Un medico responsabile del servizio di continuità assistenziale è stato condannato a un anno di reclusione per il reato di omicidio colposo, avendo contribuito, secondo le risultanze processuali, alla morte di un giovane che dopo aver festeggiato il proprio compleanno con gli amici bevendo vino, birra, superalcolici in grande quantità ed assunto cannabinoidi ed eroina, entrava in uno stato comatoso dal quale non si risvegliava più.
Cassazione Penale – Sez. IV, Sent. n. 36065 del 05.10.2011
omissis
Svolgimento del processo
1. Con sentenza del Tribunale di Larino, sezione distaccata di Termoli, S.C. è stato condannato ad un anno di reclusione con pena sospesa per il reato di omicidio colposo, per aver contribuito alla morte di N.A.. La notte tra l’1 e il 2 marzo 2003 egli, quale medico responsabile del servizio di guardia medica, era stato chiamato ad occuparsi della situazione del N.. Quest’ultimo la sera dell’1 aveva festeggiato il proprio compleanno con gli amici, dapprima al bar, poi presso la propria abitazione e dopo ancora (verso le 23,00) recandosi ad una festa di carnevale, terminata verso le ore 00,30-1.00 di notte; il N. aveva bevuto, vino, birra e superalcolici in grande quantità ed assunto cannabinoidi ed eroina cedutagli, forse, dall’amico D. V. (per questo separatamente giudicato); proprio il D. V. aveva dato l’allarme circa le condizioni di salute del N. dichiarando che, usciti dalla festa di carnevale verso mezzanotte e mezza ed arrivati nel proprio laboratorio, egli si era allontanato per andare in bagno e quando era tornato aveva trovato l’amico sdraiato a terra che dormiva e non era riuscito a svegliarlo;
aveva chiamato gli altri amici, i quali confermarono di aver trovato N. sdraiato a terra che dormiva e russava e che non reagiva nemmeno agli schiaffi; avevano così deciso di caricare in macchina il N. e di portarlo dapprima al 118, che venne trovato chiuso, e poi alla guardia medica; qui, alle 2,30-2,40 del mattino, mentre tale B. rimaneva in macchina con il N., D.G. e S. ottennero che il S. si avvicinasse alla macchina;
il medico, dopo una breve osservazione del giovane e tastandogli il braccio, suggeriva di riportare il ragazzo a casa e di somministrargli del caffè, trattandosi di un evidente caso di mera ubriachezza; rassicurati da ciò i ragazzi ritornarono dapprima in piazza, per dare notizie al gruppo, dove il N. continuò a russare o, secondo le parole di altri, a rantolare, e poi, verso le ore 4,30, a casa, dove lo lasciarono convinti che si sarebbe svegliato la mattina dopo: il N. invece non si svegliò più. Si accertò che la morte era avvenuta per edema polmonare acuto emorragico che aveva provocato l’arresto cardiaco, cagionato dall’azione sinergica della morfina e dell’alcol etilico presenti in grande quantità nel sangue; secondo i periti l’alcol, per quanto ingerito in quantità notevoli, non sarebbe stato da solo sufficiente a determinare la morte del giovane.
Il Tribunale riteneva che l’assunzione di eroina, sicuramente confermata dall’esito della autopsia, doveva essere avvenuta prima delle 2,40, ora dell’intervento dell’attuale imputato, essendo inverosimile che il N., una volta riportato a casa, avesse assunto l’eroina; del fatto doveva ritenersi responsabile il S., che facilmente avrebbe potuto diagnosticare la reale situazione se solo avesse sottoposto il ragazzo ad una vera visita medica, di fatto del tutto omessa, ed avesse disposto gli opportuni interventi, tra cui il ricovero in ospedale e il trattamento con Narcan che secondo i consulenti dell’accusa e quello di parte civile avrebbero potuto salvargli la vita con elevata probabilità.
