Applicata la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio della professione per la durata di tre mesi a carico del medico convenzionato incolpato di aver rilasciato prescrizioni relative a farmaci di cui alla tabella 4 del DPR 309/90 all’insaputa dei pazienti cui erano intestate, per farne uso personale.

La CCEPS ha accolto il ricorso proposto dal sanitario contro il provvedimento dell’Ordine di appartenenza, ritenendosi erronea la pronuncia disciplinare fondata su un’ordinanza cautelare del GIP in realtà priva di qualsivoglia accertamento del fatto avendo l’imputato subito, in sede penale, unicamente un rinvio a giudizio.

Cassazione Civile – Sez. III; Sent. N. 2613 del 05.02.2014

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1.1 Con ricorso 27 maggio 2005 il dottor B.S., medico chirurgo convenzionato con la USL Valle d’Aosta, ricorreva avanti alla Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie, D.P.R. n. 221 del 1950, art. 53 avverso la delibera 8 febbraio 2005 con la quale l’Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri della Valle di Aosta gli irrogava la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio professionale per la durata di mesi tre – ritenuta la violazione degli artt. 1, 3, 5, 6 e 12 del codice di deontologia medica – a fronte della seguente incolpazione: rilasciava prescrizioni mediche, per farmaci di cui alla tabella 4 prevista dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 14 all’insaputa dei pazienti cui erano intestate, per uso personale nel periodo compreso tra il 24 settembre 2001 ed il 31 agosto 2003, incorrendo nei reati penali di cui agli artt. 81, 480 c.p. e art. 61 c.p., n. 2″. A sostegno del ricorso deduceva che la delibera in questione: – aveva affermato la sua responsabilità disciplinare sulla base di un’ordinanza del GIP presso il Tribunale di Aosta in data 17 maggio 2004, erroneamente definita sentenza, in realtà priva di qualsivoglia accertamento del fatto (avendo egli subito, in sede penale, unicamente un rinvio a giudizio), e consistente nella sola applicazione della misura cautelare interdittiva della parziale sospensione dal pubblico ufficio di medico chirurgo convenzionato; – aveva affermato tale responsabilità anche sulla base delle dichiarazioni asseritamente ammissive da lui rese avanti alla commissione disciplinare, ma in realtà insufficienti a fondare l’accertamento di responsabilità; – aveva comunque comminato una sanzione eccessiva, anche in considerazione del fatto che il comportamento addebitato non aveva leso la salute dei pazienti, si era protratto per un breve periodo ed aveva infine dato luogo a spontanea resipiscenza.

1.2 Con decisione n. 29 del 7 agosto 2007, la Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie accoglieva il ricorso del B. ed annullava il provvedimento impugnato, atteso che quest’ultimo si era principalmente basato su un’ordinanza cautelare interdittiva emessa dal GIP ex art. 289 c.p.p., di per sè inidonea – vieppiù a fronte del principio di separatezza tra giudizio penale e giudizio disciplinare – a concludere il procedimento penale, e ad “accertare in modo definitivo, nemmeno rispetto al grado di giudizio in cui è emessa, i fatti sanzionati”.

1.3 L’Ordine dei medici chirurghi ed odontoiatri della Valle d’Aosta proponeva ricorso avverso tale decisione ex art. 111 Cost. e D.P.R. n. 221 del 1950, art. 58 cit., formulando un unico ed articolato motivo ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3) e 5) di violazione e falsa applicazione di norme di diritto (artt. 38, 39, 47 e 66 D.P.R. cit.;

art. 116 c.p.c.), nonchè omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione. Il contraddittorio veniva instaurato anche nei confronti del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Aosta e del Ministero della Salute. Il B. depositava controricorso.

2.1 Con il motivo di ricorso così proposto, l’Ordine dei medici censura la decisione della Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie nella parte in cui – dopo aver espressamente dato conto, nella parte espositiva della vicenda, dell’instaurazione del procedimento disciplinare a carico del dottor B. sulla base non soltanto dell’ordinanza GIP Tribunale di Aosta 17 maggio 2004, ma anche della “piena confessione” del fatto resa dall’incolpato con memoria 23 giugno 2004 – ha annullato il provvedimento sanzionatorio ritenendo non sufficientemente probante il primo elemento (ordinanza GIP) ed omettendo qualsiasi motivazione sull’efficacia probatoria del secondo (confessione).

Il motivo – debitamente corredato del quesito di diritto e del momento di sintesi della ricostruzione del fatto controverso – è fondato.

La decisione censurata è in effetti addivenuta all’accoglimento del ricorso del dottor B. sulla base di tale motivazione: “dagli atti di causa emerge che l’organo giudicante ha irrogato la sanzione disciplinare basandosi principalmente su un’ordinanza di misura cautelare interdittiva emessa dal GIP ex art. 289 c.p.p.. Tale ordinanza, come è noto, non conclude il procedimento penale, nè accerta in modo definitivo, nemmeno rispetto al grado di giudizio in cui è emessa, i fatti sanzionati. Per tale motivo il provvedimento disciplinare che su di essa si basa deve ritenersi gravemente viziato in quanto privo di fondamento.”.

