Condanna in solido a carico di due aziende sanitarie per i danni conseguenti al decesso di un uomo causato dal colpevole ritardato dell’ intervento chirurgico.

Il paziente era stato ricoverato presso una seconda struttura in una situazione in cui risultava già accertata l’esistenza di una ostruzione al reflusso delle vie biliari con ecografia effettuata nella prima struttura, situazione nota o che doveva essere tale essendo i sanitari tenuti ad informarsi sulla cartella clinica pregressa.

Tribunale di Roma – Sez. XIII, 24-11-2010

Svolgimento del processo

Con atto di citazione ritualmente notificato, Ci.El. e Fa.La. convenivano in giudizio la ASL di Frosinone e la ASL RM/A, al fine di sentir accertare e dichiarare la responsabilità delle stesse per i danni subiti a seguito del decesso del loro congiunto, asseritamente conseguente alle cure praticate con negligenza imperizia e imprudenza dai sanitari delle predette strutture sanitarie, che avrebbero colpevolmente ritardato l’intervento chirurgico a seguito di errate diagnosi.

A sostegno della domanda, gli attori esponevano che il loro congiunto Fa.Ez. (rispettivamente marito e padre delle attrici) in data 4 gennaio 2003 era stato ricoverato a seguito di un malore al pronto soccorso del presidio ospedaliero di Ceccano, da cui era stato trasferito nella stessa giornata al presidio ospedaliero di Frosinone dove era stato ricoverato con diagnosi di colecisti, e che ivi era rimasto sino al 10.1.2003, quando era stato trasferito all’ospedale S. Giacomo di Roma con diagnosi di “litiasi colecisti coledocica itterostruttiva”; che successivamente in data 25.1.2003 era stato nuovamente ricoverato presso l’ospedale Umberto I di Frosinone, dove in data 20.2.2002 era stato poi sottoposto ad intervento chirurgico di colecistectomia, a seguito del quale era intervenuto coma epatico e quindi il decesso del paziente in data (…).

Si costituivano con distinte comparse le aziende sanitarie convenute, deducendo la infondatezza della domanda e chiedendone il rigetto.

All’esito della attività istruttoria, espletata CTU medico legale, la causa all’udienza del 26.1.2010 veniva assegnata a sentenza con termini di legge per comparse conclusionali e repliche.

Motivi della decisione

La domanda è fondata come di seguito indicato.

All’esito della CTU espletata deve ritenersi accertato che “il sig. Ez.Fa. è deceduto il 15 marzo 2003 a seguito di insufficienza multi – organo seguita ad insufficienza epatica da colestasi complicata da colangite suppurativa non tempestivamente diagnosticata e non adeguatamente trattata” e che “nel caso in esame appare evidente un eccessivo lasso di tempo tra la manifestazione dei sintomi della colestasi epatica riconducibile ad un ostacolo al deflusso della bile rappresentato da un calcolo dell’albero biliare, e l’intervento chirurgico risolutivo per la rimozione di tale ostacolo. Tale prolungato lasso di tempo appare ancora più ingiustificato e fondamentale nel determinismo della morte del paziente se si considera che la natura dell’ostruzione (calcolo biliare) era già nota ai sanitari di Frosinone sin dal gennaio 2003 (esame ecografico del 7.1.2003) e che l’atteggiamento attendista è proseguito al manifestarsi all’inizio di febbraio di una colangite suppurativa la quale conduce a morte il paziente se non tempestivamente trattata mediante intervento chirurgico in quanto anche il trattamento antibiotico risulta poco e per nulla efficace” (v. p. 11 della CTU).

Il CTU rileva anche che “le turbe neuropsichiche derivanti dalla alterazione del metabolismo erano addirittura state interpretate dai sanitari di Frosinone come sospetta demenziale presenile” (visita psichiatrica 11.3.2003).

In ordine alla responsabilità della convenuta Azienda Sanitaria di Frosinone si richiama la ampia ed esaustiva motivazione della CTU alle pagine 10-12 in particolare.

Si reputa invece di non condividere la parte conclusiva della CTU laddove reputa il consulente di non ravvisare elementi di corresponsabilità dei sanitari dell’Ospedale S. Giacomo di Roma e quindi della convenuta ASL RM/A.

Si rileva infatti che se, come risulta per quanto sopra detto e motivato dal CTU, la causa del decesso è da ravvisare nella tardiva diagnosi di urgenza dell’intervento chirurgico, tale omissione, tenuto conto della sequenza temporale dei fatti, deve ascriversi anche alla struttura sanitaria della ASL RM/A.

