I giudici della Corte d’Appello hanno confermato una sentenza di primo grado con la quale veniva respinta la richiesta di risarcimento danni avanzata da una paziente nei confronti di una struttura ospedaliera, poiché a seguito di una trasfusione di sangue aveva contratto l’epatite HVC cronica.

Cassazione Civile – Sez. VI; ord. 16550 del 02.07.2013

RITENUTO IN FATTO

– che è stata depositata in cancelleria la seguente relazione, in applicazione dell’art. 380-bis cod. proc. civ.:

Con sentenza n. 2826/2010 la Corte d’appello di Milano rigettava il gravame proposto da O.R. contro la decisione del Tribunale di Como n. 1606/2006, che aveva respinto la richiesta, presentata dalla signora O. nei confronti dell’Azienda Ospedaliera S. Anna di Como, di risarcimento dei danni subiti in conseguenza della trasfusione di sangue effettuata presso la citata struttura ospedaliera in data X., a seguito della quale l’istante aveva contratto l’epatite HVC cronica.

Motivava la Corte d’Appello che il diritto al risarcimento del danno doveva considerarsi già estinto per prescrizione in data 16/11/2004, allorché fu notificato l’atto introduttivo del presente giudizio in primo grado, essendo trascorsi oltre 10 anni dall’inizio della decorrenza del termine prescrizionale, individuato nel 20/07/1992, senza che fosse stato – medio tempore – inoltrato alla convenuta altro atto interruttivo della prescrizione.

Avverso la sentenza proponeva ricorso per Cassazione la signora O. R., deducendo la violazione e falsa applicazione degli artt. 2935 e 2947 c.c. (ed un correlato vizio di motivazione), per aver la Corte territoriale erroneamente individuato il dies a quo della prescrizione.

Così riassunti i fatti di causa, il ricorso sembra, prima facie, inammissibile, in quanto volto a prospettare una differente valutazione degli elementi probatori, avente natura di merito, che non può trovare ingresso in questa sede.

La Corte d’appello di Milano ha, infatti, individuato il dies a quo della prescrizione del diritto risarcitorio della parte attrice in conformità all’insegnamento di questa corte, in base al quale “il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno di chi assume di aver contratto per contagio una malattia per fatto doloso o colposo di un terzo decorre, a norma dell’art. 2935 c.c. e art. 2947 c.c., comma 1, non dal giorno in cui il terzo determina la modificazione che produce il danno altrui o dal momento in cui la malattia si manifesta all’esterno, ma dal momento in cui viene percepita o può essere percepita, quale danno ingiusto conseguente al comportamento doloso o colposo di un terzo, usando l’oggettiva diligenza e tenuto conto della diffusione delle conoscenze scientifiche” (Cass. Sezioni Unite 11 gennaio 2008 n. 576).

Attraverso una corretta applicazione di tale regola di giudizio ed una circostanziata analisi degli atti di causa, che si sottrae ad un riesame di merito in questa sede, la Corte è così giunta a ritenere che il termine iniziale della prescrizione andasse individuato nel 20 luglio 1992, data di redazione della certificazione medica con cui, in base alle nuove conoscenze scientifiche, fu dato atto che la signora O.R. “è affetta da epatite cronica da virus C postrasfusionale”. – che la relazione è stata comunicata al Pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti;

– che la parte ricorrente ha depositato una memoria illustrativa;

– che nell’adunanza in camera di consiglio il P.G. ha chiesto la conferma della relazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

  • che il collegio, discussi gli atti delle parti, ha condiviso la soluzione prospettata nella relazione e gli argomenti che l’accompagnano;
  • che la memoria illustrativa non adduce argomenti che inducano ad una diversa decisione;
  • che il ricorso deve dunque essere rigettato.

P.Q.M.

– Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 14 maggio 2013.

Depositato in Cancelleria il 2 luglio 2013