Diversamente da tale assunto, si osserva in proposito che il provvedimento sanzionatorio a carico del B. non si basava soltanto sull’ordinanza (ancorchè erroneamente definita sentenza) del GIP, ma anche sull’ammissione della propria responsabilità da parte del medesimo B., posto che:

a. lo stesso provvedimento della Commissione Centrale da atto (pag. 2), riportandole testualmente e definendole di “piena confessione”, delle dichiarazioni ammissive contenute nella memoria 23.6.04 dell’incolpato (confermata nel verbale di audizione 8.2.05), il quale si dichiarava infine “sinceramente pentito, rimettendosi con umiltà alle considerazioni e decisioni del collegio giudicante”;

b. dai motivi di reclamo formulati dal B. avanti alla Commissione Centrale (riportati nella decisione censurata: pag. 2) risulta come anch’egli avesse chiesto l’annullamento del provvedimento disciplinare perchè basato, oltre che sul più volte menzionato provvedimento del giudice penale (da lui ritenuto ininfluente), pure sulle sue “spontanee dichiarazioni”, a suo giudizio “non sufficienti” a fondare l’addebito; d. all’atto della sua costituzione in giudizio avanti alla Commissione Centrale, l’Ordine professionale aveva chiaramente sostenuto (ed anche di ciò viene dato atto del provvedimento qui censurato:pag. 3) che il provvedimento sanzionatorio doveva invece essere confermato proprio perchè fondato, oltre che sul provvedimento del GIP e sulle dichiarazioni rese dal prevenuto in sede penale, anche “sulle medesime dichiarazioni confessorie rese dal ricorrente in sede di procedimento disciplinare, ovvero: ha ammesso i fatti contestatigli e cioè di aver fatto uso di sostanze stupefacenti e di aver abusato del suo status professionale redigendo false prescrizioni, a nome di suoi pazienti, per procurarsi e consumare le sostanze medesime”. 

In tale situazione, era pertanto onere della Commissione Centrale valutare il compendio istruttorie formatosi a carico del prevenuto nella sua completezza, e non soltanto con riguardo ad una delle due fonti probatorie assunte a fondamento del provvedimento sanzionatorio, e fatte entrambe puntuale oggetto di contraddittorio in sede di reclamo.

La motivazione resa sul punto dalla Commissione Centrale non assolve tale onere, risultando del tutto mancante sul punto decisivo rappresentato dal fatto che l’accertamento della responsabilità del dottor B. non si basava soltanto sull’ordinanza GIP; di talchè, una volta ritenuta l’inidoneità probatoria di questa fonte di convincimento, restava da valutare la possibilità che il suddetto accertamento trovasse comunque bastevole sostegno nelle dichiarazioni ammissive.

La motivazione qui censurata appare però viziata anche per altre ragioni di carattere logico-giuridico, là dove: – contraddittoriamente afferma, da un lato, che il provvedimento sanzionatorio andava annullato sul solo presupposto dell’inidoneità dimostrativa dell’elemento (provvedimento penale) sul quale si basava e, dall’altro, che esso si era basato su tale elemento non già esclusivamente, ma soltanto “principalmente” (pag. 3, cit.); – non da conto nè del perchè, nel provvedimento sanzionatorio, l’incidenza del provvedimento penale assumesse un ruolo “principale” rispetto alla confessione dell’incolpato; nè del perchè tale confessione, quand’anche in ipotesi ritenuta minusvalente dall’organo disciplinare di prima istanza, non fosse purtuttavia in grado di fondare, eventualmente anche da sola, l’accertamento di responsabilità e la conseguente comminatoria.

2.2. E’ insegnamento costante di legittimità che il vizio di omessa motivazione ricorre quando il giudice abbia completamente omesso di esaminare una questione proposta, la cui risoluzione, ove fosse stata presa in considerazione, avrebbe potuto condurre a decisione diversa da quella adottata. Trasposto nel campo della valutazione probatoria, questo principio implica che l’insindacabilità in cassazione della valutazione delle prove resa dal giudice di merito trova un limite appunto sotto il profilo della sussistenza e della adeguatezza della motivazione. Sicchè deve ritenersi viziata la motivazione che ometta di valutare una prova relativa ad un punto decisivo della controversia, la cui considerazione sia tale da certamente invalidare la portata dimostrativa delle altre prove poste dal giudice di merito a base della decisione censurata: “il vizio di motivazione per omessa ammissione della prova testimoniale o di altra prova può essere denunciato per cassazione solo nel caso in cui essa abbia determinato l’omissione di motivazione su un punto decisivo della controversia e, quindi, ove la prova non ammessa ovvero non esaminata in concreto sia idonea a dimostrare circostanze tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l’efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la “ratio decidendi” venga a trovarsi priva di fondamento” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 11457 del 17/05/2007, Rv. 596714; conf. Sez. 1 ordinanza n. 5377 del 07/03/2011 Rv.616137).

Si tratta di affermazione in termini con la presente fattispecie, nella quale è mancata qualsivoglia motivazione circa l’omessa valutazione di una prova dirimente ed esaustiva.

Segue, in definitiva, la cassazione della decisione qui impugnata, con rinvio alla Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie in diversa composizione, la quale dovrà valutare la sussistenza dell’addebito anche alla luce dell’elemento probatorio di responsabilità rappresentato dalle dichiarazioni confessorie del B..

P.Q.M.

– accoglie il ricorso;

– cassa la decisione impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie in diversa composizione;

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 26 novembre 2013.

Depositato in Cancelleria il 5 febbraio 2014