Si rileva in particolare che il CTU ha chiarito (p. 10) che il “prolungato lasso di tempo appare tanto più ingiustificato e fondamentale nel determinismo della morte del paziente se si considera che la natura dell’ostruzione (calcolo biliare) era già nota ai sanitari di Frosinone sin dal gennaio 2001 (esame ecografico del 7.1.2003)” e che “l’atteggiamento attendista è proseguito anche al manifestarsi, all’inizio di febbraio, dei sintomi di una colangite suppurativa la quale conduce a morte il paziente se non tempestivamente trattata mediante intervento chirurgico”;

che “il reperto di materiale purulento nelle vie biliari rappresentava un indice di colangite suppurativa acuta in atto patologia gravata da mortalità prossima al 100% qualora non tempestivamente trattata con intervento chirurgico di rimozione dell’ostacolo al deflusso delle vie biliari”; che “infatti l’intervento effettuato il 20.2.2003 con la rimozione di quattro calcoli delle vie biliari… è stato effettuato troppo tardi in quanto era già in atto la progressiva insufficienza del parenchima epatico, dimostrata dagli esami di laboratorio… che ha condotto a morte il paziente”.

Orbene, dalla documentazione in atti risulta che il sig. Fa. è stato ricoverato all’ospedale S. Giacomo dal 10 al 24 gennaio (il malore risale al 4.1.2003), in una situazione in cui risultava già accertata la esistenza della ostruzione al deflusso delle vie biliari con la ecografia già effettuata a Frosinone nota o che doveva essere nota ai sanitari del S. Giacomo, tenuti ad informarsi sulla cartella clinica pregressa, e che l’intervento praticato presso questa struttura in via endoscopica non è stato evidentemente idoneo ed adeguato a rimuovere definitivamente l’ostruzione, mentre il paziente veniva nuovamente rimandato a Frosinone con la indicazione di un monitoraggio della situazione, che ivi è poi inutilmente durato sino al 20.2.2003 (con ulteriori 25 giorni di inutile attesa di non si sa quale possibilità di guarigione senza intervento chirurgico) e sino al decesso del paziente.

Si reputa quindi che la omissione del tempestivo intervento chirurgico debba essere ascritta anche ai sanitari dell’ospedale S. Giacomo i quali in sostanza nessun concreto intervento adeguato hanno effettuato per la cura tempestiva della patologia di un paziente che ivi è stato ricoverato senza esito per circa 15 giorni, e in una condizione in cui gli esami effettuati avevaano già mostrato la esistenza della ostruzione e la causa, sulla quale quindi non è intervenuti con efficacia, pur non trattandosi di patologia particolarmente complessa.

I convenuti pertanto devono essere condannati in solido al risarcimento dei danni dedotti.

E’ noto infatti che, con pronunzia delle Sezioni Unite della Cassazione dell’11.01.2008, n. 577, è stato ribadito che la responsabilità della struttura sanitaria ha natura contrattuale, in quanto l’accettazione del paziente in ospedale, ai fini del ricovero o di una visita ambulatoriale, comporta la conclusione di un contratto, conformante a già ampia giurisprudenza di legittimità sul punto (Cfr. Cass. n. 1698/2006; Cass. 10297/2004, tra le varie). E’ stato in particolare ribadito l’irrilevanza della natura giuridica della struttura sanitaria, pubblica, convenzionata o privata (Cfr. Cass. 25.02.2005, n. 4058) sia perché a livello normativo sono sostanzialmente equivalenti gli obblighi della struttura sanitaria verso il fruitore di servizi, sia perché le eventuali violazioni incidono sulla salute che è un diritto fondamentale tutelato dalla Costituzione, e che perciò non può subire limitazioni di responsabilità o differenze risarcitone a seconda della diversa natura, pubblica o privata, della struttura sanitaria. Con la medesima pronuncia è stato altresì ribadito l’orientamento giurisprudenziale, secondo cui il rapporto fra paziente e struttura sanitaria ha fonte in un atipico contratto a prestazioni corrispettive (ed. contratto di spedalità o di assistenza sanitaria), da cui, a fronte dell’obbligazione al pagamento dal corrispettivo (che ben può essere adempiuta dal paziente, dall’assicuratore, dal servizio sanitario nazionale o da altro ente), sorgono a carico della struttura sanitaria, accanto a quelli di tipo “lato sensu” alberghieri, obblighi di messa a disposizione del personale medico ausiliario, dal personale paramedico e dell’apprestamento di tutte le attrezzature necessaria, in vista del buon esito degli interventi e di eventuali complicazioni od emergenze; quindi è stata sancita l’autonomia del contratto di spedalità o di assistenza sanitaria, intercorrente tra struttura sanitaria e paziente, dal contratto intercorrente tra il paziente ed il medico (Cfr. Cass. SS.UU. n. 9556/2002; Cass. n. 571/2005; Cass. 1698/2006). E da ciò, le Sezioni Unite hanno ritenuto che la responsabilità della struttura sanitaria nei confronti dal paziente può conseguire, ai sensi dell’art. 1218 c.c., all’inadempimento delle obbligazioni direttamente a suo carico, nonché, ai sensi dell’art. 1228 c.c., all’inadempimento della prestazione medico – professionale svolta direttamente dal sanitario, quale suo ausiliario necessario, pur in assenza di un rapporto di lavoro subordinato, comunque sussistendo un collegamento tra la prestazione da costui effettuata e la sua organizzazione aziendale, non rilevando in contrario la circostanza che il sanitario risulti essere anche, “di fiducia” dello stesso paziente, o comunque dal medesimo scelto. Quest’ultimo, inoltre, per aver consapevolmente accettato di operare, risponde del danno a titolo di responsabilità contrattuale (Cfr. 29.09.2004 n. 19564; Cass. 21.06.2004, n. 11488; Cass. 9085/2006; Cass. 589/1999).

