Il fatto che aveva originato la controversia riguardava un andrologo al quale era stata attribuita la responsabilità del decesso di un paziente per avere omesso di prescrivere accertamenti che avrebbero portato ad una diagnosi più precoce e quindi permesso la cura della malattia tumorale.

La sentenza di condanna del medico al risarcimento dei danni veniva impugnata, ritenendosi non spiegata la ragione per cui il paziente fosse “a rischio”.

Si è chiarito che, nel caso controverso,  “frequenti dolori, testicolo non in sede, infezioni localizzate, assenza di risposta alle cure, erano tutti sintomi che ponevano il paziente tra quelli a rischio, da controllare e monitorare con assiduità”.

In sostanza, la sentenza di condanna impugnata, ha seguito un ragionamento basato sul principio del “più probabile che non”, nel senso che esiste una elevata probabilità che un soggetto a rischio si ammali e, una volta ammalatosi, sia alta la probabilità che una diagnosi ritardata, da un lato, favorisca la degenerazione della malattia, dall’altro lato, impedisca una cura efficace

Cassazione Civile – Sez. VI, Sent. n. 17694 del 29.07.2010

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La Corte, letti gli atti depositati:

è stata depositata la seguente relazione:

1 – Il fatto che ha originato la controversia è il seguente:

all’andrologo D.F. è stata attribuita la responsabilità del decesso del paziente C.R. per avere omesso di prescrivere accertamenti diagnostici che avrebbero portato ad una diagnosi più precoce – quindi permesso la cura – della malattia tumorale.

Con sentenza depositata in data 1 settembre 2009 la Corte d’Appello di Roma, in totale riforma della sentenza del Tribunale, ha condannato il D. al risarcimento in favore degli attori – appellanti dei danni jure successionis e jure proprio.

2 – Il relatore propone la trattazione del ricorso in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375, 376, 380 bis c.p.c..

3. – Il primo motivo lamenta contraddittoria e omessa motivazione circa la sussistenza di una condotta omissiva da parte del ricorrente nel periodo in cui ebbe in cura il paziente C.R..

Il ricorrente assume che la sentenza impugnata non ha spiegato per quale ragione il C. fosse un paziente a rischio.

La motivazione addotta dalla Corte territoriale è sicuramente sintetica; tuttavia a pag 4 ha offerto la necessaria spiegazione, evidenziando che “frequenti dolori, testicolo non in sede, infezioni localizzate, assenza di risposta alle cure, erano tutti sintomi che ponevano il paziente tra quelli a rischio, da controllare e monitorare con assiduita”. E’ appena il caso di rilevare al riguardo che il sindacato della Corte è limitato alla congruità della motivazione e non può estendersi alla correttezza scientifica del suo contenuto, né alla disamina e valutazione delle emergenze processuali, su cui, invece, il ricorrente poggia le proprie considerazioni. E’ opportuno rilevare che (Cass. Sez. 3^, n. 20806 del 2009), in caso di prestazione professionale medico – chirurgica di “routine”, spetta al professionista superare la presunzione che le complicanze siano state determinate da omessa o insufficiente diligenza professionale o da imperizia, dimostrando che siano state, invece, prodotte da un evento imprevisto e imprevedibile secondo la diligenza qualificata in base alle conoscenze tecnico – scientifiche del momento e che (Cass. Sez. 3^, n. 24791 del 2008) costituisce onere del medico, per evitare la condanna in sede risarcitoria, provare che l’insuccesso del suo intervento professionale è dipeso da fattori indipendenti dalla propria volontà e tale prova va fornita dimostrando di aver osservato nell’esecuzione della prestazione sanitaria la diligenza normalmente esigibile da un medico in possesso del medesimo grado di specializzazione.

Le ulteriori argomentazioni del ricorrente sviluppano un percorso critico della sentenza argomentato con riferimento agli elaborati peritali in atti. Ma in relazione ad essi si impongono due considerazioni. A) in primo luogo il ricorrente non ha ottemperato all’onere processuale dettato dall’art. 366 c.p.c., n. 6. Infatti è orientamento costante (confronta, tra le altre, le recenti Cass. Sez. Un. n. 28547 del 2008; Cass. Sez. 3^ n. 22302 del 2008) che, in tema di ricorso per cassazione, a seguito della riforma ad opera del D.Lgs. n. 40 del 2006, il novellato art. 366 c.p.c., comma 6, oltre a richiedere la “specifica” indicazione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso, esige che sia specificato in quale sede processuale il documento, pur individuato in ricorso, risulti prodotto. Tale specifica indicazione, quando riguardi un documento prodotto in giudizio, postula che si individui dove sia stato prodotto nelle fasi di merito, e, in ragione dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, anche che esso sia prodotto in sede di legittimità.

