La terza sezione della Corte di Cassazione ha delineato le ragioni per cui non può essere seguito il nuovo orientamento formulato dalla Sezione Lavoro della stessa Cassazione in materia di prescrizione del diritto degli specializzandi. Il collegio, pur accogliendo il carattere decennale della prescrizione, contrariamente agli orientamenti maggiormente favorevoli ai medici, ha reputato che la decorrenza dovesse trovare inizio dal momento dell’entrata in vigore del decreto legislativo n. 257/91 e non nell’ottobre 1999.
La Suprema Corte ha evidenziato come l’isolata sentenza n. 9071 del 2013 si presenti del tutto eccentrica rispetto ad un orientamento ormai univoco. E, d’altro canto, ignorando detto orientamento, che rappresenta il diritto vivente nella giurisprudenza della Corte, e basandosi sui due precedenti dai quali le pronunce successive si sono motivatamente discostate, neppure sussistono i presupposti per sollecitare un intervento delle Sezioni Unite diretto a dirimere l’ipotetico conflitto.
Esito del giudizio
La Cassazione ha accolto il ricorso e confermato l’orientamento in tema di prescrizione decennale decorrente dal 27 ottobre 1999.