La Cassazione ha affermato che commette reato il chirurgo che, dopo aver operato i pazienti in ospedale, li invita a recarsi nel proprio studio privato per i controlli post operatori senza informarli che è disponibile l’assistenza gratuita presso la struttura ospedaliera pubblica: il reato che si andrebbe a configurare, infatti, sarebbe quello dell’abuso di ufficio.
Il medico, infatti, adottando la condotta sopra riportata, si procurava un ingiusto vantaggio patrimoniale, facendosi pagare dal paziente 200 euro a visita, senza informarlo della possibilità di ottenere la prestazione presso il presidio ospedaliero.
Nello specifico, la Corte ha stabilito con la sentenza n. 40824/2012 che l’attività ambulatoriale rientra già nel pagamento del ticket versato dal paziente per il ricovero e l’intervento: il chirurgo avrebbe quindi fatto pagare all’ammalato la medesima prestazione per due volte. Essendo il paziente un “consumatore” sia nel rapporto con il medico, sia con la struttura ospedaliera, necessita della tutela più rigorosa, prevista dallo stesso Codice del Consumo. Pertanto, il paziente deve essere messo al corrente dal medico in modo chiaro e anticipatamente del proprio diritto di usufruire di una prestazione già pagata attraverso il ticket.