Un medico di medicina generale ha sostenuto in giudizio che la corretta interpretazione delle norme vigenti consente di ritenere che per la copertura delle zone carenti, le Aziende sanitarie sono tenute a interpellare prioritariamente i medici convenzionati per la totalità dei posti disponibili nelle zone medesime, e cioè, sia con riferimento ai trasferimenti che per il conferimento di nuovi incarichi, e solo successivamente a tale interpello possono quindi attingere alla graduatoria dei medici non convenzionati.
Cassazione Civile – Sez. Lavoro; Sent. n. 26881 del 14.12.2011
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 12.11/1.12.2008 la Corte di appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari confermava la sentenza resa dal Tribunale di Tempio Pausania il 15.10.2008, che rigettava la domanda proposta da V.C. per il risarcimento dei danni sofferti in ragione del mancato trasferimento a Tempio Pausania in violazione del D.P.R. n. 314 del 1990, art. 6, comma 7.
Osservava in sintesi la corte territoriale che, sulla base della corretta interpretazione di tale norma, l’interpello prioritario dei medici convenzionati rispetto ai medici privi di convenzione poteva operare solo nei limiti di un terzo dei posti disponibili, per cui l’ASL n. (OMISSIS) della Regione Sardegna ben aveva riservato, per le due unità carenti di Tempio – Bortigiadas, uno dei posti vacanti ai medici convenzionati e l’altro ai medici non convenzionati, formulando distinte graduatorie, nella prima delle quali il V. risultava collocato al secondo posto, nella seconda al 77 posto, con conseguente mancata assegnazione della sede.
Per la cassazione della sentenza propone ricorso V.C. con un unico motivo. Resiste con controricorso L’ASL n. (OMISSIS) della Sardegna. Non ha svolto attività difensiva A.L..
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con un unico motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione del D.P.R. 28 settembre 1990, n. 314, art. 6 ed, al riguardo, osserva che una corretta interpretazione della norma portava a ritenere, diversamente da quanto affermato dalla corte territoriale, che , per la copertura delle zone carenti, le Aziende sanitarie sono tenute a interpellare prioritariamente i medici convenzionati per la totalità dei posti disponibili nelle zone medesime, e, cioè, sia con riferimento ai trasferimenti che per il conferimento di nuovi incarichi, e solo successivamente a tale interpello possono quindi attingere alla graduatoria dei medici non convenzionati.
2. Il ricorso è infondato.
3. Stabilisce il D.P.R. 28 settembre 1990, n. 260, art. 6 (Accordo collettivo nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i medici di medicina generale, ai sensi della L. 23 dicembre 1978, n. 833, art. 48), con riferimento alla “copertura delle zone carenti”:
1. Entro la fine dei mesi di marzo e di settembre di ogni anno ciascuna Regione pubblica nel Bollettino Ufficiale l’elenco delle zone carenti dei medici di medicina generale convenzionati, individuati nel corso del semestre precedente nell’ambito delle singole UU.SS.LL. sulla base dei criteri di cui al presente articolo.
2. In sede di pubblicazione delle zone carenti, fermo restando l’ambito di iscrizione del medico, l’USL può indicare il Comune o la zona in cui ai sensi dell’art. 5, comma 6, deve essere comunque assicurato un congruo orario di assistenza ambulatoriale.
3. Possono concorrere al conferimento degli incarichi delle zone carenti rese pubbliche secondo quanto stabilito dal comma 1:
a) i medici che risultano già iscritti in uno degli elenchi dei medici di medicina generale convenzionati istituiti nell’ambito regionale ai sensi dell’art. 5 ancorchè non abbiano fatto domanda di inserimento nella graduatoria regionale, a condizione peraltro che risultino iscritti da almeno due anni nell’elenco di provenienza e che al momento dell’attribuzione del nuovo incarico non svolgano altre attività a qualsiasi titolo nell’ambito del Servizio sanitario nazionale, eccezion fatta per incarichi di guardia medica.
I trasferimenti sono possibili fino alla concorrenza di un terzo dei posti disponibili in ciascuna USL o in Comuni comprendenti più UU.SS.LL. In caso di disponibilità di un solo posto per questo può essere esercitato il diritto di trasferimento;
b) i medici inclusi nella graduatoria regionale valida per l’anno in corso.
4. Gli aspiranti, entro trenta giorni dalla pubblicazione di cui al comma 1, presentano separate domande alle UU.SS.LL. competenti indicando a pena di nullità le altre eventuali località carenti per le quali concorrono.
5. In allegato alla domanda devono inoltrare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante se alla data di presentazione della domanda abbiano in atto rapporti di lavoro dipendente, anche a titolo precario, trattamenti di pensione e si trovino in posizione di incompatibilità.
6. Al fine di conferimento degli incarichi nelle località carenti i medici di cui alla lett. b) del comma 3 sono graduati nell’ordine risultante dai seguenti criteri:
a) attribuzione di punteggio riportato nella graduatoria regionale di cui all’art. 2;
b) attribuzione di punti 40 a coloro che al momento della presentazione della domanda di cui al comma 4 non abbiano alcun rapporto di lavoro dipendente anche al di fuori del Servizio sanitario nazionale o trattamento di pensione o non si trovano in posizione di incompatibilità e che tali requisiti conservino fino al conferimento dell’incarico.
Non è di ostacolo all’attribuzione del punteggio aggiuntivo di cui al punto b), l’essere titolare, al momento della presentazione della domanda per la copertura della zona carente, di un incarico di lavoro dipendente a titolo precario, purché esso cessi entro 7 giorni dall’accettazione dell’incarico per la copertura della zona carente;
c) attribuzione di punti 5 a coloro che nella località carente per la quale concorrono abbiano la residenza fin da due anni antecedenti la scadenza del termine per la presentazione della domanda di inclusione nella graduatoria regionale.
