La Corte di Cassazione ha stabilito che il lavoratore addetto all’uso di macchinari pericolosi ha il dovere di prestare particolare attenzione giacchè un comportamento imprudente potrebbe eslcudere, in caso di danni, il diritto al risarcimento del danno.
Il comportamento colposo del danneggiato, infatti, annota la Corte (Sentenza n. 25/2010) potrebbe essere considerato da solo idoneo a determinare l’evento configurando in tal caso quel “caso fortuito” che ha effetti liberatori nei confronti del proprietario dell’impianto con la conseguenza che può essere escluso il risarcimento del danno. In sostanza il fatto che il lavoratore abbia compiuto movimenti incauti può essere sufficiente a superare la presunzione di responsabilità di cui all’art. 2050 del codice civile. Nella parte motiva della sentenza la Corte richiama anche una precedente sentenza (la numero 5839/2007) in cui aveva già affermato che “con riguardo all’esercizio di attività pericolosa, […] anche nell’ipotesi in cui l’esercente non abbia adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno, […] la causa efficiente sopravvenuta, che abbia i requisiti del caso fortuito e sia idonea […] a causare da sola l’evento, recide il nesso eziologico tra quest’ultimo e l’attività pericolosa, producendo effetti liberatori, e ciò anche quando sia attribuibile al fatto di un terzo o del danneggiato stesso”.