Un mezzo di trasporto sempre più usato dai cittadini per recarsi sul posto di lavoro è la bicicletta: proprio per questa ragione, l’INAIL ha formalizzato, nella nota n. 8476 del 2011, la possibilità di indennizzare o meno l’infortunio che avviene quando il lavoratore utilizza la bici per andare e tornare dal lavoro.
Tale nota specifica che l’indennizzo deve corrispondersi solo se l’infortunio si verifica lungo una pista ciclabile o percorrendo una zona vietata al traffico.
Nel caso in cui il sinistro avvenga su una strada aperta alla circolazione dei veicoli a motore, invece, è necessario distinguere due casi.
Il primo riguarda l’eventualità in cui l’uso della bicicletta abbia un carattere di necessità (ad esempio se i mezzi di trasporto pubblici sono assenti o scarsi oppure perché non è possibile percorrere il tragitto a piedi o per la distanza tra l’abitazione e il luogo di lavoro): in questa situazione l’infortunio è sempre indennizzabile.
Al contrario, se l’utilizzo della bicicletta nasce da una scelta libera e non necessitata, allora l’indennizzo non è dovuto, dato che, pur disponendo di mezzi alternativi, il lavoratore sceglie di esporsi ai pericoli del traffico in maniera autonoma.
La nota dell’INAIL si conclude trattando un tema molto attuale, ovvero il servizio di bike-sharing: l’istituto ha precisato che tale servizio, anche se offerto dalle amministrazioni degli enti locali, non può essere equiparato ad un mezzo pubblico di servizio e deve essere quindi considerato come un qualsiasi altro mezzo di trasporto privato.