sia il D.P.R. 314/1990 (art. 2, comma 1), sia il D.P.R. 484/1996 (art. 2, comma 1), applicabili alla questione risalente al 1998, concernenti, per gli ambiti temporali di rispettiva competenza, l’accordo collettivo nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i medici di medicina generale, stabiliscono che i medici da incaricare per l’espletamento delle attività disciplinate dallo stesso accordo sono tratti da graduatorie uniche per titoli, predisposte annualmente a livello regionale, si osserva che tali fonti normative contemplano, altresì, la cancellazione dei medesimi concorrenti dalle relative graduatorie allorquando essi abbiano accettato l’incarico.
Quindi può ritenersi corretta l’interpretazione della normativa in questione che ha posto in rilievo la propedeuticità della cancellazione dalla graduatoria regionale del concorrente che abbia accettato il relativo incarico rispetto ai successivi interpelli per la copertura delle zone ancora scoperte..
Cassazione Civile – Sez. Lavoro; Sent. n. 19681 del 18.09.2014
Svolgimento del processo
Il giudice del lavoro del Tribunale di Messina rigettò la domanda proposta da T.G. nei confronti della ASL X. di Messina e di F.M.A., volta al riconoscimento del diritto ad essere nominato medico di medicina generale nella zona di X. – X. – X. quale concorrente idoneo della graduatoria regionale valida per la copertura delle zone carenti del primo semestre del 1996, dopo aver rilevato che il ricorrente aveva già accettato in precedenza l’incarico per la copertura della diversa zona facente capo ai comuni di Y. , Y. e Y. .
Tale decisione è stata impugnata dal T., dopodichè la Corte d’appello di Messina, con sentenza del 22-2 / 30-3-2011, ha respinto il gravame, compensando tra le parti le spese del grado.
La Corte territoriale ha spiegato che il D.P.R. n. 314 del 1990, art. 6, comma 9 prevede che nel caso in cui il medico designato abbia accettato l’incarico si debba provvedere alla sua cancellazione dalla graduatoria prima che si possa procedere al conferimento di altri incarichi e che nella fattispecie era esattamente accaduto che il T. aveva accettato in data 2/10/1998 l’incarico nei comuni dichiarati carenti di Y. , Y. e Y. , per cui il medesimo non avrebbe potuto aspirare a ricoprire un altro incarico presso le sedi dei comuni di X. , X. e X. .
Per la cassazione della sentenza ricorre il T. con un solo motivo.
Resiste con controricorso l’Azienda sanitaria provinciale di Messina.
Resiste, altresì, F.M.A., la quale propone, a sua volta, ricorso incidentale affidato ad un solo motivo.
Motivi della decisione
PreX. rmente va disposta la riunione del ricorso principale e di quello incidentale ai sensi dell’art. 335 c.p.c..
Con un solo motivo, dedotto per violazione o falsa applicazione del D.P.R. n. 484 del 1996, art. 20, comma 9, e del D.P.R. n. 314 del 1990, art. 6, comma 9, il ricorrente in via principale sostiene che i giudici d’appello sono incorsi in errore nel ritenere che in relazione ai due diversi concorsi ai quali egli aveva partecipato esisteva un’unica graduatoria regionale da prendere in considerazione, mentre, in realtà, le graduatorie di riferimento erano due, vale a dire quella del 1993, concernente il concorso delle zone carenti del primo semestre del 1993, e l’altra del 1996, relativa al concorso delle zone carenti del primo semestre del 1996.
Ne conseguiva che l’accettazione della zona carente di Y. – Y. – Y. , avvenuta il 2.10.1998, comportava la sua cancellazione, ai sensi del D.P.R. n. 314 del 1990, art. 6, comma 9, esclusivamente dalla graduatoria regionale definitiva di riferimento del concorso valida per il 1993 e non anche dalla graduatoria regionale definitiva valida per il 1996, cioè quella relativa ai concorso per l’assegnazione della zona carente di X. – X. – X. . Aggiunge il ricorrente che la graduatoria di medicina generale valeva esclusivamente per un anno solare, per cui la cancellazione dalla stessa, eseguita ai sensi del D.P.R. n. 484 del 1996, art. 20, comma 9, poteva riguardare solo quella valida per quel determinato anno di riferimento. Ciò trovava conferma nel fatto che l’art. 20, comma 3 della convenzione di medicina generale stabiliva che potevano concorrere all’assegnazione delle zone carenti pubblicate nel bollettino ufficiale regionale esclusivamente i medici già convenzionati per l’assistenza primaria inclusi nella graduatoria regionale valida per quel determinato anno di riferimento.
Quindi, secondo il T., la A.S.L. n. X. di Messina aveva erroneamente applicato la disposizione di cui al D.P.R. n. 314 del 1990, art. 6, comma 9 nel momento in cui lo aveva cancellato dalla graduatoria, non consentendogli di aspirare alla scelta della zona carente per i comuni di X. – X. – X. rispetto alla quale egli aveva regolarmente concorso precedendo in graduatoria la dr.ssa F., per cui il conferimento dell’incarico per la suddetta zona in favore di quest’ultima era da considerare illegittimo. Il ricorso è infondato.
Invero, premesso che sia il D.P.R. 28 settembre 1990, n. 314, art. 2, comma 1, sia il D.P.R. 22 luglio 1996, n. 484, art. 2, comma 1, concernenti, per gli ambiti temporali di rispettiva competenza, l’accordo collettivo nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i medici di medicina generale, stabiliscono che i medici da incaricare per l’espletamento delle attività disciplinate dallo stesso accordo sono tratti da graduatorie uniche per titoli, predisposte annualmente a livello regionale, si osserva che tali fonti normative contemplano, altresì, la cancellazione dei medesimi concorrenti dalle relative graduatorie allorquando essi abbiano accettato l’incarico.
