La Corte d’Appello di Roma aveva confermato la decisione di primo grado favorevole agli psicologi dirigenti di una ASL romana i quali avevano richiesto il riconoscimento dal 1 gennaio 2000 della indennità di esclusività del rapporto di lavoro nella misura contrattualmente prevista per il personale con una esperienza professionale nel servizio SSN a 15 anni, in luogo di quella minore loro attribuita sul presupposto di una esperienza professionale inferiore.
I giudici hanno risolto la controversia ritenendo valutabili, ai fini della maturazione dei quindici anni di esperienza professionale, anche i servizi prestati nell’ambito del S.S.N. nella qualità di psicologo e animatore psichiatrico con rapporto convenzionale ai sensi della L. n. 833 del 1978, art. 48 sulla base della interpretazione data agli art. 5, comma 3 e art. 11, comma 4, lett. b) del C.C.N.L. dell’area della dirigenza sanitaria , professionale, tecnica e amministrativa del S.S.N. (biennio 2000-2001 parte economica). Avverso la sentenza d’appello, l’azienda sanitaria, ha proposto ricorso per cassazione.
Cassazione civile – Sez. Lavoro; Sent. n. 4060 del 14.03.2012
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sentenza della Corte d’appello di Roma, depositata l’8 luglio 2009 e qui impugnata con ricorso notificato dalla ASL R.M. X. il 18 settembre 2009, affidato a tre motivi, ha confermato la decisione di primo grado che aveva accolto le domande proposte da Z. M. e dagli altri 12 litisconsorti in epigrafe indicati, psicologi dirigenti della Azienda, dirette ad ottenere il riconoscimento dal 1 gennaio 2000 della indennità di esclusività del rapporto di lavoro nella misura contrattualmente prevista per il personale con una esperienza professionale nel serviziosanitario nazionale superiore a 15 anni, in luogo di quella minore loro attribuita sul presupposto di una esperienza professionale inferiore.
I giudici di merito hanno risolto nel senso indicato la controversia, col ritenere valutabili, ai fini della maturazione dei quindici anni di esperienza professionale, anche dei servizi prestati nell’ambito del S.S.N. in qualità di psicologo e animatore psichiatrico con rapporto convenzionale ai sensi della L. n. 833 del 1978, art. 48 sulla base della interpretazione data agli art. 5, comma 3 e art. 11, comma 4, lett. b) del C.C.N.L. dell’area della dirigenza sanitaria , professionale, tecnica e amministrativa del S.S.N. (biennio 2000-2001 parte economica).
Gli intimati resistono alle domande con rituale controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 – Col primo motivo di ricorso la sentenza impugnata viene censurata per la violazione e/o falsa applicazione delle norme del C.C.N.L. di area più sopra citate.
2 – Col secondo motivo, l’Azienda ricorrente deduce la violazione e/o falsa applicazione della L. n. 207 del 1985, art. 3, comma 1 e art. 11, comma 4, lett. b) C.CN.L. citato.
3 – Col terzo motivo viene dedotto il vizio di motivazione della sentenza, laddove questa aveva ritenuto non rilevante, sul piano della interpretazione del contratto collettivo, la nota dell’ARAN del 26 luglio 2000 prodotta dalla Azienda con la quale era stato precisato che la norma del C.C.N.L. fa riferimento all’anzianità complessiva maturata con rapporti di impiego, con ciò escludendo la rilevanza dei rapporti convenzionali con il S.S.N..
Il ricorso è fondato nel primo motivo, assorbiti gli altri.
L’art. 5 del C.C.N.L. dell’area della dirigenza sanitaria , professionale, tecnica e amministrativa del S.S.N., relativo al biennio 2000-2001, parte economica, nel determinare l’ammontare dell’indennità di esclusività del rapporto dei dirigenti del ruolo sanitario , stabilisce un importo differenziato in relazione alla diversa esperienza professionale dei sanitari nel S.S.N., a seconda che questa sia inferiore a cinque anni, oppure tra cinque e quindici anni o superiore a quindici.