2. La sentenza veniva confermata in grado di appello. La Corte di appello di Campobasso riteneva priva di fondamento la tesi sostenuta dalla difesa con l’appello secondo cui la morte del N. era stata determinata da una serie di fattori concomitanti o sopravvenuti, rispetto ai quali nessuna rilevanza aveva la condotta dell’imputato che non aveva minimamente influito sulla produzione della stessa e al quale nessun addebito di colpa poteva muoversi; in particolare la Corte osservava che nessuno dei vari fattori messi in luce dalla difesa poteva ritenersi anomalo o assolutamente imprevedibile tanto da interrompere il detto nesso tra la condotta dell’imputato e l’evento; non la circostanza che al medico non fosse stato riferito, come ammesso dagli amici del N., l’avvenuto consumo, oltre che di alcol, di droghe leggere e pesanti, essendo un comportamento reticente, e per così dire “protettivo”, assai diffuso ed assolutamente prevedibile; il N., quale medico chiamato a prestare il suo operato, avrebbe dovuto effettuare gli accertamenti e i controlli necessari a rendersi conto della situazione e poter formulare così la corretta diagnosi, laddove invece si limitò a prendere atto di quanto gli avevano riferito gli amici e ad effettuare una visita superficiale, sostanzialmente consistita nel dare uno sguardo al N. sempre adagiato nel sedile della macchina;
il N. era vistosamente sudato, e di ciò si rese conto il medico (come egli stesso dichiarò); russava, o meglio, secondo quanto da alcuni testi riferito “rantolava”, aveva cioè un respiro non proprio normale, tipica conseguenza della assunzione di morfina e dello stato precomatoso in cui si trovava, che il S. avrebbe dovuto percepire e correttamente valutare; ma il S. di tutto ciò non si rese conto avendo effettuato un visita superficiale, senza nemmeno fare accedere il paziente all’ambulatorio e sdraiarlo sul lettino, senza neanche misurargli la pressione e controllarne il polso e senza, tanto meno, tentarne la rianimazione; tentativo che se riuscito, avrebbe evidentemente risolto la patologia, ma ove fallito avrebbe confermato il grave stato del paziente indicando chiaramente la via da seguire; egli dunque era gravemente in colpa per non aver effettuato gli accertamenti necessari e la corretta diagnosi e per non aver consigliato gli opportuni rimedi (si limitò a consigliare l’assunzione di caffè e il riposo al caldo), essendo stato chiaramente indicato dai consulenti del pubblico ministero e da quello della parte civile che un ricovero in ospedale con lavanda gastrica e trattamento con Narcan avrebbe potuto evitare l’evento con elevato grado di probabilità. La Corte di appello ha altresì ritenuto che l’assunzione di eroina fosse avvenuta prima delle 2,40, ora della visita praticata dal’imputato, rilevando che, come già osservato dal primo giudice, le condizioni del N., che non si risvegliava neppure se sollecitato da terzi e che ancora era totalmente incosciente quanto venne riportato a casa alle 4 del mattino, portavano ad escludere che egli si fosse risvegliato da solo per iniettarsi eroina dopo il detto orario.
3. Avverso la sentenza della Corte di appello di Campobasso ha presentato ricorso per cassazione il difensore dell’imputato.
Sostiene la nullità della sentenza in merito all’accertamento del nesso di causalità; lamenta che non è stata affatto dimostrata la esistenza di un edema polmonare acuto, quale è stato quello che ha cagionato la morte del N., in atto al momento della visita del dott. S. e che, anche ammesso che l’edema fosse in corso, non vi è alcuna certezza che l’accertamento diagnostico e gli interventi terapeutici avrebbero potuto impedire il decesso; sia il giudice del primo grado che la Corte di appello sono giunti ad attribuire al dott. S. la responsabilità per la morte del N. unicamente a causa della ritenuta, ma indimostrata, censurabilità di un presunto mancato approfondimento dell’esame diagnostico; in particolare era importante accertare il momento di assunzione dell’eroina giacchè è stata la sinergia tra questa e l’alcol a determinare l’edema acuto polmonare emorragico; entrambi i giudici hanno risolto la vicenda in termini di maggiore o minore verosimiglianza laddove è necessario che la vicenda sia ricostruita in termini di certezza e senza un ffettivo accertamento ex post del nesso causale; non si è tenuto conto del fatto che al momento dell’intervento del 118 il N. non presentava i segni tipici dell’edema acuto ed era ancora vivo.