In altri termini, il ricorrente per cassazione, ove intenda dolersi dell’omessa o erronea valutazione di un documento da parte del giudice di merito, ha il duplice onere – imposto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, – di produrlo agli atti e di indicarne il contenuto. Il primo onere va adempiuto indicando esattamente nel ricorso in quale fase processuale e in quale fascicolo di parte si trovi il documento in questione; il secondo deve essere adempiuto trascrivendo o riassumendo nel ricorso il contenuto del documento. La violazione anche di uno soltanto di tali oneri rende il ricorso inammissibile.

B) In secondo luogo le tesi sostenute dal ricorrente implicano valutazioni e apprezzamenti di fatto che sono riservate al giudice di merito. Conclusivamente, giova ribadire il principio (vedi Cass. Sez. 3^, n. 23918 del 2006) secondo cui il paziente che agisce in giudizio deducendo l’inesatto adempimento dell’obbligazione sanitaria deve provare il contratto e allegare l’inadempimento del professionista, restando a carico dell’obbligato l’onere di provare l’esatto adempimento, con la conseguenza che la distinzione tra prestazione di facile esecuzione e prestazione implicante la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà rileva soltanto per la valutazione del grado di diligenza e del corrispondente grado di colpa, restando comunque a carico del sanitario la prova che la prestazione era di particolare difficoltà.

Il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2043 c.c.; insussistenza del nesso causale; omessa, contraddittoria o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia e in particolare sulla ritenuta sussistenza del nesso causale tra la condotta osservata dal D. e la morte del C..

Correttamente il ricorrente fa riferimento al concetto – ripetutamente adottato dalla giurisprudenza di questa Corte – del “più probabile che non” ai fini della determinazione della sussistenza o meno del nesso causale tra la condotta del sanitario e l’evento.

Ma, fermo quanto sopra detto, la Corte territoriale non ha violato tale principio poichè ha spiegato che il C. era sicuramente un soggetto a rischio (frequenti dolori, testicolo non in sede, infezioni localizzate, assenza di risposta alle cure) e che ciò avrebbe dovuto suggerire al medico curante di sottoporlo a controlli serrati, effettuare frequenti ecografie, esaminare i markers; ne ha inferito che l’omissione degli accertamenti e degli esami che la prudenza medica suggeriva ebbero incidenza negativa in quanto il tumore non fu diagnosticato tempestivamente e il ritardo nella diagnosi contribuì alla degenerazione della malattia.

In sostanza, la sentenza impugnata, pur nella sua sinteticità, ha seguito un ragionamento basato proprio sul principio del più probabile che non, nel senso che esiste una elevata probabilità che un soggetto a rischio si ammali e, una volta ammalatosi, è alta la probabilità che una diagnosi ritardata, da un lato, favorisca la degenerazione della malattia, dall’altro lato, impedisca una cura efficace (si vedano i riferimenti a pag. 3 sulla curabilità di quel tipo di tumore).

Le ulteriori argomentazioni sviluppate nel motivo in esame si basano sugli elaborati peritali e in relazione ad esse valgono le considerazioni espresse per la precedente censura.

Il terzo motivo denuncia omessa motivazione; mancanza di un requisito di forma indispensabile della sentenza; violazione e falsa applicazione dell’art. 2059 c.c. in relazione alla risarcibilità di un danno da perdita di vita distinto dal danno biologico patito.

Il tema è il riconoscimento del danno jure successionis consistito, sia nella perdita di chances di vita, sia nel patimento morale provato negli ultimi due anni di vita, trascorsi nella consapevolezza della morte certa in poco tempo e la censura riguarda il criterio di liquidazione.

