la Procura contabile ha chiesto al Direttore generale ASL il risarcimento di quanto l’Azienda sanitaria è stata costretta a pagare in favore del Direttore amministrativo da lui revocato anticipatamente senza che, come accertato dal giudice del lavoro, ricorresse un giusto motivo.
La giurisprudenza è concorde nell’affermare che il prestatore d’opera ha l’obbligo di eseguire l’opus a regola d’arte e deve compiere tutte quelle attività che secondo il principio di buona fede e l’ordinaria diligenza sono funzionali al raggiungimento del risultato voluto.
Nel caso specifico non è stata provata in capo al direttore amministrativo rimosso la sussistenza di un comportamento contrario ai canoni di diligenza e perizia tali da giustificare la revoca anticipata.
La Corte dei Conti ha anzi ritenuto che i fatti descritti nel giudizio potessero configurarsi come preordinati alla disinformazione ed all’isolamento del dirigente ad opera della Direzione Generale, al fine di creare validi presupposti per la revoca immediata dell’incarico.
Nei comportamenti tenuti dal Direttore generale è stata individuata la colpa grave per lo spirito ritorsivo che li ha sorretti, con l’unico fine di accontentare personali interessi e soddisfazioni, ben lungi, quindi, dal perseguimento del pubblico interesse.
Esito del procedimento
Il Collegio ha condannato il DG al risarcimento richiesto dalla Procura.