Condanna con sospensione condizionale della pena a carico del medico dell’emergenza sanitaria, in turno di servizio assistenziale presso una struttura di Pronto Soccorso, il quale indebitamente rifiutava un atto del suo ufficio che per ragioni di igiene e sanità doveva esser compiuto senza ritardo. In particolare il sanitario contattato per richiesta d’intervento in “codice rosso”, avrebbe rifiutato di uscire con l’equipaggio dell’ambulanza che, conseguentemente, raggiungeva il luogo d’intervento con il solo personale infermieristico.

Il servizio d’urgenza, nel caso specifico, prevede la presenza obbligatoria di un medico per gli interventi di codice rosso che si manifestano fra le ore 8:00 e le ore 20:00 dopo di che, anche in caso di manifesta urgenza, l’ambulanza opera con il solo personale infermieristico.

La vicenda giudiziaria, per molti aspetti, è stata determinata dall’orario della segnalazione effettuata dalla centrale operativa. Dalla documentazione relativa al cosiddetto “cartellino emergenze”, è emerso che la telefonata venne ricevuta dall’operatrice alle ore 19,56 e che l’invio del mezzo venne disposto alle ore 19:57 con partenza effettiva alle ore 20:09.

L’impianto accusatorio da cui la condanna veniva fondato anche sugli esiti delle dichiarazioni testimoniali e sulla circostanza per cui il sanitario avrebbe rifiutato l’intervento in quanto ormai richiesto alla 19:57, quindi in prossimità del limite orario,

Cassazione Penale – Sez. VI; sent. n. 27913 del 26.06.2013.

Svolgimento del processo

1. S.S. ricorre, a mezzo del suo difensore, avverso la sentenza 27 settembre 2012 della Corte di appello di Venezia, che, in parziale riforma della sentenza 18 dicembre 2008 del G.U.P. presso il Tribunale di Belluno, ha concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena confermando nel resto.

2. L’imputato è accusato, del reato p.ep. dall’art. 328 c.p., comma 1, perchè quale medico dell’emergenza sanitaria, di turno di servizio assistenziale presso il Pronto Soccorso di X. , indebitamente rifiutava un atto del suo ufficio che per ragioni di igiene e sanità doveva esser compiuto senza ritardo; in particolare, contattato per richiesta d’intervento in “codice rosso”, rifiutava di uscire con l’equipaggio dell’ambulanza che, pertanto, raggiungeva il luogo d’intervento con il solo personale infermieristico e senza alcun medico a bordo. In X. .

3. Dalla doppia conforme decisione dei giudici di merito risulta che nella serata del X.  T.M. aveva chiesto telefonicamente un intervento urgente al pronto soccorso di X.  in ragione dei sintomi manifestati dal padre M. il quale aveva evidenziato bava alla bocca e rigidità del corpo: sintomi descritti dalla richiedente all’operatrice del SUEM. Dopo circa 20 minuti giungeva presso il domicilio del malato, situato in una frazione, un’ambulanza del pronto soccorso di X.  che raccoglieva il paziente conducendolo presso l’ospedale di X. . Il contenuto della conversazione intercorsa fra la richiedente l’intervento e l’operatrice del X.  (tale M.), nonchè la successiva comunicazione fra la predetta e l’operatore di X.  ( P. in un primo momento e F. in seguito), risultano registrate su un supporto CD, sono state trascritte, nonchè riportate a pagina tre della sentenza del giudice di primo grado: da esse risulta pacificamente che l’operatrice attribuì all’intervento un “codice rosso” e che nell’ambulanza non era presente alcun medico.

4. Il servizio d’urgenza prevede la presenza obbligatoria di un medico per gli interventi di codice rosso che si manifestano fra le ore 8:00 e le ore 20:00 dopo di che, anche in caso di manifesta urgenza, l’ambulanza opera con il solo personale infermieristico, da ciò l’evidente rilievo della problematica relativa all’accertamento dell’orario di pervenimento della richiesta di intervento.