Ai fini del riparto dell’onere probatorio, si è statuito inoltre che l’attore, paziente danneggiato, quale creditore della prestazione sanitaria, deve limitarsi a provare il contratto (o il contatto sociale) e l’aggravamento della patologia o l’insorgenza di un’affezione ed allegare l’inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato; competerà, invece, al debitore dimostrare o che inadempimento non vi è stato ovvero che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante in ordine al verificarsi dell’evento e cioè che è dipeso da fatto a lui non imputabile.

Spetta, altresì, al debitore provare che la prestazione implicava la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà e che nella fattispecie non vi è stato dolo o colpa grave al fine di fruire della limitazione di responsabilità prevista dall’art. 2336 c.c. (che tuttavia non trova applicazione se il difetto di diligenza sia dovuto a negligenza o a imprudenza: Cass. 18 novembre 1997, n. 11440).

Nel caso di specie risulta documentato che il paziente è ricoverato reiteratamente presso le due strutture e che il ritardato intervento per la rimozione dei calcoli ha determinato il decesso del paziente.

Sul nesso di causalità, tenuto conto dei principi enunciati dalle Sezioni Unite della Cassazione con la pronuncia dell’11.01.2008, n. 581, nel caso di specie il C.T.U., con motivazioni logiche e condivisibili, ha acclarato con ragionevole certezza il nesso di causalità per quanto sopra, né le parti convenute hanno offerto elementi idonei a revocare in dubbio il nesso di causalità.

La domanda quindi deve essere accolta.

In ordine al danno risarcibile, si rileva che le parti attrici hanno chiesto il risarcimento del danno non patrimoniale iure proprio.

Sul punto, occorre premettere che, alla luce della nota sentenza Cass. S.U. 26972/2008, lo stesso è dovuto nel caso di specie, trattandosi di danno da fatto illecito costituente (anche solo astrattamente: Cass. S.U. 6651/1982) reato, e quindi è dovuto in base al disposto degli artt. 2059 c.c. e 185 c.p.p.), quale “danno non patrimoniale”.

Nel caso in esame, peraltro, anche a prescindere dalla esistenza di un reato, il danno non patrimoniale sarebbe comunque dovuto in quanto la condotta illecita ha leso diritti della persona (degli attori) costituzionalmente qualificati, che nella specie sono i diritti della famiglia, fondato sugli artt. 2, 29, 30 Cost. (in relazione ai quali si discorreva tradizionalmente di danni da lesioni del rapporto parentale).

Tanto premesso, si rileva poi, al fine di chiarire i criteri di liquidazione del danno non patrimoniale subito dai congiunti della vittima del sinistro, che la Suprema Corte ha inoltre statuito che “nell’ambito della categoria del danno non patrimoniale, la formula “danno morale” non individua una autonoma sottocategoria di danno, ma descrive, tra i vari possibili pregiudizi non patrimoniali, un tipo di pregiudizio, costituito dalla sofferenza soggettiva cagionata dal reato in sé considerata. Sofferenza la cui intensità e durata nel tempo non assumono rilevanza ai fini della esistenza del danno, ma solo della quantificazione del risarcimento” (“la limitazione alla tradizionale figura del c.d. danno morale soggettivo transeunte va definitivamente superata… ben potendo l’effetto penoso protrarsi anche per lungo tempo”).