Infatti, il D.P.R. n. 314 del 1990, art. 6, comma 9, prevede che è cancellato dalla graduatoria regionale, ai soli fini del conferimento degli incarichi di cui allo stesso accordo, il medico che abbia accettato l’incarico ai sensi del successivo art. 7, comma 1.
A sua volta, il D.P.R. n. 484 del 1996, art. 20, comma 9, stabilisce analoga disposizione nell’ipotesi di accettazione dell’incarico da parte del medico, ai sensi dell’art. 21, comma 1, dello stesso accordo.
Tra l’altro, ai fini dell’instaurazione del rapporto convenzionale, del D.P.R. n. 314 del 1990, art. 7, primi due commi e del D.P.R. n. 484 del 1996, art. 21 prevedono nei confronti dei medici interpellati dalle aziende sanitarie, a pena di decadenza, un termine di sette giorni per l’accettazione dell’incarico e di successivi novanta giorni per l’apertura nella zona di uno studio professionale idoneo a norma di legge, per il trasferimento di residenza, se questa è diversa, e per l’iscrizione all’albo professionale della provincia in cui gravità la località assegnata, se l’iscrizione del medico è in altra provincia.
E’, quindi, corretta l’interpretazione della normativa in esame eseguita dalla Corte di merito, che ha posto in rilievo la propedeuticità della cancellazione dalla graduatoria regionale del concorrente che abbia accettato il relativo incarico rispetto ai successivi interpelli per la copertura delle zone ancora scoperte. In effetti, la finalità del congegno normativo sopra riassunto è proprio quella di evitare paralisi ed incertezze nelle procedure di assegnazioni delle zone carenti e di evitare disservizi per la collettività per i rischi connessi alle rivisitazioni delle stesse procedure ove fosse consentito ai concorrenti di porre nel nulla gli effetti della loro cancellazione dalla graduatoria conseguente ad un’accettazione di incarico già avvenuta.
Pertanto, è destituito di fondamento il tentativo del ricorrente di prospettare una interpretazione delle suddette disposizioni ancorata alla distinzione delle graduatorie regionali in base agli anni ed alle zone carenti di riferimento, atteso che in ogni caso resta insuperato il dato normativo di fondo costituito dalla espressa previsione della cancellazione dalla graduatoria ad accettazione dell’incarico avvenuto, a prescindere dal fatto che esso si riferisca ad una graduatoria anzichè ad un’altra.
D’altra parte, a conferma della necessità del rispetto dell’osservanza delle suddette procedure finalizzate a garantire la rapida copertura delle zone scoperte e ad evitare disservizi per la collettività, è sufficiente richiamare uno specifico precedente delle sezioni unite di questa Corte creatosi in occasione di una decisione sul riparto di giurisdizione nella materia del rapporto convenzionale che qui interessa (Cass. Sez. un. n. 3231 del 18.2.2004), per effetto del quale si è affermato che “nella procedura per il conferimento da parte delle aziende sanitarie locali degli incarichi ai medici della medicina generale in regime di convenzione, mentre nella fase di individuazione delle zone carenti che l’amministrazione intende ricoprire e nella formulazione delle graduatorie vi sono spazi per valutazioni discrezionali (cui corrisponde la posizione di interesse legittimo degli aspiranti), una volta stabilite tali graduatorie la P.A. deve procedere alle convenzioni di diritto privato sulla base dell’ordine progressivo della graduatoria, senza che residui alcun potere discrezionale”.
Il ricorso principale va, pertanto, rigettato.
Col ricorso incidentale F.M.A. denunzia la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., nonchè l’omessa ed insufficiente motivazione in ordine alla disposta compensazione delle spese del secondo grado di giudizio, assumendo che all’adozione di una tale decisione erano di ostacolo sia il principio della soccombenza totale dell’appellante che la mancanza di giusti motivi.
Il ricorso incidentale è infondato.
Invero, la statuizione adottata sulla compensazione integrale delle spese di secondo grado non viola le norme del codice di rito oggetto di denunzia in quanto la valutazione operata dal giudice di merito può essere censurata in cassazione solo se le spese sono poste a carico della parte totalmente vittoriosa e se le ragioni giustificatrici non sono chiaramente desumibili dal complesso della motivazione adottata.
Invece, nella fattispecie, dalla lettura complessiva della sentenza e dal richiamo operato dalla Corte di merito alle circostanze di fatto presupposte ed alla reciproca posizione delle parti si ricava implicitamente che i giudici d’appello hanno tenuto conto, ai fini della contestata compensazione delle spese, dell’origine della vicenda processuale, sorta a seguito del tardivo adempimento, da parte dell’azienda sanitaria, della sentenza n. 107/96 con la quale era stato riconosciuto al T. il diritto all’accettazione dell’incarico per la zona carente di Y. – Y. – Y. rispetto ad altro concorrente diverso dall’odierna F..
Pertanto, anche il ricorso incidentale va rigettato.
La reciproca soccombenza del T. e della F. induce questa Corte a ritenere compensate tra le stesse parti le spese del presente giudizio.
Invece, la soccombenza del ricorrente principale nei confronti dell’azienda sanitaria provinciale di Messina comporta la sua condanna alle spese del presente giudizio nella misura liquidata come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi, li rigetta entrambi, dichiara compensate le spese del presente giudizio tra T.G. e F. M.A. e condanna il ricorrente principale alle spese nei confronti dell’Azienda sanitaria provinciale di Messina nella misura di Euro 3500,00 per compensi professionali e di Euro 100,00 per esborsi, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 29 maggio 2014.
Depositato in Cancelleria il 18 settembre 2014