Con la sentenza 666 del 18.01.2012 la Suprema Corte si è pronunciata in merito ad un particolare caso di responsabilità del vettore: ovvero durante la salita e la discesa dei trasportati dal veicolo.
La Corte ha statuito che sussiste in capo al vettore la presunzione di responsabilità in base alla quale quest’ultimo è responsabile dell’incolumità dei trasportati anche durante la salita e la discesa dal mezzo di trasporto. Il vettore si può liberare dalla presunzione solo nel caso in cui riesca a fornire la prova del caso fortuito o del fatto che il viaggiatore aveva tenuto una condotta imprudente e negligente, e di aver adottato ogni misura atta ad evitare il danno. Con questa sentenza la Corte ha ribaltato la pronuncia dei giudici di merito, i quali avevano invece ritenuto corretto applicare l’onere della prova a carico del viaggiatore e non del vettore. Di conseguenza, a fronte della responsabilità presunta a carico del vettore, le garanzie prestate dalla compagnia che assicura l’azienda che gestisce il servizio di trasporto, copriranno anche i danni conseguenti alle operazioni preparatorie ed accessorie al viaggio.