E’ legittima la delibera con la quale la pubblica amministrazione sanitaria decide di escludere due medici dal corso di formazione indetto per il conseguimento dell’idoneità al servizio di emergenza territoriale 118 , avendone verificato la contestuale e inammissibile partecipazione ad altro percorso formativo di medicina generale.

Il TAR ha confermato la legittimità del provvedimento di esclusione formato quando i sanitari partecipanti all’avviso pubblico avevano già ricevuto comunicazione di ammissione e si erano recati presso l’Azienda sanitaria al fine di richiedere il materiale didattico necessario al prosieguo del corso.

La ratio della incompatibilità va rintracciata nella esigenza che la partecipazione al corso di formazione al 118 costituisca, per i frequentanti, impegno totalizzante e, perciò stesso, inconciliabile con altro iter formativo.

Esito del giudizio

Il ricorso proposto dagli esclusi è stato rigettato.

TAR Puglia Lecce – Sez. II; Sent. n. 2051 del 27.09.2013

Dalla lettura del ricorso emerge che:

– i dottori X. X. e Y. Y. hanno concorso all’avviso pubblico indetto per il reclutamento di 50 partecipanti al Corso di Formazione per l’Idoneità al Servizio di Emergenza Territoriale 118, pubblicato sul BUR Puglia del 7 giugno 2012;

– i ricorrenti, sulla base dei requisiti richiamati, nonostante fossero frequentanti altro corso di medicina generale, venivano ammessi in virtù di deliberazione del direttore generale n. 2119 del 20 dicembre 2012 con la quale veniva approvata la relativa graduatoria definitiva;

– in data 27 gennaio 2013, la Asl Lecce comunicava a mezzo raccomandata a.r. ai ricorrenti l’avvenuta ammissione al corso e l’attribuzione del rispettivo numero di matricola;

– nel mese di marzo 2013, i ricorrenti iniziavano regolarmente a frequentare il corso per cui è causa e sostenevano con esito positivo le prime due verifiche previste nel maggio 2013;

– in vista dell’ultima verifica, in data 10 luglio 2013 i ricorrenti si recavano presso l’Ufficio formazione della Asl Lecce al fine di richiedere il materiale didattico necessario al prosieguo del corso in itinere;

– con loro meraviglia, si sentivano comunicare che erano stati sospesi dal corso in quanto incompatibili per essere contemporaneamente corsisti di medicina generale;

– con deliberazione 1167 del 9 luglio 2013, il Direttore Generale della Asl Lecce approvava la graduatoria del corso di formazione ed assumeva la determinazione di escludere dalla frequenza al Corso di formazione per l’esercizio dell’attività di medico del servizio 118, in quanto incompatibili poichè frequentanti contestualmente il corso di formazione triennale in medicina generale, tra gli altri, proprio di due ricorrenti.

La deliberazione sopra citata è impugnata per:

violazione ed erronea applicazione di legge. Eccesso di potere;

eccesso di potere per illogicità. Errore sui presupposti. Sviamento;

La Asl Le si è costituita in giudizio ed ha concluso per il rigetto del ricorso.

Alla camera di consiglio del 12 settembre 2013, fissata per la trattazione della domanda cautelare avanzata dagli interessati, il Collegio ha introitato la controversia per la decisione con sentenza in forma semplificata ex art.60 c.p.a., dandone avviso alle parti.

Il ricorso è infondato.

E’ vero che l’Avviso Pubblico per 50 partecipanti al Corso di formazione per l’idoneità al servizio di Emergenza Territoriale 118 ha dato la possibilità di partecipare al corso anche ai medici frequentanti il corso triennale di formazione specialistica in Medicina Generale (vedi i requisiti specifici di ammissione di cui al punto 3 dell’avviso pubblico), non prevedendo alcun regime di incompatibilità .

I ricorrenti, dei quali è emersa la concomitante frequenza al corso di formazione specialistica in medicina generale, hanno così potuto inizialmente confidare nell’orientamento possibilista della Amministrazione sanitaria in ordine alla sussistenza di eventuali ragioni di incompatibilità tali da determinare l’esclusione dalla frequenza al corso.

E’, però, altrettanto vero che i medesimi interessati sono stati posti nella condizione di essere a conoscenza di una causa di incompatibilità a partecipare al suddetto corso di formazione fin dalla adozione della delibera n.1465 del 12 settembre 2012 .

Con quest’ultima deliberazione, il Direttore generale della Asl Le ha preso atto di una circolare regionale varata sull’argomento della concomitante frequenza al corso per l’idoneità al 118 e al corso di medicina generale, in vista della esclusione dal primo dei due percorsi di formazione professionale di quanti fossero risultati contestualmente partecipanti al corso di formazione di Medicina Generale.

Le doglianze sule quali si basa il ricorso non hanno pertanto ragion d’essere.

In primo luogo, si osserva che nella fattispecie concreta non può parlarsi di ragionevole affidamento del privato nel contegno della P.a.

L’amministrazione sanitaria ha, infatti, subito provveduto a rettificare l’elenco degli ammessi a frequentare il corso di formazione per l’idoneità a svolgere il servizio 118, in coerenza con l’orientamento espresso dalla Regione Puglia con circolare del 4 luglio 2012 (rimasta in oppugnata dai ricorrenti), a sua volta emanata per conformarsi, sul punto, ad altra Circolare del Ministero della Salute risalente addirittura al 31 maggio 2004.

Al di là del ripensamento operoso messo in atto dalla P.a. a poca distanza di tempo dalla pubblicazione dell’avviso in esame, occorre anche rilevare che gli odierni ricorrenti sono risultati in situazione di incompatibilità solo in seguito ad una verifica compiuta sul punto dal referente amministrativo del corso di medicina generale.

Il Collegio però esprime l’avviso secondo il quale gli stessi interessati avrebbero dovuto rendere nota la propria condizione di incompatibilità, in ossequio ad un principio di leale collaborazione , quanto meno a far data dalla delibera del settembre 2012, non potendo più legittimamente riporre affidamento in una frequenza “regolare” al corso di formazione al 118.

E’, pertanto, legittima la delibera con la quale la P.a. sanitaria decide di escludere due medici dal corso di formazione indetto per il conseguimento della idoneità al servizio di emergenza territoriale 118 , avendone verificato la contestuale e inammissibile partecipazione ad altro percorso formativo di medicina generale.

Non può, peraltro, mancarsi di rilevare che la ratio della incompatibilità va rintracciata nella esigenza che la partecipazione al corso di formazione al 118 costituisca, per i frequentanti, impegno totalizzante e, perciò stesso, inconciliabile con altro iter formativo.

Il ricorso è conclusivamente respinto.

Le spese possono essere compensate in ragione della natura della controversia.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce – Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 12 settembre 2013 con l’intervento dei magistrati:

Rosaria Trizzino, Presidente

Carlo Dibello, Primo Referendario, Estensore

Simona De Mattia, Primo Referendario