Occorre muovere dal fondamentale insegnamento delle Sezioni Unite (Cass. n. 26972 del 2008), secondo cui il danno non patrimoniale derivante dalla lesione di diritti inviolabili della persona, come tali costituzionalmente garantiti, è risarcibile – sulla base di una interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 2059 c.c. – anche quando non sussiste un fatto-reato, nè ricorre alcuna delle altre ipotesi in cui la legge consente espressamente il ristoro dei pregiudizi non patrimoniali, a tre condizioni: (a) che l’interesse leso – e non il pregiudizio sofferto – abbia rilevanza costituzionale (altrimenti si perverrebbe ad una abrogazione per via interpretativa dell’art. 2059 c.c., giacchè qualsiasi danno non patrimoniale, per il fatto stesso di essere tale, e cioè di toccare interessi della persona, sarebbe sempre risarcibile); (b) che la lesione dell’interesse sia grave, nel senso che l’offesa superi una soglia minima di tollerabilità (in quanto il dovere di solidarietà, di cui all’art. 2 Cost., impone a ciascuno di tollerare le minime intrusioni nella propria sfera personale inevitabilmente scaturenti dalla convivenza); (c) che il danno non sia futile, vale a dire che non consista in meri disagi o fastidi, ovvero nella lesione di diritti del tutto immaginali, come quello alla qualità della vita od alla felicità. Con la stessa sentenza le Sezioni Unite hanno precisato che il risarcimento del danno non patrimoniale spetta nella sua più ampia accezione, ivi compreso il danno morale, inteso quale sofferenza soggettiva causata dal reato. Tale pregiudizio può essere permanente o temporaneo (circostanze delle quali occorre tenere conto in sede di liquidazione, ma irrilevanti ai fini della risarcibilità), e può sussistere sia da solo, sia unitamente ad altri tipi di pregiudizi non patrimoniali (ad es., derivanti da lesioni personali o dalla morte di un congiunto): in quest’ultimo caso, però, di esso il giudice dovrà tenere conto nella personalizzazione del danno biologico o di quello causato dall’evento luttuoso, mentre non ne è consentita una autonoma liquidazione.

Da quanto sopra si evince che la decisione della Corte territoriale è in armonia con tale insegnamento.

Né è suscettibile di censura il criterio adottato, considerato che occorre necessariamente fare ricorso alla liquidazione equitativa e (Cass. Sez. 3^, n. 1529 del 2010) che la valutazione equitativa del danno, in quanto inevitabilmente caratterizzata da un certo grado di approssimatività, è suscettibile di rilievi in sede di legittimità, sotto il profilo del vizio della motivazione, solo se difetti totalmente la giustificazione che quella statuizione sorregge, o macroscopicamente si discosti dai dati di comune esperienza, o sia radicalmente contraddittoria, situazioni che non ricorrono nella specie.

Il quarto motivo lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 1224 c.c., nonchè violazione dell’art. 112 c.p.c. e relativo error in procedendo; omessa/apparente motivazione sull’applicazione dei tassi di rendiconto nella liquidazione del danno da ritardo; mancata allegazione di fatti a sostegno di tale attribuzione.

Si assume che la domanda di risarcimento del maggior danno non è stata formulata in primo grado, ma la domanda venne proposta. E’ ben vero che si verte in tema di debito di valore e non di valuta come erroneamente affermato dalla sentenza impugnata, ma è pacifico (Cass. Sez. 3^, n. 1335 del 2009) che il giudice è tenuto d’ufficio a tenere conto della svalutazione monetaria intercorsa prima della liquidazione, senza che il creditore abbia l’onere di allegare e dimostrare il maggior danno di cui all’art. 1224 c.c., comma 2.

La scelta del tasso d’interesse è questione di merito nella specie risolta dalla Corte territoriale in modo non irrazionale.

4.- La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti;

Entrambe le parti hanno presentato memorie e chiesto d’essere ascoltate in camera di consiglio;

Le argomentazioni addotte dal ricorrente con la memoria contrastano con l’insegnamento delle Sezioni Unite in tema di rispetto dell’art. 366 c.p.c., n. 6; il tema del nesso causale poggia su argomentazioni che non prescindono dal merito; l’accertamento della sussistenza del danno nelle sue possibili manifestazioni e la relativa quantificazione attengono al merito; la sentenza non è viziata da ultrapetizione;

5.- Ritenuto:

che, a seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, il collegio ha condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione; che il ricorso deve perciò essere rigettato essendo manifestamente infondato; le spese seguono la soccombenza;

visti gli artt. 380-bis e 385 cod. proc. civ..

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 12.500,00, di cui Euro 12.300,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge.