Limiti ai rimborsi per le spese mediche impreviste sostenute all’estero. Così la Corte di giustizia, con sentenza depositata il 15 giugno nella causa C-211/08, ha escluso che al cittadino dell’Ue spetti il rimborso, da parte del proprio Paese, per i costi sostenuti in un altro Stato membro per le spese mediche sostenute in occasione di viaggi e soggiorni.
Una normativa che imponga ai paesi membri dell’Ue l’obbligo di garantire ai propri iscritti un rimborso complementare per le cure non programmate all’estero, rischia di inficiare l’economia stessa del sistema istituito dal Regolamento n. 1408/71. Secondo la Corte non è viene inficiata la libera circolazione di servizi .
Le spese mediche impreviste non sono sempre rimborsabili dagli Stati Ue che hanno il diritto di escludere il rimborso di alcune spese mediche non programmate che sono state sostenute in uno Stato membro diverso da quello di residenza. Le spese a carico del paziente nel Paese in cui ha ottenuto le cure non potranno gravare sullo Stato di provenienza. Questo è quanto previsto dalla Corte a seguito di un intervento sollecitato richiesto dalla Commissione, secondo la quale la Spagna aveva violato l’articolo 6 del Trattato di Lisbona rifiutando il rimborso totale delle cure mediche sostenute da un cittadino francese iscritto al sistema sanitario spagnolo, in occasione soggiorno in Francia. Le autorità spagnole ritenevano di dover reintegrare solo il livello di copertura previsto nello Stato in cui erano state fornite le cure e non anche quelle poste in quel Paese a carico del paziente. Posizione condivisa dalla Corte.