È da escludere, per quanti abbiano conseguito la specializzazione in data antecedente all’entrata in vigore del D.Lgs. 257/91, che la prescrizione possa decorrere dalla data del diploma, proprio perché solo con l’emanazione del suddetto testo normativo i frequentatori dei corsi iniziati in anni precedenti al 1991 apprendevano sia di essere stati esclusi dal trattamento sia della misura della remunerazione che avrebbero percepito e di cui erano stati privati, cioè dell’entità del pregiudizio economico subito. È invece evidente che per coloro che hanno conseguito il titolo dopo l’entrata in vigore del citato decreto legislativo, il termine decennale di prescrizione decorra dalla data del conseguimento.

Corte d’Appello di Roma – Sez. I, Sent. del 03.05.2010

omissis

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con citazione regolarmente notificata i nominativi in epigrafe proponevano appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 32066/2004 che aveva respinto la loro domanda alla condanna delle amministrazioni convenute al pagamento della giusta remunerazione per il periodo di frequentazione di scuole universitarie di specializzazione in branche mediche.

Si costituiva l’Avvocatura dello Stato, per la Presidenza del Consiglio dei Ministri nonché per i Ministeri della Salute, dell’Economia – Finanze e dell’Istruzione – Università – Ricerca, chiedendo il rigetto del gravame.

Tanto premesso si osserva in primo luogo in merito alla legittimazione passiva che la S.C. ha recentemente ricordato (Cass. n. 16507/2008) che i Ministeri interessati sono processualmente legittimati dal lato passivo in quanto tenuti solidalmente al pagamento del compenso agli specializzandi, assumendo la ripartizione degli adempimenti tra gli enti medesimi una rilevanza esclusivamente interna.

Nel riaffermare la legittimazione passiva delle sole amministrazioni centrali del governo è stata invece esclusa la legittimazione passiva delle singole Università alle quali non è imputabile alcun comportamento inerte in merito alla tardiva trasposizione della direttiva comunitaria (Cass. 22440/2009).

Va quindi dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell’Università degli Studi di Catania e di quella di Palermo pure convenute in appello.

Si ritiene inoltre essere infondata nel caso in esame l’eccezione di prescrizione quinquennale sollevata dall’Avvocatura erariale, accolta dal primo giudice, contestata dall’appellante e ribadita dalle amministrazioni appellate.

Al riguardo va ricordato che la Corte regolatrice, con la recente sentenza a sezioni unite n. 9147 del 2009, ha affermato che in caso di omessa o tardiva trasposizione da parte del legislatore italiano nel termine prescritto delle direttive comunitarie (nella specie le direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE non autoesecutive in tema di retribuzione della formazione dei medici specializzandi), sorge il diritto degli interessati al risarcimento dei danni, che va ricondotto allo schema della responsabilità per inadempimento dell’obbligazione “ex lege” dello Stato, di natura indennitaria per attività non antigiuridica, dovendosi ritenere che la condotta dello Stato inadempiente sia suscettibile di essere qualificata come antigiuridica nell’ordinamento comunitario ma non anche alla stregua dell’ordinamento interno. Ne consegue che il relativo risarcimento avente natura di credito di valore non è subordinato alla sussistenza del dolo o della colpa, restando assoggettata la pretesa risarcitoria, in quanto diretta all’adempimento di una obbligazione ex lege riconducibile all’area della responsabilità contrattuale, all’ordinario termine decennale di prescrizione.

Tale dunque è il termine applicabile al caso in esame ed esso, a far data dall’entrata in vigore del D.Lgs. 257/91, che non risulta decorso alla data di notifica della citazione in primo grado (maggio 2001).

E’ da ritenere che il dies a quo far decorrere la prescrizione debba essere la data di entrata in vigore del citato decreto n. 257/91 giacché solo tale normativa ha introdotto nell’ordinamento interno tutti i parametri (indicazione dell’amministrazione debitrice e del quantum) per dare concretezza alla direttiva comunitaria, rendendo palese agli interessati che la norma nazionale aveva escluso coloro che avevano frequentato le scuole di specializzazione in anni accademici antecedenti al 1991 dal riconoscimento di una giusta remunerazione, in violazione del diritto riconosciuto anche agli specializzandi ante ’91 dalla direttiva comunitaria 82/76/CEE.

E’ da escludere, per quanti abbiano conseguito la specializzazione in data antecedente all’entrata in vigore del D.Lgs. 257/91, che la prescrizione possa decorrere dalla data del diploma proprio perché solo con l’emanazione del suddetto testo normativo i frequentatori dei corsi iniziati in anni precedenti al 1991 apprendevano sia di essere stati esclusi dal trattamento sia della misura della remunerazione che avrebbero percepito e di cui erano stati privati, cioè dell’entità del pregiudizio economico subito. E’ invece evidente che per coloro che hanno conseguito il titolo dopo l’entrata in vigore del citato decreto legislativo, il termine decennale di prescrizione decorra dalla data del conseguimento.

Non è poi contestabile, anche in base alla documentazione prodotta, che gli appellanti abbiano frequentato i corsi di specializzazione post laurea indicati in citazione, ed abbiano conseguito il relativo diploma. Pertanto, alla stregua della giurisprudenza della corte regolatrice, va osservato, sotto il profilo del merito della pretesa e della sussistenza delle condizioni previste per l’erogazione della remunerazione, che la possibilità per gli specializzandi di frequentare corsi con caratteristiche e modalità corrispondenti a quelle poi introdotte con il decreto n. 257/91 dipendeva, appunto, dal recepimento da parte dello stato italiano delle norme comunitarie, non rientrando certo nei poteri del discente quello di stabilire quali debbano essere le caratteristiche di un corso di studio disciplinato da norme statali ovvero di tenere comportamenti difformi da quelli richiesti dalle norme interne vigenti. Sicché delle due l’una: o le regole che disciplinavano i corsi erano già in linea con quelle poste dalle direttive comunitarie in considerazione ovvero non lo erano ed allora l’essere stati gli studenti privati della possibilità di godere dei benefici previsti dalle puntuali e precise disposizioni sovranazionali non può che essere immediatamente e direttamente correlato alla mancata tempestiva attuazione delle stesse a livello interno, con la conseguenza che il danno subito dai discenti poi specializzati costituisce una conseguenza immediata e diretta dell’illecito integrato dalla violazione da parte dello Stato Italiano degli obblighi derivanti dal trattato (sul punto Cass. n. 3283/2008).

Ne deriva il diritto all’indennizzo che per essere adeguatamente riparatorio non può che: essere parametrato alla misura della borsa di studio stabilita, per ciascun anno di durata del singolo corso di specializzazione, dal D.Lgs. 257/91.

Alla soccombenza segue la condanna alle spese del doppio grado di giudizio.

P.Q.M.

La Corte definitivamente pronunciando accoglie l’appello ed a modifica dell’impugnata sentenza condanna la Presidenza del Consiglio dei Ministeri, il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca Scientifica, il Ministero della Salute, il Ministero dell’Economia in solido al pagamento in favore di ciascuno dei signori: Ge.Sa.; Be.Gi.; Sa.Ca.; Ge.Fo.; Fe.Le.; Ca.Ga.; Pa.Ma.; To.Co.; Bo.Fr.; To.Ga.; Sa.Wi.; Te.Ca. di una somma di danaro in misura corrispondente alla borsa di studio di cui all’art. 6 del D.Lgs. 257/91 per ciascun anno di durata del corso di specializzazione da ciascuno dei predetti frequentato oltre interessi dalla domanda al saldo.

Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2009.

Depositata in Cancelleria il 3 maggio 2010.