All’imputato era stato contestato il reato di lesioni personali colpose per avere partecipato a due interventi chirurgici effettuati dal primario del suo reparto su un paziente che aveva subito una appendicectomia da cui era sorta una emorragia post-operatoria. In particolare, il primario eseguiva un intervento con l’assistenza in qualità di aiuto dell’imputato; persistendo l’emorragia, lo stesso giorno fu eseguito un altro intervento sempre dal primario, avendo come aiuto altro medico e come assistente ancora l’imputato. Il primo intervento del primario aveva leso la milza, per cui il secondo era consistito nell’asportazione di questa, cagionandosi così, inoltre, laparocele.
Il Tribunale aveva pronunciato l’assoluzione per non avere commesso il fatto, ritenendo che all’imputato, nella sua qualità, non era addebitabile alcun comportamento colposo che avesse contribuito alla causazione delle lesioni; dichiarava invece colpevole il primario.
La Corte d’appello pur ritenendo il reato estinto per intervenuta prescrizione, in relazione alla posizione dell’aiuto, diversamente dal Tribunale, ha ritenuto sussistere un dovere di dissociarsi dalla conduzione della operazione facendo rilevare il suo dissenso sul diario clinico, richiamando in tal senso una pronuncia giurisprudenziale della Suprema Corte risalente al 2000, in base al quale deve ritenersi che “se primario, aiuto ed assistente condividono le scelte terapeutiche, tutti insieme ne assumano la responsabilità. Quando invece l’assistente o l’aiuto non condividano le scelte terapeutiche del primario (il quale non abbia peraltro esercitato il suo potere di avocazione), possono andare esenti da responsabilità solo se abbiano provveduto a segnalare allo stesso primario la ritenuta inidoneità o rischiosità delle scelte anzidette”.
La Cassazione ha chiarito la questione evidenziando che vi era una sostanziale differenza tra il caso concreto e il fatto oggetto della sentenza del 2000, essendo inoltre incongrua l’affermazione secondo cui l’assistente o l’aiuto possono andare esenti da responsabilità solo se segnalano al primario la inidoneità e la rischiosità delle scelte. Nel caso specifico si trattava di un’attività manuale espletata dal primo operatore, cioè dal primario, ed a questo attribuibile, non potendo i suoi assistenti interferire in modo efficace su quanto egli compiva.