5. Dalla documentazione relativa al cosiddetto “cartellino emergenze”, redatto dalla centrale operativa del 118, e relativo al giorno 23 maggio 2007, si legge che la telefonata venne ricevuta dall’operatrice B.M. alle ore 19,56 e che l’invio del mezzo venne disposto alle ore 19:57 con partenza effettiva del mezzo alle ore 20:09. In particolare nelle “note evento” viene riportato testualmente “alle 20,03 non avendo avuto la partenza del mezzo, richiesto con uscita medicalizzata, sento al cellulare il collega che mi riferisce essere in viaggio senza il medico in quanto già andato via.

Si tratta del dottor S.”.

6. L’operatrice B.M., sentita a sommarie informazioni confermava tali elementi.

7. Nel corso delle indagini veniva pure sentito l’infermiere D. P.F. che, a sua volta ribadiva la circostanza di aver ricevuto alle ore 19,57 la richiesta di uscita con un mezzo di soccorso per un intervento qualificato con codice rosso il quale precisava:

“contattavo il medico dottor S.S., che si trovava in quel momento, negli ambulatori del pronto soccorso, mediante citofono invitandolo ad uscire con urgenza per portarsi con l’autolettiga nella località dell’intervento. Ho atteso qualche istante e ad un certo punto lo stesso è uscito dall’ambulatorio all’altezza del telefono per le chiamate del 118, ho incrociato il suo sguardo e gli ho ripetuto l’invito che avevo appena annunciato citofono; il predetto mi diceva: “che ore sono?” Al che replicavo “che erano le 19,57; egli, allora, mi diceva: “ormai sono le 20, minuto più, minuto meno, io vado”; pertanto insieme all’autista F. V. mi dirigevo in X. .” 8. L’imputato, in contrasto con tali elementi di segno accusatorio e prendendo posizione sulle contestazioni mossegli dal direttore generale dell’Usi, addebitava l’accaduto a malanimo, serbato dal primario nei suoi confronti affermando, altresì, che egli, alle 19:57 del 23 maggio non era stato affatto chiamato dall’infermiere addetto all’ambulanza.

9. Il Tribunale in sentenza dava poi conto degli elementi offerti dalle indagini difensive e relativi alla divergenza esistente fra l’orario riportato dall’orologio del Suem, quello della macchinetta per la timbratura, nonchè di quelli appesi alle pareti del reparto tutti non sincronizzati fra loro (testi B., Bu. e T.).

10. Il primo giudice, pur dando conto del risultato di tale prova, precisava che “la prestazione professionale garantita dal medico odierno imputato, siccome riferita alle situazioni d’urgenza sanitaria gestita dal Suem, deve essere riferita a date ed orari indicati dallo stesso servizio di urgenza ed emergenza medica…” In definitiva: se il turno è quello organizzato e gestito dal servizio di emergenza territoriale e se tale servizio si avvale di un proprio orologio, demandato a funzioni di rilevanza esterna, va tenuto conto degli orari registrati ed indicati dallo stesso servizio, anche ai fini della considerazione della obbligatorietà dell’intervento da parte del medico incaricato”.

11. Da ciò la conclusione che, essendo pacifico che l’intera vicenda si è sviluppata fra le 19, 56 e le 19,57, il medico era gravato dall’obbligo giuridico di attivarsi e che l’affermazione difensiva, secondo la quale l’infermiere D.P. non avrebbe informato il medico dell’esigenza manifestatasi, era priva di credibilità.

12. Su appello dell’imputato la corte distrettuale con la sentenza 27 settembre 2012 ribadiva il giudizio di responsabilità ex art. 323 c.p..

Motivi della decisione

1. Il ricorso dello S. avverso la sentenza della Corte di appello veneta è articolato in cinque motivi che si fondano su di una basilare e dirimente considerazione per cui una omissione, gravata da una antigiuridicità speciale, deve conseguire non già dalla semplice presenza di un codice rosso, ma da una informata rappresentazione circa la sussistenza ed i caratteri dell’urgenza, che consenta appunto, da parte dell’autore della condotta omissiva, la valutazione consapevole della sua inazione. A tali cinque specifiche doglianze è seguito il deposito, in data 17 maggio u.s., di una memoria difensiva che ha ribadito ed arricchito le argomentazioni a fondamento dell’impugnazione proposta nel ricorso .

