Nata per arginare lo strapotere delle Compagnie telefoniche nei confronti dei consumatori, Telecoms Package è la normativa che stabilisce livelli minimi di qualità nel rapporto tra utenti e gestori di telefonia, prevedendo rimborsi equi in caso di infrazione delle regole. Al momento, tuttavia, la legge non è ancora stata recepita da venti paesi, Italia compresa
Frenare l’arbitrio degli operatori telefonici: è questa la ragione che ha guidato la Comunità Europea nella formulazione del Telecoms Package, normativa che stabilisce livelli minimi di qualità nel rapporto tra utenti e gestori di telefonia, prevedendo rimborsi equi in caso di infrazione delle regole. La casistica all’origine della legge è ampia e riguarda anche il nostro Paese: c’è chi ha protestato per la lentezza del collegamento Adsl e si è sentito rispondere che l’offerta sottoscritta non aveva una banda minima garantita; chi si è visto addebitare un costo per aver disdetto il contratto, visto che il suo collegamento funzionava a singhiozzo, chi ha aspettato mesi per poter cambiare operatore e alla fine ha perso anche il proprio numero; chi ha superato a sua insaputa le soglie di traffico o di dati scaricati dal web previste dal contratto e si è visto recapitare bollette esorbitanti.
Venti ritardatari
Il termine per il recepimento del Telecoms Package e per l’attuazione della nuova legislazione era stato fissato dal Parlamento Europeo e dal Consiglio dei Ministri dell’Unione europea al 25 maggio 2011, tuttavia la maggior parte degli Stati membri sono tuttora inadempienti, ritardo per il quale la Commissione ha avviato la procedura di infrazione nei confronti dei venti paesi europei. L’Italia non è soltanto tra questi, ma è ancora lontana dal concludere l’iter del recepimento, che prevede una serie di fasi obbligatorie: il Parlamento dovrebbe fare una legge di delega al governo contenente i criteri da seguire, quindi il governo dovrebbe emanare un decreto ad hoc, sulla base del quale l’Agcom dovrebbe fissare le regole per applicare i nuovi diritti dei consumatori. Attualmente la legge di delega è in terza lettura alla Camera.
I nuovi diritti degli utenti
Il Telecoms Package prevede un solo giorno per cambiare operatore telefonico con la portabilità del numero, mentre dovrà esserci più trasparenza nei contratti: dovranno essere dichiarate, per esempio, le politiche di gestione del traffico, norma che obbliga le Compagnie telefoniche a dichiarare quali tecniche utilizzano per rallentare le applicazioni che consumano più banda, indicando inoltre la velocità di esercizio delle applicazioni o degli utenti rallentati. Sulle offerte di banda larga fissa, inoltre, l’operatore dovrà indicare i parametri minimi di qualità del servizio, e in caso di disservizio l’utente avrà diritto a una disdetta gratuita. L’Agcom intende estendere questa garanzia anche alla banda larga mobile, consentendo all’utente di scegliere, in base all’effettiva portata del doppino telefonico, quale tipologia di contratto è più conveniente attivare.
I rimborsi
Il punto più interessante, tuttavia, riguarda probabilmente i rimborsi, che l’Agcom farà applicare in modo automatico a partire dal primo gennaio 2012. Le Compagnie telefoniche dovrebbero essere obbligate a restituire al cliente 7,50€ di sconto in fattura per ogni giorno di ritardo nell’attivazione di una linea o nella portabilità del numero fisso, cifra che scende a 2,50€ nel caso di un numero mobile. I rimborsi scatteranno anche in caso di ingiustificata sospensione del servizio, ritardo nella riparazione di un numero telefonico fisso e interruzione per motivi tecnici (5€ euro al giorno per ognuno dei disservizi), così come quando si verifica la discontinua erogazione del servizio, il mancato rispetto degli standard qualitativi stabiliti nella carta dei servizi (2,5€ euro al giorno) o la tardiva risposta ai reclami (1€ euro al giorno).