L’art. 11, comma 4, del medesimo contratto collettivo prevede poi che:
“Con riferimento alle norme in cui è richiesta esperienza professionale si deve intendere:
a) ai fini del compimento del quinquennio di attività di cui all’art. 4 ed al comma 3 del presente articolo, l’anzianità di servizio maturata in qualità di dirigente del SSN con rapporto di lavoro, a tempo indeterminato, senza soluzione di continuità anche se prestato in aziende o enti diversi del comparto;
b) ai fini dell’applicazione degli artt. 3 e 5, l’anzianità complessiva, con rapporto di lavoro a tempo determinato ed indeterminato, maturata alle date previste dalle norme, senza soluzione di continuità anche in aziende ed enti diversi del comparto.” Fondando principalmente sull’uso dell’espressione comprensiva di “esperienza professionale nel servizio sanitario nazionale” e sulla diversa terminologia usata dalla lett. b) rispetto a quella della lett. a) della norma, i giudici dell’appello – e con essi i controricorrenti – sostengono che nell’esperienza professionale utile per la determinazione dell’ammontare dell’indennità di esclusività sarebbero riconducibili anche i servizi prestati come sanitario a rapporto convenzionale di cui alla L. n. 833 del 1978, art. 48.
L’assunto non può essere condiviso.
Va premesso che l’interpretazione in parola, essendo relativa ad un contratto collettivo per i dipendenti della P.A. il cui rapporto è stato privatizzato (cfr., in particolare, i D.Lgs. n. 29 del 1993 e D.Lgs. n. 80 del 1998, poi trasfusi, insieme ad altri, nel D.Lgs. n. 165 del 2001) può essere operata direttamente dalla Corte di cassazione, ove questa venga investita, come avvenuto nel caso in esame, con un ordinario ricorso per cassazione, della censura di violazione o falsa applicazione dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro, a norma del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 63, comma 5, applicabile quale norma processuale anche a fatti pregressi (diversamente da quanto finora riferibile alla interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune, che costituisce un giudizio di fatto, come tale sindacabile in sede di legittimità unicamente per la violazione dei canoni legali di interpretazione o per vizi logici della motivazione: cfr., per tutte, Cass. 9 febbraio 2006 n. 2836).
Tale interpretazione va condotta, secondo il costante orientamento di questa Corte, alla stregua delle norme legali di ermeneutica contrattuale stabilite all’art. 1362 e ss. c.c., (in ragione del fatto che la norma di natura processuale contenuta nel citato art. 63 o altra norma di legge non hanno innovato relativamente alla natura contrattuale di tali accordi e contratti collettivi: cfr., tra le altre, Cass. 20 gennaio 2009 n. 1401).
Va infine ribadito che i canoni legali di ermeneutica contrattuale sono governati da un principio di gerarchia, in forza del quale quelli strettamente interpretativi (o sulla interpretazione: artt. 1362 e 1365 c.c.) prevalgono su quelli interpretativi – integrativi (o di interpretazione: artt. 1366 e 1371 c.c.), ove la concreta applicazione degli stessi risulti da sola sufficiente a rendere pienamente conto della comune intenzione delle parti (cfr., al riguardo, ex plurimis, Cass. 9 febbraio 2006 n. 9553). Nell’ambito dei canoni strettamente interpretativi risulta poi, nella legge, prioritario il criterio fondato sul significato letterale delle parole, di cui all’art. 1362 c.c., comma 1, con la conseguenza che questo può in alcuni casi orientare in maniera conclusiva, da solo, l’operazione ermeneutica.
Non va peraltro taciuto con riguardo alla interpretazione dei contratti collettivi – che costituiscono sovente il frutto di una faticosa e non sempre efficace ricerca di compromesso -, che il dato letterale della norma possa risultare ambiguo, per cui si rende necessario ricorrere agli altri canoni strettamente interpretativi primo tra tutti quello della interpretazione complessiva del contratto e, in caso di insufficienza, a quelli interpretativi – integrativi.