2. Con un primo motivo di impugnazione viene dedotta inosservanza ed erronea applicazione della legge, nonchè vizio di motivazione sotto il profilo che il rilievo della Corte d’appello che “nella fattispecie si trattava di un soggetto settantaduenne, già colpito in precedenza da un ictus, in preda ad una crisi epilettica ed incosciente” e che la “situazione (era) di assoluta gravità, correttamente riconosciuta dall’operatrice Suem B.M. come grave, e confermata, successivamente al ricovero ospedaliere”, sarebbe del tutto apodittico e soprattutto non corrisponderebbe a quanto asseritamente rappresentato al medico (a parte la considerazione che alla fine si trattava di un attacco epilettico tranquillamente trattato).

Con un secondo motivo si lamenta vizio di motivazione, con riferimento alla prova del rifiuto indebito da parte dell’imputato e del dolo che avrebbe informato la condotta omissiva contestata.

Con un terzo motivo si prospetta violazione e falsa applicazione dell’art. 546 c.p.p., lett. e), in relazione al mancato esame del documento in allegato 9, atti P.M., dal quale risulta una discrepanza tra le due schede di intervento a firma dell’infermiere D.P..

Con un quarto motivo si evidenzia vizio di motivazione sul positivo giudizio di attendibilità del teste D.P..

Con un quinto motivo si sostiene ancora vizio di motivazione quanto all’ora del fatto e dunque alla sussistenza dell’obbligo ed alla sua conoscibilità.

3. Tanto premesso, ritiene il Collegio che, nella specie, debba pronunciarsi l’inammissibilità del ricorso, in adesione alle conclusioni del Procuratore generale in udienza, atteso l’evidente tentativo della difesa di prospettare, in questa sede, una ricostruzione della scansione degli eventi, “alternativa e contraria” a quella oggetto di doppia conforme narrazione da parte dei giudici di merito, attraverso una convergente ed abile opera: di svalutazione della attendibilità intrinseca ed estrinseca, in particolare del teste D.P.; di ipervalorizzazione della discrepanza di alcuni dati documentali e dei tempi registrati della condotta; di negazione della soggettività dell’operatore deputato all’intervento medico e dell’affermazione della non vincolatività, ai fini dell’accompagnamento in ambulanza, del “codice o bollino rosso”.

Nessuna di tali prospettazioni critiche, pur tra loro correlate, appare ragionevolmente fondata e, comunque, ammissibile in sede di legittimità, posto che tutte (come peraltro ribadito nella memoria difensiva 17 maggio 2013) postulano la soluzione, nella lettura alternativa e più favorevole proposta dal ricorrente, del triplice dubbio: a) che il dr S. non avesse ricevuto l’ordine di servizio prima delle ore 20.00; b) che, comunque, al di là della siglatura in codice o bollino rosso, non sia stata rappresentata all’imputato la concreta situazione del paziente; c) che non vi sia stata da parte del ricorrente la consapevolezza dell’illecito ma una semplice leggerezza sulla verifica dell’ora o sul recepimento della chiamata.

Trattasi di dubbi peraltro non diversamente solubili in questa sede, posto che il loro superamento, in assenza di provati travisamenti dei fatti e/o delle prove, od illogicità ed incoerenze manifeste nella ricostruzione ed attribuibilità degli eventi, esige da parte del giudice di legittimità una non consentita intromissione sul merito della vicenda e la fondatezza dell’accusa, in un quadro normativo e giurisprudenziale che, pacificamente, esclude la possibilità che la verifica sulla correttezza e completezza della motivazione si possa tramutare in una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito (Cass. Pen. Sez. 4^, 35683/2007 Rv. 237652 Servidei).

4. Ritiene infatti la Corte che gli elementi di prova, ritualmente acquisiti ed introdotti nel processo, siano stati correttamente utilizzati dai giudici di merito i quali li hanno posti a fondamento della attività logico inferenziale ed il successivo finale giudizio di concludenza probatoria sulla responsabilità, in un contesto decisorio connotato da un doppia conforme ed argomentato giudizio di colpevolezza.

Tale attività cognitiva e valutativa dei giudici dei due gradi ha così consentito l’espressione di un risultato di prova, sulla idoneità e sufficienza dei fatti secondari (elementi, mezzi e/o fonti di prova, fatti notori), nonchè dei conseguenti risultati e relative inferenze, privo di incoerenze, illogicità od invalidità apprezzabili in relazione ai vizi di cui all’art. 606 c.p.p..

Va in proposito ancora rammentato (cfr. cass. pen. sez. 4^, 26660/2011 Rv. 250900) che la sentenza di merito non è tenuta a compiere un’analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale di quelle deduzioni e risultanze, spieghi, in modo logico ed adeguato, le ragioni del convincimento, dimostrando – come avvenuto nella specie- che ogni fatto decisivo è stato tenuto presente, si da potersi considerare implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata.

Regola questa da applicarsi alla doglianza del 3^ motivo dianzi trascritta.

5, In particolare, nel ribadire la pronuncia di inammissibilità, questa Corte intende chiarire che la corte distrettuale non ha operato una automatica corrispondenza od equazione di cogenza tra codice rosso ed obbligo di intervento del medico, considerato che l’esito interpretativo della motivazione del giudice della condanna si è fondata e ha tratto il suo ragionevole ed insuperabile convincimento, sia dalla completa informazione data al medico, sia dalle stesse dichiarazioni rese dal sanitario (non si dimentichi in proposito, quanto ripreso dal primo giudice – pag.5 – sulla negazione radicale dello S. di ogni avviso da parte dell’infermiere e sulla attribuibilità della vicenda al malanimo del Primario nei suoi confronti, malanimo poi esteso anche al teste D.P.).

Inoltre la credibilità del teste chiave della vicenda, il D.P. è stata oggetto di una precisa ed accurata disamina da parte dei giudice di merito nel rispetto della regola consolidata secondo cui, nel nostro sistema, le dichiarazioni di un testimone, per essere positivamente utilizzate dal giudice, devono risultare credibili, oltre che ad avere per oggetto fatti di diretta cognizione e specificamente indicati. Pertanto, contrariamente ad altre fonti di conoscenza – come le dichiarazioni rese da coimputati o da imputati di reati connessi – esse non abbisognano di riscontri esterni, l’eventuale ricorso ai quali è funzionale soltanto al vaglio di credibilità’ del testimone laddove necessario (cfr. ex plurimis:

Cass. pen. sez. 1^, n. 06502 del 17/12/1998 – 08/02/1999 e successive conformi).

Infine il giudice, pur essendo indubbiamente tenuto a valutare criticamente, verificandone l’attendibilità, il contenuto della testimonianza, non è però certamente tenuto ad assumere come base del proprio ragionamento l’ipotesi che il teste dica scientemente il falso o si inganni su ciò che forma l’oggetto essenziale della propria deposizione, salvo che sussistano specifici e riconoscibili elementi atti a rendere fondato un sospetto di tal genere. Ciò significa che, in assenza di siffatti elementi, il giudice, come avvenuto nella fattispecie, deve partire invece dal presupposto che il teste, fino a prova contraria, riferisca correttamente quanto a sua effettiva conoscenza e deve perciò limitarsi a verificare se sussista o meno incompatibilità fra quello che il teste riporta come certamente vero, per sua diretta conoscenza, e quello che emerge da altre eventuali fonti probatorie di pari valenza (ex plurimis: Cass. pen. sez. 1^ sentenza 03754 del 13/03/1992 – 27/03/1992 e successive conformi).

6. Il ricorso quindi, alla stregua di quanto sopra argomentato, va dichiarato inammissibile.

Alla decisa inammissibilità consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma, in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo determinare in Euro 1000,00 (mille).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 6 giugno 2013.

Depositato in Cancelleria il 26 giugno 2013