Acquistare senza sorprese
Avete appena comperato la vostra nuova, costosissima, macchina fotografica e vi accorgete che, una volta a casa, non funziona? Per sistemare la lavatrice nuova hanno impiegato 25 giorni e la riparazione vi è costata un occhio della testa? L’automobile appena comperata sta più in officina che nel garage di casa vostra?
Sono solo alcuni degli esempi nei quali un acquisto o una semplice riparazione possono creare situazioni problematiche a causa di malfunzionamenti o lavorazioni mal eseguite.
In generale si cade nel caso in cui il prodotto, o la prestazione non sono conformi alla descrizione che era stata fatta, non presentano le qualità promesse, o non sono idonei all’uso che se ne intendeva fare. In altre parole, presentano dei difetti di conformità.
Non tutti sono a conoscenza che esistono norme e leggi a tutela degli acquisti dei consumatori. In particolare l’Unione Europea ha emesso delle direttive alle quali tutti gli stati membri devono attenersi. Italia compresa, ovviamente.
Queste prevedono, sostanzialmente, per i beni acquistati e lavori effettuati una garanzia di due anni. Tale tutela scatta al momento della consegna del prodotto e dà il diritto di chiedere, a seconda dei casi, riparazione, sostituzione del bene, riduzione del prezzo o restituzione della somma pagata.
In molti casi affrontare inconvenienti e situazioni spiacevoli come queste dà luogo a vere e proprie liti, che in alcuni casi – se il venditore, o l’artigiano che ha eseguito la riparazione, si rifiutano di riconoscere le garanzie previste – possono sfociare in veri e propri contenziosi.
In casi come questi, la polizza D.A.S. Difesa Famiglia aiuta l’assicurato a far valere i propri diritti, fornendo un esperto che lo assisterà per ottenere un accordo pacifico con la controparte che lo soddisfi pienamente.
Nel caso in cui questo non accada si potrà sempre scegliere un legale per affrontare un eventuale causa.
Inoltre Consuldas, il servizio di consulenza legale telefonica con numero verde, sarà sempre a disposizione per avere chiarimenti su leggi e normative, consigli sulla gestione dei problemi quotidiani, o su pareri legali per evitare l’insorgenza di controversie future.
Le garanzie a difesa dei consumatori
Quando si acquista un bene o un prodotto, questo è coperto da ben due garanzie, a prova di frode e a tutela del consumatore: la garanzia commerciale del produttore e la garanzia legale del venditore.
La prima è quella offerta dal produttore, spesso descritta in allegato ai libretti di istruzione del bene acquistato. Deve esserne specificata la durata e le modalità necessarie per essere attivata. Non è obbligatoria, e solitamente non copre tutte le parti del prodotto acquistato (per quasi tutte le macchine, ad esempio, è esclusa la carrozzeria).
La seconda è la garanzia legale del venditore, entrata in vigore grazie al D.Lgs n° 24 del 2/02/2002, che attua la direttiva della Comunità Europea a regolamentazione della vendita e della garanzia dei beni di consumo. (Il testo nei pdf a fondo pagina).
Il ministero dello sviluppo economico da comunque consigli ed indicazioni su come comportarsi e come agire.
Consulta la normativa:
– Direttiva Europea garanzie >
– Decreto Legislativo conformità garanzia >
Gli acquisti via internet
Un ragionamento a parte può essere fatto per quanto riguarda gli acquisti on-line.
Spesso si nutrono dubbi e diffidenze verso tale modalità di acquistare, causati sicuramente da una serie di fattori differenti, quali il non potersi rapportare con delle persone fisicamente presenti, il non aver “in mano” quanto si sta per acquistare ecc.. e che, in generale, potremo definire come causati da una mancanza di riferimenti che siamo abituati ritrovare quando acquistiamo qualcosa in modo più “tradizionale”.
Nella maggior parte dei casi tali timori risultano, fortunatamente, infondati. In ogni caso si possono adottare una serie di piccoli accorgimenti utili a rendere ancor più sicuro l’acquisto on line.