Nel caso di specie, quindi, deve essere risarcito il danno non patrimoniale subito dagli attori per la perdita del loro congiunto, in quanto presenti entrambi i presupposti per la liquidazione dello stesso previsti (anche alternativamente) dalla legge, in quanto il fatto illecito costituisce reato e ha leso interessi costituzionalmente rilevanti.

Alla luce della richiamata sentenza della Corte di Cassazione, inoltre, non è invece riscontrabile, nell’ambito della tutela risarcitoria del danno non patrimoniale, quale categoria autonoma, il c.d. danno esistenziale. Tale pregiudizio era individuato come è noto nella “alterazione della vita di relazione, nella perdita della qualità della vita, nella compromissione della dimensione esistenziale della persona”, vale a dire “pregiudizi diversi dal patimento intimo, costituente danno morale soggettivo, poiché non consistenti in una sofferenza, ma nel non poter più fare secondo i modi precedentemente adottati, e non integranti danno biologico, in assenza di lesione alla integrità psicofisica”. Dopo le sentenze n. 8827 e n. 8828/2003, che hanno fissato il principio per cui la tutela risarcitoria del non patrimoniale, fondata sull’alt. 2059 c.c. è data oltre che nei casi previsti dalla legge, nei soli casi di lesione di interessi costituzionalmente rilevanti, “di danno esistenziale come autonoma categoria di danno non è più dato discorrere” e ciò in quanto “la figura del danno esistenziale era stata proposta nel dichiarato intento di supplire a un vuoto di tutela, che ormai più non sussiste”. In caso di sconvolgimento della vita familiare provocato da perdita di congiunto (ed. danno da perdita del rapporto parentale) vengono in considerazione pregiudizi che in quanto attengono alla esistenza della persona, solo “per comodità di sintesi possono essere descritti e definiti come esistenziali” senza che tuttavia possa configurarsi una autonoma categoria di danno.

Alla luce di tali principi la S.C. ha quindi rilevato che “determina una duplicazione di risarcimento la congiunta attribuzione del danno morale, nella sua rinnovata configurazione, e del danno da perdita del rapporto parentale, poiché la sofferenza patita nel momento in cui la perdita è percepita e quella che accompagna l’esistenza del soggetto che l’ha subita altro non sono che componenti del complesso pregiudizio, che va integralmente e unitariamente ristorato”.

Nel caso in esame quindi deve essere risarcito il danno non patrimoniale così unitariamente inteso, sia come sofferenza d’animo che come perdita del vincolo parentale.

L’esistenza del danno, per il quale la Suprema Corte ha chiarito sussiste peraltro uno specifico onere probatorio, si reputa nel caso di specie provato in base alla natura del vincolo familiare degli attori con la vittima, che giustifica la presunzione della sussistenza del danno in oggetto.

E’ infatti principio acquisito alla giurisprudenza di legittimità che il risarcimento del danno morale spetti ai “prossimi congiunti”, intendendosi quella categoria di soggetti uniti tra loro da un vincolo non solo meramente affettivo – dovendosi diversamente riconoscere il diritto al risarcimento del danno morale anche, in ipotesi, ad un amico o un parente lontano, così allargando a dismisura la cerchia dei legittimati – ma affettivo – giuridico, che riposi cioè su rapporti che costituiscono fonti di reciproci diritti – doveri. In tal caso, si può ritenere che la perdita di un congiunto violi un diritto giuridicamente tutelato e la cui lesione sia meritevole di risarcimento. Per i componenti della famiglia nucleare – coniuge figli genitori fratelli sorelle – per la natura stessa del vincolo di sangue che li unisce, derivante dallo stretto rapporto familiare fondato il diritto al risarcimento del danno morale è fondato su una presunzione, rilevante ex art. 2727 c.c. Deve essere quindi accolta la domanda degli attori che sono coniuge e figlia della persona deceduta, tenuto conto della intensità del vincolo familiare delle parti, dell’età delle parti (56 anni la moglie e 31 anni la figlia), dell’età del congiunto (59 anni), e tenuto conto altresì della circostanza che la figlia era ancora convivente con il padre, il danno risarcibile è pari, alla luce delle tabelle normalmente in uso presso il Tribunale aggiornate al l’anno 2010, per la moglie, ad Euro 222.612,00 (26 punti – Euro 8.562,00 valore di ciascun punto fissato dalle tabelle in via equitativa, tenuto conto che non è dovuto l’ulteriore aumento previsto nelle tabelle per la convivenza, che è evidentemente già compresa nella valutazione dello stato di coniugio), e per la figlia ad Euro 231.174,00 (punti 27).

