Ultimamente le prime pagine dei giornali riportano quotidianamente notizie riguardanti il tema del lavoro, comparto pesantemente colpito dal periodo di crisi che pervade ormai ogni ambito economico. Di recente, anche la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi su questa materia, emettendo un’interessante sentenza relativa al rapporto datore di lavoro/dipendente.
I giudici hanno infatti evidenziato come sia perseguibile per il reato di estorsione, il datore di lavoro che, approfittandosi di una situazione del mercato per lui vantaggiosa e minacciando il licenziamento dei suoi subordinati, spinga i propri dipendenti ad accettare uno stipendio sproporzionatamente più basso rispetto al lavoro svolto, con condizioni lavorative inadeguate ed in deroga alle leggi ed ai contratti collettivi.
Nel caso in esame, il datore di lavoro aveva minacciato di licenziare i propri dipendenti, se questi non avessero accettato di firmare la quietanza del ricevimento dello stipendio indicato in busta paga – conforme a quello previsto dal contratto – restituendo poi all’imprenditore la differenza da quest’ultimo pretesa.
In tale situazione, la Cassazione ha ritenuto esservi presenti tutti gli elementi che vanno ad integrare il reato di estorsione: in primo luogo l’elemento della minaccia, individuato nell’erogazione di uno stipendio inferiore a quello previsto sotto minaccia di licenziamento; inoltre l’elemento dell’ingiusto profitto, riconosciuto nella circostanza che i lavoratori erano pagati in modo inadeguato. Il tutto aggravato dall’espediente volto ad evitare allo stesso datore di lavoro ritorsioni legali da parte dei propri dipendenti.