Rivoluzionaria la pronuncia del Consiglio di Stato n°2055 del 13 aprile 2010 che sovverte la restrittiva opinione del Tar Piemonte: gli avvocati a ciò autorizzati dal Consiglio dell’Ordine di appartenenza possono notificare gli atti anche l’ultimo giorno di scadenza giovandosi del principio generale della scissione degli effetti notificante-destinatario affermato dalla storica sentenza della Consulta n°477 del 26 novembre 2002.
Va ricordato che la Legge n°53 del 1994 permette agli avvocati di notificare propri atti giudiziari a mezzo del servizio postale istituendo particolari registri e buste ed apponendo una peculiare relazione di notificazione, munita di cronologico e quant’altro, rispettando le formalità normativamente imposte. Opinando in modo difforme gli effetti della notifica si produrrebbero soltanto con l’arrivo a destinazione del plico o con equipollente conoscenza legale dell’atto. Inutile sottolineare la comodità del sistema, che svincola il legale dalle file avanti agli Uffici UNEP in orari contingentati; peccato che tale confort venga ridimensionato dalla chiusura pomeridiana di molti uffici postali. Ad ogni modo, per miglior chiarezza espositiva si scorra il testo dell’Art. 149 del Codice di Procedura Civile, intitolato “notificazione a mezzo del servizio postale”, nella versione che ha recepito la fondamentale deliberazione della Corte Costituzionale. Il Consiglio di Stato ha adoperato i principi affermati dalla storica sentenza operando un’equiparazione tra la consegna alle poste a cura dell’avvocato e quella, del tutto conforme, eseguita dall’Ufficiale Giudiziario. Ma se l’avvocato si dimentica di apporre il numero di registro cronologico la notifica è valida? L’inosservanza dei requisiti previsti tassativamente dalla legge provoca la nullità o l’inesistenza della notifica? E se il legale non fosse munito della necessaria autorizzazione del proprio COA? Problemi ogni giorno sul tavoli di noi avvocati al punto che si potrebbe cominciare a discutere di un vero e proprio Diritto delle Notificazioni, materia magmatica in perenne moto.