7. Le UU.SS.LL. interpellano prioritariamente i medici di cui alla lett. a) del comma 3, in base all’anzianità di iscrizione negli elenchi dei medici di medicina generale convenzionati; laddove risulti necessario, interpellano successivamente i medici di cui alla lettera b), dello stesso comma 3, in base all’ordine risultante dall’applicazione dei criteri di cui al comma 6…..”.
4. Ha osservato la corte territoriale che la norma non attribuisce, con riferimento alla copertura delle zone carenti, una integrale riserva in favore dei medici già convenzionati, ma un diritto di preferenza limitato ad un terzo dei posti disponibili. Ritiene la Corte che tale interpretazione appare conforme al testo letterale della norma, alla sua articolazione logica e sistematica e allo scopo perseguito con l’intervento oggetto della disciplina regolamentare e dei sottostanti accordi collettivi.
Sotto il primo aspetto, è agevole osservare come la disposizione distingua, ai fini del conferimento degli incarichi nelle zone carenti, fra assegnazione in favore dei medici che risultano già convenzionati (ed iscritti negli albi regionali ai sensi dell’art. 5) ovvero che non risultano titolari di precedente rapporto di convenzionamento; che correttamente qualifica la prima situazione come “trasferimento” (non potendosi configurare un situazione di mobilità in assenza della titolarità di un precedente incarico convenzionale detenuto in diverso ambito territoriale); che espressamente individua nella previsione della lettera a) del comma 3 la sede regolamentare della facoltà di trasferimento riconosciuta ai titolari di rapporto già in essere, attribuendo un diritto di preferenza “fino alla concorrenza di un terzo dei posti disponibili” ed in maniera esclusiva se il posto è uno solo.
L’esistenza di una doppia preferenza (la prima in sede di trasferimento, la seconda in sede di graduatoria regionale) in favore dei medici già convenzionati non risulta, in realtà, desumibile dal dato letterale della norma, la quale si fonda su una chiara distinzione fra trasferimenti (nei limiti di rilevanza espressamente previsti) e prime assegnazioni e non casualmente detta criteri differenziati ai fini della graduazione delle relative posizioni (l’anzianità di servizio in un caso, un complesso articolato di criteri ulteriori nel secondo).
Ed, in realtà, la tesi prospettata dal ricorrente assegna esaustivo rilievo ad un dato (il riferimento all'”interpello prioritario” dei medici convenzionati, di cui al comma 7) tutt’altro che risolutivo, dal momento che trattasi di riferimento suscettibile di una interpretazione del tutto compatibile con la previsione della lett. a) del comma 3 (essendo l’interpello prioritario dei medici convenzionati funzionale al diritto di preferenza agli stessi attribuito), laddove quella, di segno contrario, sostenuta in ricorso, finirebbe di fatto con l’abolirla.
Il che vale quanto dire che la disposizione del comma 7 non regola il diritto di preferenza dei medici già convenzionati, dal momento che per tal fine provvede in modo espresso solo la lett. a) del comma 3, quanto le modalità del suo esercizio, al fine di consentire l’operatività del diritto alla mobilità, nei limiti di rilevanza riconosciuti dalla norma.
Solo tale interpretazione, del resto, consente di realizzare un equilibrato contemperamento fra il riconoscimento dell’interesse alla mobilità dei medici già titolari di un rapporto in essere e l’esigenza che ai nuovi incarichi abbiano accesso anche medici privi di occupazione o, comunque, di stabile condizione lavorativa, attraverso una valutazione comparativa chiaramente operata dalle parti sociali e trasfusa nel testo della norma.
La quale, non casualmente, da preminente risalto (con l’attribuzione di un punteggio aggiuntivo di ben 40 punti), ai fini della graduazione dei medici iscritti nella graduatoria regionale, alla circostanza che gli stessi non abbiano alcun rapporto di lavoro dipendente, anche al di fuori del Servizio sanitario nazionale, non siano titolari di trattamenti pensionistici, o svolgano attività dipendente a titolo precario. Nè, infine, contrari elementi di valutazione offre la decisione n. 8087 del 2007 delle SU di questa Suprema Corte, la quale (al pari di conformi precedenti), pronunciando solo in rito, ha affermato che rientra nella giurisdizione ordinaria la controversia promossa dal medico che rivendichi il diritto alla costituzione della convenzione sulla base della sua posizione nella graduatoria, per doversi al riguardo escludere alcuna valutazione discrezionale dell’amministrazione, essendo i medici convenzionati titolari di un vero e proprio diritto soggettivo all’attribuzione dell’incarico. Nella fattispecie in esame, infatti, lungi dal venire in contestazione l’esistenza del diritto, si tratta di precisarne estensione e limiti, alla luce della norma attributiva di tale facoltà.
Deve, pertanto, conclusivamente ritenersi che il D.P.R. n. 314 del 1990, art. 6 va interpretato nel senso che tale norma non attribuisce, con riferimento alla copertura delle zone carenti, una integrale riserva in favore dei medici già convenzionati, ma un diritto di preferenza limitato ad un terzo dei posti disponibili, con conseguente esclusione di una doppia preferenza (la prima in sede di trasferimento, la seconda in sede di graduatoria regionale) in favore dei medesimi.
5). Il ricorso va, pertanto, rigettato.
Le spese seguono la soccombenza in favore della parte costituita.
Nulla con riferimento alle spese per A.L..
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese che liquida in favore dell’ASL n. (OMISSIS) della Sardegna in Euro 50,00 per esborsi ed in Euro 2.000,00 per onorari, oltre a spese generali, IVA e CPA. Così deciso in Roma, il 9 novembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2011