Motivi della decisione
Il ricorso è inammissibile in quanto fondato su motivi non consentiti o manifestamente infondati.
Occorre infatti in primo luogo precisare che la prospettazione del motivo si basa su un presupposto assolutamente insussistente: quello cioè che la Corte di appello abbia ritenuto il comportamento del S. colpevole per non aver accertato l’edema polmonare acuto in atto al momento della “visita”. In realtà non è questo il senso della sentenza impugnata che non ha in alcun modo sostenuto che l’edema era presente al momento della visita, ma soltanto che la morte del N. è stata causata da edema polmonare acuto, ciò che è cosa ben diversa edema del quale all’atto della “visita” esistevano evidenti sintomi, del tutto trascurati dall’imputato. Un tale errore di prospettiva, che è sotteso all’intero ricorso, vizia irrimediabilmente la prospettazione e dimostra chiaramente che con il ricorso si tende ad accreditare una ricostruzione del fatto in contrasto con la realtà processualmente accertata. Tanto premesso, può comunque rilevarsi che l’affermazione di responsabilità dell’imputato è sostenuta da un corretto accertamento in fatto e da una altrettanto corretta valutazione in diritto.
I giudici di merito hanno effettuato tutti i necessari accertamenti non già fondandosi su valutazioni ex ante, ma sulle concrete risultanze processuali consistite nelle consulenze tecniche espletate e nelle testimonianze assunte. E’ così emerso che prima delle 2,40, ora della visita del dott. S., N. aveva assunto alcol in grande quantità ed anche eroina; quest’ultima circostanza è stata logicamente apprezzata sulla base del fatto che dopo la detta visita, N. è rimasto con gli amici fino ad oltre le 4 del mattino, senza più risvegliarsi, essendo stato dagli stessi riportato a casa ancora svenuto ed ivi adagiato su un divano; del tutto improbabile è che egli si sia svegliato dopo ed abbia assunto eroina, per poi rimettersi sullo stesso divano su cui lo avevano poggiato gli amici;
risulta dunque positivamente accertato il momento in cui è avvenuta la assunzione dell’eroina, e l’accertamento non è contraddetto dal fatto che nel prosieguo della motivazione la Corte prenda comunque in esame l’ipotesi di una assunzione avvenuta in orario successivo, dal momento che è ipotesi che la Corte dichiara di considerare solo “ragionando per assurdo”.
Al momento della visita da parte del S., N. era pesantemente addormentato (tanto da non reagire nemmeno agli schiaffi degli amici), madido di sudore e rantolava; erano dunque evidenti i sintomi di uno stato comatoso che il S. avrebbe dovuto riconoscere, inviando il giovane in ospedale anzichè mandarlo a casa, senza visitarlo, senza nemmeno controllare pressione e polso, e senza tentare di rianimarlo per accertarne l’effettivo stato; palese è dunque il comportamento gravemente superficiale del medico.
Corretto è anche l’accertamento del nesso di causalità: come riferito dai consulenti tecnici del pubblico ministero e della parte civile, gli interventi praticabili in sede ospedaliera (lavanda gastrica, emodialisi e trattamento con naloxone e narcan) avrebbero potuto, secondo quello che è stato il parere espresso dai consulenti, salvargli la vita con elevato grado di probabilità. Tale valutazione è frutto della considerazione da parte dei consulenti stessi, persone preparate ed affidabili, in merito alla efficacia degli interventi praticabili nella specifica situazione del giovani N., e dunque è giudizio che, secondo i principi fissati dalla sentenza di queste sezioni unite Francese, invocata dallo stesso ricorrente, si presta a fondare in termini di elevata probabilità logica e con giudizio ex post, l’affermazione di responsabilità;
laddove invece le affermazioni del ricorrente circa la pretesa assenza di una rigorosa dimostrazione del nesso causale appaiono assolutamente generiche.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 in favore della Cassa delle Ammende oltre alla liquidazione delle spese in favore della parte civile che liquida in Euro 2500,00 complessivi oltre accessori come per legge.