Meglio tardi che mai. Martedì 3 Dicembre 2013 il Consiglio dei Ministri ha approvato in un Decreto Legislativo del Dipartimento delle politiche monetarie e del Ministero dello sviluppo economico recepente la Direttiva Ue 2011/83 sui diritti dei consumatori. La linea di condotta tracciata da Strasburgo, e recepita solo in extremis dal nostro Paese (il termine previsto era il 13 dicembre), protegge i consumatori contro gli abusi che riguardano la materia contrattuale ad esclusione di alcuni settori, tra cui i servizi finanziari, i servizi di trasporto passeggeri, l’edilizia e la fornitura di alimenti al dettaglio. La normativa non riguarda soltanto i contratti tradizionali, ma anche quelli a distanza, che, nell’epoca degli acquisti online, interessano una base sempre più ampia di clienti.
Uno degli aspetti più rilevanti della Direttiva riguarda gli obblighi precontrattuali: sia per i contratti tradizionali, sia per quelli negoziati “fuori sede”, come indicato agli artt. 6 e 7, sarà obbligatorio per il venditore fornire al consumatore una serie di informazioni preliminari alla sottoscrizione del contratto. Tra queste spiccano le caratteristiche principali dei beni e servizi, l’identità del professionista (es. la sua denominazione sociale), i contatti dello stesso (numero di telefono, e-mail, indirizzo, fax), il prezzo totale dei beni o servizi comprensivo delle imposte, il costo dell’utilizzo del mezzo di comunicazione a distanza per la conclusione del contratto e le modalità di pagamento, consegna ed esecuzione entro i quali il professionista s’impegna ad adempiere all’obbligazione. Per quanto concerne i contratti stipulati fuori dei locali commerciali, il professionista deve presentare al consumatore le informazioni appena citate e copia del contratto firmato (o della conferma dello stesso) su un supporto cartaceo o, se la controparte è d’accordo, su un altro mezzo durevole. E’ specificato inoltre che il consumatore è considerato vincolato all’accordo solamente “dopo aver firmato l’offerta o dopo averla accettata per iscritto” (o con firma digitale).
Tra le novità della norma vi è inoltre l’estensione del diritto di recesso a 14 giorni dalla sottoscrizione del contratto nel caso di servizi e dalla ricezione nel caso di beni, “senza dover fornire alcuna motivazione e senza dover sostenere costi diversi da quelli previsti all’art.13, par. 2, e all’articolo 14 ” (art. 9 par.1).
Nel caso di vendita a distanza di beni, la riforma ha stabilito anche tempi certi per la consegna: massimo trenta giorni, salvo diverso accordo tra le parti. Superati i “tempi supplementari” concessi dal cliente, questo è legittimato a risolvere il contratto e a pretendere il risarcimento del danno.