Poste tali premesse, si rileva anzitutto che l’art. 11, lett. b) del citato C.C.N.L. di area usa, con riguardo all’esperienza professionale dei sanitari una terminologia normalmente o esclusivamente riferibile ai sanitari dipendenti dal servizio sanitario nazionale, laddove si esprime in termini di anzianità, che non può che essere di servizio e che rimanda ad una dimensione cui nel rapporto di lavoro subordinato è normalmente collegata l’attribuzione di una serie di diritti; e ancora quando specifica che tale anzianità riguarda complessivamente il rapporto di lavoro a tempo determinato e indeterminato, costituente anch’essa tipica classificazione del rapporto di lavoro subordinato; e soprattutto quando fa riferimento al comparto in cui la suddetta anzianità sarebbe maturata presso aziende ed enti sanitari diversi.
La divisione per comparti è infatti utilizzata nel settore, ai sensi del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 40, comma 2 (D.Lgs. n. 29 del 1993, ex art. 45 come sostituito prima dal D.Lgs. n. 470 del 1993, art. 15 e poi dal D.Lgs. n. 396 del 1997, art. 1 successivamente modificato dal D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 43, comma 1) unicamente per definire l’ambito di operatività dei vari contratti collettivi di lavoro del personale dipendente dalle pubbliche amministrazioni (cfr., all’epoca, il C.C.N.L. del 2 giugno 1998).
La significatività dei dati testuali indicati non appare poi appannata dall’uso dell’espressione “esperienza professionale nel S.S.N.”, che non contraddice, ma ricomprende il tipo di rapporto da essi emergente.
In ogni caso l’interpretazione qui sostenuta è quella maggiormente corrispondente alla natura dell’istituto quale voluto dalle parti collettive per incentivare e compensare l’esclusività del rapporto di lavoro col servizio sanitario nazionale, nozione che non trova viceversa piena corrispondenza nell’ambito del rapporto convenzionale.
Nè appare di secondario rilievo, sul piano interpretativo, il richiamo, con specifico riguardo alla posizione dei controricorrenti, alla L. 20 maggio 1985, n. 207, art. 3, comma 1 in forza del quale essi, in qualità di titolari di un rapporto convenzionale con il S.S.N. alla data del 31 dicembre 1983, proseguito oltre tale data alle condizioni ivi stabilite, transitarono, a domanda, nei ruoli nominativi regionali dei dipendenti, “con esclusione di ogni riconoscimento di anzianità”.
La mancata esplicita menzione, nella norma contrattuale collettiva del 2000, del fatto che nella nozione di esperienza professionale presso il S.S.N. dovessero essere inclusi anche i periodi esclusi dalla L. n. 207 del 1985, avvalora infatti l’interpretazione secondo la quale il contratto collettivo aveva riferimento unicamente all’esperienza professionale maturata quale dipendente del S.S.N..
Va infine aggiunto che una interpretazione analoga a quella qui resa è stata già adottata da questa Corte (sentenza 29 luglio 2008 n. 20581) con riferimento agli artt. 5 e 12 del diverso C.C.N.L. 8 giugno 2000 dell’area della dirigenza medica e veterinaria, aventi un contenuto identico alle norme citate del contratto collettivo in esame.
In quella occasione l’interpretazione venne sostenuta anche col richiamo all’accordo, sottoscritto il 12 luglio 2002, di interpretazione autentica tra Aran e OO.SS. firmatari del contratto collettivo, viceversa non raggiunto, per disparità di vedute, con riguardo alle norme in esame; ma l’identità di testo e la contiguità di area dei due contratti collettivi all’interno del medesimo comparto sanità consentono di utilizzare anche il contenuto di tale accordo, seppure unicamente a conferma della interpretazione resa in questa sede.
Concludendo, in base alle considerazioni svolte, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, col rigetto delle originarie domande.
La novità della questione e l’opposto esito del giudizio nei gradi di merito consigliano l’integrale compensazione tra le parti delle spese dell’intero processo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta le domande originarie di Z. M. e degli altri 12 litisconsorti; compensa integralmente tra le parti le spese dell’intero processo.
Così deciso in Roma, il 25 gennaio 2012.
Depositato in Cancelleria il 14 marzo 2012