 18 maggio 2009 con nota prot. N. 155380 – CS 567/09 dall’Avvocatura generale dello stato, con il quale è stato escluso, proprio in materia di creditoi derivanti da sanzioni amministrative, che possa procedersi ad atti transattivi, non potendo la sanzione amministrativa come tale, nel suo complesso, formare oggetto di tali accordi