Con sentenza del 2008, il Tribunale di Trieste, all’esito di giudizio abbreviato, ha condannato un odontotecnico e l’odontoiatra titolare delle studio alla pena di due mesi e venti giorni di reclusione, il primo per esercizio abusivo della professione, il secondo per aver concorso nel reato. La Corte d’Appello di Trieste, a seguito di impugnazione, ha confermato la sentenza di primo grado
Cassazione Penale – Sez. VI; Sent. n. 18154 del 14.05.2012
Svolgimento del processo
1. – Con sentenza dell’11 giugno 2008 il Tribunale di Trieste, all’esito di giudizio abbreviato, ha condannato M.L. e A.R. alla pena di due mesi e venti giorni di reclusione ciascuno, in ordine al reato di cui agli artt. 110 e 348 c.p., pena interamente condonata.
Sulle impugnazioni degli Imputati la Corte d’appello di Trieste ha accolto la richiesta, formulata dal solo M., di sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria, confermando nel resto la sentenza di primo grado.
Secondo l’imputazione M., di professione odontotecnico, avrebbe esercitato abusivamente la professione di odontoiatra nello studio dentistico di A., regolarmente abilitato all’esercizio odontoiatrico, con il quale lavorava.
La vicenda processuale trae origine dalla denuncia di B. M., la quale ha riferito di avere subito una serie di estrazioni dentarie da parte di M. e di essersi resa conto che questi non avrebbe potuto svolgere tale attività quando, di fronte alla necessità di prescriverle una cura antibiotica a seguito di un’infezione manifestatasi dopo l’intervento, si era rivolto a A. per farsi redigere la ricetta.
I giudici di merito hanno riconosciuto la responsabilità di M., indicato dalla B. come la persona che ha effettuato l’estrazione dentaria; mentre per A. hanno sostenuto trattarsi di una responsabilità di tipo concorsuale.
2. – Contro la sentenza d’appello hanno proposto ricorso per cassazione entrambi gli imputati.
2.1. – Nel suo ricorso M. ha dedotto i seguenti motivi:
– violazione dell’art. 192 c.p. e vizio di motivazione, in ordine alla valutazione delle dichiarazioni rese da B.M., ritenute credibili nonostante la evidente inattendibilità della testimonianza resa, in cui afferma, tra l’altro, di non avere mai prestato il consenso all’estrazione e di non essersi resa conto di avere subito l’estrazione di tredici denti nel corso delle due sedute cui è stata sottoposta;
– violazione dell’art. 603 c.p.p. e mancanza di motivazione in ordine alla richiesta di rinnovazione dell’istruttoria;
– violazione dell’art. 62 c.p., n. 6 e art. 587 c.p.p., in quanto i giudici gli hanno erroneamente negato l’estensione degli effetti della circostanza attenuante collegata all’avvenuto risarcimento del danno alla persona offesa da parte del coimputato A..
2.2. – Nel ricorso presentato dal difensore di A. vengono dedotti i seguenti motivi:
– violazione degli artt. 110 e 192 c.p.p. e conseguente vizio di motivazione, in quanto si sostiene, da un lato, che la sentenza impugnata non abbia indicato in che modo l’imputato avrebbe concorso, anche solo moralmente, nel reato commesso da M., dall’altro, che i giudici hanno fondato il loro giudizio sulle dichiarazioni inattendibili di B.M.;
– violazione dell’art. 603 c.p.p. e mancanza di motivazione, in relazione alla mancata rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale e all’omesso esame delle dichiarazioni assunte ai sensi dell’art. 391- bis c.p.p., riguardanti nuove prove emerse successivamente al giudizio di primo grado;
– violazione dell’art. 62 c.p., n. 6 e vizio di motivazione, per non avere la Corte esteso ex art. 587 c.p.p. ad A. la doglianza relativa alla mancata concessione dell’attenuante di cui all’avvenuto risarcimento in favore della persona offesa
Motivi della decisione
3. – I ricorso sono entrambi infondati.
3.1. – Riguardo alla posizione di M. la sentenza ha considerato attendibile le dichiarazioni rese dalla B.: i giudici hanno sottolineato che la teste ha riconosciuto nell’imputato l’autore delle estrazioni dentarie e hanno ritenuto irrilevanti le censure difensive dirette ad evidenziare alcune incongruenze nelle sue dichiarazioni, inidonee ad intaccare il contenuto fondante delle accuse. Del resto il ricorrente, con il primo motivo, non fa altro che riproporre le stesse deduzioni già sollevate in appello, senza prendere neppure in considerazione le motivazioni offerte dalla sentenza d’appello in ordine alla attendibilità della testimone.
Inammissibile è il secondo motivo, in quanto del tutto generico e aspecifico nel lamentare la mancanza di motivazione in relazione al diniego di rinnovazione istruttoria, omettendo finanche di indicare quali sarebbero state le nuove prove sopravvenute dopo il giudizio di primo grado.
Infondato è il terzo motivo, sebbene per ragioni diverse da quelle affermate dalla Corte territoriale che si è riferita ad un indirizzo giurisprudenziale che considera l’attenuante in oggetto di natura soggettiva.
Questo Collegio ritiene, sulla base di una recente decisione delle Sezioni unite, che in tema di concorso di persone nel reato, ove un solo concorrente abbia provveduto all’integrale risarcimento del danno, la relativa circostanza attenuante non si estende ai compartecipi, a meno che essi non manifestino una concreta e tempestiva volontà di riparazione del danno (Sez. un., 22 gennaio 2009, n. 5941, Pagani), circostanza quest’ultima che non si rinviene nella presente fattispecie, in cui l’imputato non ha neppure rappresentato la semplice intenzione di riparare il danno cagionato.
3.2. – Quanto alla posizione di A. la sentenza ha correttamente motivato la sua responsabilità a titolo di concorso nel reato posto in essere dal coimputato. Infatti, risponde, a titolo di concorso, del delitto di esercizio abusivo di una professione, chiunque consenta o agevoli lo svolgimento da parte di persona non autorizzata di un’attività professionale, per la quale sia richiesta una speciale abilitazione dello Stato (Sez. 6, 9 aprile 2009, n. 17894, Zuccarelli): nella specie è evidente che A. fosse stato a conoscenza dell’attività abusiva svolta dal suo collaboratore, come dimostra la vicenda, riferita dalla B., della prescrizione dell’antibiotico dopo l’intervento eseguito dal M..
Per quanto riguarda le censure sulla pretesa inattendibilità della testimone valgono le considerazioni svolte in precedenza.
Infondato è anche il secondo motivo, in quanto correttamente la Corte d’appello non ha preso in considerazione le dichiarazioni acquisite ai sensi dell’art. 391-ter c.p.p., prodotte nel corso dell’udienza, in mancanza di richiesta di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale.
Inammissibile è l’ultimo motivo proposto dal momento che il ricorrente lamenta la mancata estensione dell’attenuante dell’avvenuto risarcimento del danno, nonostante gli sia stata riconosciuta.
4. – All’infondatezza dei motivi proposti consegue il rigetto dei ricorsi, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.