Sarà sospeso e multato il medico che, senza autorizzazione pubblicizza la sua attività: lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza 14652, depositata il 17 giugno 2010.
La seconda sezione civile ha infatti affermato che il medico che pubbicizza all’esterno dell’edificio la sua attività di chirurgo con una targa con i suoi dati, commette non solo un illecito disciplinare, come era stato eccepito dal medico, ma anche un illecito amministrativo: “la legge del 5 febbraio 1992, n. 175, recante “norme in materia di pubblicità sanitaria e di repressione dell’esercizio abusivo delle professioni sanitarie” – si legge dalla motivazione della sentenza – comminando la sospensione dall’esercizio professionale a carico di coloro che effettuino pubblicità senza l’autorizzazione ovvero con mezzi e forme non disciplinati dalla legge, non prevede una contravvenzione amministrativa ma una fattispecie di illecito disciplinare; e che pertanto va escluso che detta legge abbia comportato la tacita abrogazione dell’art. 201 del regio decreto del 27 luglio 1934, n. 1265 (…), che assoggetta a sanzione amministrativa pecuniaria la violazione delle norme sulla pubblicità in materia sanitaria da esso previste”.