Sulle somme indicate deve essere inoltre calcolato il danno da lucro cessante per il ritardato pagamento dalla data del fatto ad oggi, applicando i criteri di cui alla sentenza della Corte di legittimità (Cass. Sez. Un. 17 febbraio 1995), per cui, posto che la prova del lucro cessante può essere ritenuta anche sulla base di criteri presuntivi ed equitativi, e quindi mediante il riferimento agli interessi legali quale parametro minimo e oggettivo (salva la prova di un maggior danno che nella specie non risulta), è “consentito invece calcolare gli interessi con riferimento ai singoli momenti (da determinarsi in concreto, secondo le circostanze del caso) con riguardo ai quali la somma equivalente al bene perduto si incrementa nominalmente, in base agli indici prescelti di rivalutazione monetaria, ovvero mediante un indice medio”. A tale orientamento il Giudicante ritiene di doversi allo stato adeguare, prendendo a base del calcolo, stante la sostanziale equivalenza del risultato, la semisomma dei due valori considerati (valore iniziale alla data del pagamento parziale e valore finale alla data della presente pronuncia). Alla luce di tali criteri, applicando il tasso di interesse del 2.6 sulla semisomma del valore del risarcimento all’epoca del fatto (calcolato applicando l’indice di svalutazione del 1,13 è pari ad Euro 39.468,00 per la moglie e ad Euro 40.490,00 per la figlia.

I convenuti quindi devono essere condannati in solido al risarcimento dei danni non patrimoniali complessivi di Euro 262.080,00 per Ci.El. ed Euro 271.664,00 per Fa.La.

Le attrici hanno inoltre richiesto il risarcimento del danno morale iure successionis da intendere nella accezione di danno non patrimoniale maturato in capo al de cuius per le sofferenze e i patimenti d’animo inutilmente protratti a causa del non tempestivo intervento terapeutico, conseguenti alla lesione del diritto costituzionalmente rilevante dalla integrità psicofisica: tale danno nel caso di specie deve rapportarsi al periodi di sopravvivenza dalla epoca del malore al decesso di circa due mesi, durante i quali il paziente ha subito il progressivo peggioramento delle condizioni di salute con aggravamento delle sofferenze sino alla morte, per cui si reputa congrua la somma di Euro 50.000,00, già valutatao il danno da ritardo nel pagamento, da dividere pro quota tra le eredi. Deve essere parimenti accolta la domanda di risarcimento del danno patrimoniale proposta dalla moglie: dalla documentazione (doc. 9) in atti risulta che il marito percepiva una pensione di Euro 1.137,00, e quindi un reddito annuo di Euro almeno Euro 14.000,00. Tenuto conto della composizione del nucleo familiare di tre persone si può ritenere che il contributo al mantenimento del coniuge possa indicarsi nella misura di un terzo del reddito pari ad Euro 4.666,00. Di tale somma la parte attrice ha perduto il 40% (1.866,00 Euro annui), tenuto conto che in parte la diminuzione del reddito è compensata dalla pensione di reversibilità del 60%. Tenuto conto della aspettativa di vita sino a 79 anni (così indicata la vita media per gli uomini dall’Istat), può ritenersi di liquidare il danno patrimoniale nella misura di Euro 37.320 (Euro 1.866,20 anni), senza ulteriori adeguamenti in quanto la mancata valutazione del verosimile incremento delle pensione negli anni successivi è compensata dalla liquidazione anticipata del danno futuro e dalla possibile redditività della somma percepita. Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Civile di Roma, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Ci.El. e Fa.La. nei confronti di Azienda Sanitaria Locale RM/A e Azienda Sanitaria Locale Frosinone, così provvede:

accoglie la domanda e condanna le convenute in solido al risarcimento dei danni non patrimoniali di Euro 262.080,00 per Ci.El. ed Euro 271.664,00 per Fa.La., oltre interessi dalla data della sentenza al soddisfo, condanna le convenute in solido al risarcimento del danno non patrimoniale iure successionis in favore delle attrici liquidato in complessivi Euro 50.000,00, oltre interessi dalla data della sentenza al soddisfo;

condanna le convenute in solido al risarcimento del danno patrimoniale in favore di Ci.El. liquidato in Euro 37.320,00, oltre interessi dalla data della sentenza al soddisfo;

condanna le convenute in solido al pagamento delle spese processuali, liquidate in Euro 11.600,00 per onorari, Euro 3.930,00, per diritti, Euro 1.500,00 per spese, oltre rimborso spese generali IVA e CPA come per legge, e oltre rimborso spese di CTU.

Così deciso in Roma, l’8 giugno 2010.

Depositata in Cancelleria il 24 novembre 2010.