Vediamoli nel dettaglio:
1. Leggere attentamente le condizioni generali di contratto, ponendo particolare attenzione alle disposizioni che regolano la spedizione e l’eventuale restituzione del bene acquistato.
2. E’ buona cosa stampare sempre tutti i documenti relativi alla vendita, con descrizione del prodotto, ordine effettuato, attestazioni di pagamento ecc..)
3. Prima di acquistare da un unico sito visitato, è consigliabile confrontare la stessa merce su altri siti che vendono quel prodotto.
4. Accertarsi dell’ammontare delle spese di spedizione, se queste sono comprese nel prezzo di acquisto, e su chi grava il rischio per smarrimento durante la spedizione.
5. Nelle aste on line è importante accertarsi che sia concesso dalla casa d’asta il diritto di recesso.
6. Se siete scrupolosi e avete pagato con Carta di Credito può risultare utile controllare, nei mesi successivi all’acquisto, gli estratti conto per verificare eventuali irregolarità.
Saldi
Dicembre e luglio sono i mese dedicati ai saldi di fine stagione. In questi ultimi, più che in passato, la crisi economica e l’aumento del costo della vita hanno fatto slittare buona parte degli acquisti ai mai così tanto attesi periodi di vendita in saldo.
Secondo la Fismo, Federazione Italiana Settore Moda, quasi il 60% degli esercenti ha riscontrato un calo delle vendite nel periodo natalizio. Si comprende quindi come per i consumatori questi saldi siano un modo per fare buoni affari e nello stesso tempo per i commercianti siano uno strumento per recuperare le mancate vendite di Natale.
Ma che cosa si intende precisamente quando si parla di saldi?
Il comma I dell’art.15 del D.Lgs. 114/98, dispone che “Per vendite straordinarie si intendono le vendite di liquidazione, le vendite di fine stagione e le vendite promozionali, nelle quali l’esercente dettagliante offre condizioni favorevoli, reali ed effettive di acquisto dei prodotti”.
Unica Regola per tutte le tipologie sopra elencate è che “ lo sconto o il ribasso effettuato deve essere espresso in percentuale sul prezzo normale di vendita, che deve essere comunque esposto”.
Le vendite di fine stagione si distinguono da quelle promozionali, perché riguardano merce di carattere stagionale esposta a deprezzamento se non venduta in un certo periodo dell’anno.
Ma chi è responsabile a disciplinare le modalità di svolgimento, i periodi, la durata delle vendite di fine stagione?
Sono “ le regioni, sentite i rappresentanti degli enti locali, le organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio” a svolgere tale compito.
La folle corsa agli acquisti richiede, però, da parte dell’acquirente una attenzione maggiore. Spesso il cittadino di fronte all’impossibilità di vedersi sostituire un capo difettoso acquistato nei periodi dei saldi o di fronte al rifiuto di esercitare il proprio diritto di recesso si affida alle parole del negoziante, senza pretendere la sostituzione.
In realtà sia in caso di prodotto difettoso che in quello non conforme (ad esempio un paio di pantaloni venduti come di pura lana che invece sono di misto lana) il commerciante è tenuto a fornire il bene come richiesto, descritto, reclamizzato e ai sensi del D.Lgs. n. 24/02 a riparare o sostituire il capo oppure a ridurre il prezzo o restituire quanto pagato.
Quando una tua richiesta viene ignorata, una polizza di Tutela Legale può aiutare a far valere i tuoi diritti. Grazie alla polizza Difesa Famiglia, un esperto di diritto ti assisterà e consiglierà per risolvere in tempi brevi la questione, senza dover sostenere alcuna spesa legale. Potrai così contare sulla professionalità ed esperienza D.A.S. non solo in Italia, ma anche negli altri Paesi dell’Unione Europea, quando ti rechi all’estero per lo shopping o quando acquisti on-line sul web.