Come noto, sfrattare un inquilino da casa propria non è mai facile, ed è particolarmente stressante se chi affitta non è in regola con i pagamenti. Ma se la procedura di sfratto va per le lunghe, si può produrre un danno per il locatore, che rischia di non poter fare fruttare l’immobile finché il conduttore non lo ha lasciato.
In questo caso il locatore ha diritto a un risarcimento? La questione è arrivata di fronte alla Corte di Cassazione, che dopo aver esaminato il caso ha precisato che il locatore non ha diritto al risarcimento dei danni derivanti dalla mancata disponibilità dell’immobile poiché, considerata la difficoltà a trovare abitazioni disponibili sul mercato alle medesime condizioni di quelle di provenienza (prezzo, posizione, struttura), si deve considerare fisiologico un certo periodo di tempo nel rendere effettivo lo sfratto. Se però le lungaggini sono imputabili alla lentezza della macchina della giustizia, cioè al mancato pronunciamento del giudice, il locatore ha diritto di ottenere un equo indennizzo a carico dello Stato.