La Commissione Tributaria Regionale aveva confermato la sentenza favorevole al rimborso dell’IRAP versata da un medico convenzionato con il SSN. La CTR affermava che un medico convenzionato al 100%, senza dipendenti e senza strutture, che si avvale di un collega per la sua sostituzione in occasione delle ferie e per altri impedimenti, non organizza nulla se non l’agenda dei suoi impegni professionali e, pertanto, non può essere assoggettato ad IRAP.

Il giudizio di cassazione ha ribaltato la decisione dei precedenti gradi riscontrandosi dalla dichiarazione dei redditi del contribuente la corresponsione di compensi a personale di segreteria – per 312 giornate lavorative.

Cassazione Civile – Sez. V; Sent. n. 25910 del 02.12.2011

Svolgimento del processo

La controversia promossa da R.P. contro l’Agenzia delle Entrate è stata definita con la decisione in epigrafe, recante il rigetto dell’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate contro la sentenza della CTP di Pavia n. 230/5/2007 che aveva accolto il ricorso del contribuente avverso il silenzio rifiuto dell’Ufficio sull’istanza di rimborso Irap versata nell’anno 2003. La CTR motivava il rigetto sul rilievo che “nel caso di specie un medico convenzionato al 100% con S.S.N. senza dipendenti, senza strutture non organizza nulla se non l’agenda dei suoi impegni professionali e si avvale di un collega per la sua sostituzione per ferie e altri impedimenti e quindi l’attività del medesimo non può essere assoggettata ad irap”.

Il ricorso proposto si articola in tre motivi. Nessuna attività difensiva è stata svolta dall’intimato. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c.. Il presidente ha fissato l’udienza del 27/10/2011 per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio. Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.

Motivi della decisione

Con primo motivo il ricorrente assume la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2, 3, 8, 27 e 36, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nonchè l’insufficiente motivazione. L’attività di medico convenzionato con il SSN sarebbe soggetta ad Irap. La censura è infondata. In tema di IRAP, la disponibilità, da parte dei medici di medicina generale convenzionati con il Servizio sanitario nazionale, di uno studio, avente le caratteristiche e dotato delle attrezzature indicate nell’art. 22 dell’Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, reso esecutivo con D.P.R. 28 luglio 2000, n. 270, rientrando nell’ambito del “minimo indispensabile” per l’esercizio dell’attività professionale, ed essendo obbligatoria ai fini dell’instaurazione e del mantenimento del rapporto convenzionale, non integra, di per sè, in assenza di personale dipendente, il requisito dell’autonoma organizzazione ai fini del presupposto impositivo (Sez. 5, Ordinanza n. 10240 del 28/04/2010).

Quanto sopra ha effetto assorbente sul secondo motivo di ricorso (omessa motivazione circa la rilevanza, ai fini dell’autonoma organizzazione – di uno studio medico) Con terzo motivo la ricorrente assume la carenza di motivazione della decisione laddove ha dichiarato la insussistenza dell’organizzazione per assenza di dipendenti nonostante dal quadro RE risultassero spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato (spese per dipendenti a tempo parziale e personale di segreteria).

La censura è fondata. Senza alcuna motivazione, la CTR ha escluso la presenza di personale dipendete nonostante la produzione da parte dell’Agenzia della dichiarazione dei redditi del contribuente dalla quale risultano corrisposti compensi a personale di segreteria – per 312 giornate lavorative – la sentenza fa riferimento unicamente ad un collega che sostituirebbe il contribuente per ferie e altri impedimenti. La sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio al giudice del merito, per le sue ulteriori valutazioni, e per la liquidazione delle spese.

P.Q.M.

La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di questo grado, ad altra sezione della CTR della Lombardia.