Con particolare riferimento alle attività materiali, quale appunto quella tipicamente sanitaria, la condotta può essere valutata come gravemente colposa allorché il comportamento sia stato del tutto anomalo e inadeguato, tale cioè da costituire una devianza macroscopica dai canoni di diligenza e perizia tecnica e da collocarsi in posizione di sostanziale estraneità rispetto al più elementare modello di attività volta alla realizzazione degli interessi cui i pubblici operatori sono preposti.

Perconfigurare un’ipotesi di responsabilità a carico di un medico, non basta cheil comportamento appaia riprovevole in quanto non rispondente in tutto alleregole della scienza e dell’esperienza, ma è necessario che il sanitario,usando la dovuta diligenza, sia stato in condizione di prevedere e prevenirel’evento verificatosi: perché quindi possa parlarsi di colpa grave occorreaccertare che si siano verificati errori non scusabili per la loro grossolanitào l’assenza delle cognizioni fondamentali attinenti alla professione, ovveroabbia difettato quel minimo di perizia tecnica che non deve mai mancare in chiesercita la professione medica, oppure vi sia stata ogni altra imprudenza chedimostri superficialità e disinteresse per i beni primari affidati alle cure ditali prestatori d’opera.

[avv.Ennio Grassini – www.dirittosanitario.net]

 

Corte dei Conti Lombardia – Sent. n. 40 del 18.03.2015

Svolgimento del processo

Con attodi citazione depositato in data 7 ottobre 2014, la Procura regionale pressoquesta Sezione ha convenuto in giudizio la Sig.ra S.G. e la Dott.ssa D.R. perivi sentirle condannare al pagamento, in favore dell’Azienda OspedalieraBolognini di Seriate, ciascuna della somma capitale pari ad Euro 3.227,85,oltre rivalutazione, interessi e spese di giudizio, corrispondente al 50% delcomplessivo danno erariale, pari ad Euro 6.455,70, arrecato con condotteritenute gravemente colpose.

Inparticolare, dall’atto di citazione emerge quanto segue: la Procura, a seguitodi notizia di danno comunicata dall’Azienda Ospedaliera con nota n. 10209dell’8 aprile 2009 (all. n. 1 del fascicolo della Procura), concernentel’avvenuto rimborso alla Zurich Company Insurance S.A. di Euro 6.455,70 a causadel superamento della franchigia aggregata prevista dal contratto diassicurazione, avviava specifica attività istruttoria.

In esitoalla menzionata istruttoria la Procura precisa che “il pagamento dellasomma in oggetto … è stato disposto dalla predetta Compagnia di assicurazionia favore della sig.ra M.G. a seguito di transazione stipulata dalla stessaCompagnia in data 22 dicembre 2008 (all. 6), dopo che la sig.ra G., concitazione notificata in data 14 dicembre 2006, aveva instaurato un giudiziodinanzi al Tribunale di Bergamo, chiedendo la condanna dell’Azienda OspedalieraBolognini di Seriate a rifondere all’attrice tutti i danni, patrimoniali,biologici, morali ed assistenziali asseritamente patiti (all. 7)”

IlRequirente ha poi evidenziato che la stessa compagnia assicuratrice, a seguitodi svariati pareri medici, aveva in sostanza individuato una precisaresponsabilità dell’Unità organizzativa di Ostetricia di Alzano Lombardo per idanni cagionati alla G. durante l’assistenza al parto del suo secondo figlio,ovvero “… una lacerazione perineale di entità superiore rispetto aquella registrata nella cartella clinica che aveva seriamente interessato losfintere anale, determinando perdite fecali e la necessità di un intervento diplastica ricostruttiva del pavimento pelvico e sfinteroplastica conoverlapping”.

Inproposito la Procura riporta ampi stralci della relazione resa dal Prof. F.B.(C.T.P. incaricato dalla G.) che tra le altre cose precisa che “lalacerazione perineale è stata sicuramente determinata da un’imperita assistenzaal parto suffragata dagli elementi clinico circostanziali … essenzialmenteimputabile alla componente operativa ostetrica, che non ha saputo disimpegnarecorrettamente e tempestivamente le spalle del feto”.

Per ilRequirente quindi “nel caso di specie detta responsabilità è imputabile inparte all’errata manovra dell’ostetrica dott.ssa G. che “non ha saputodisimpegnare correttamente e tempestivamente le spalle del feto”, che dopol’espulsione, mostrava un vistoso dismorfismo alla spalla destra, e, in parte,all’imperizia della ginecologa che aveva prestato l’assistenza al parto,dott.ssa D.R., che non ha provveduto a suturare adeguatamente la lacerazioneperineale subita dalla Sig.ra G. secondo le regole dell’arte medica”.

Al terminedella richiamata attività istruttoria la Procura erariale, ritenendosussistenti tutti gli elementi costitutivi della responsabilità amministrativa,notificava alle odierne convenute specifico invito a dedurre (all. n. 11 delfascicolo della Procura).

Sempre laProcura riferisce poi che sia la G. che la R. hanno presentato deduzionidifensive, chiedendo quest’ultima, a differenza della prima, di essere anchesentita personalmente (all.ti n. 13 e 14 del fascicolo della Procura).

In data 17settembre 2014 la R. veniva sentita, come richiesto, in audizione personale incui ha affermato tra le altre cose che “… salvo errori grossolani, dinon aver visto alcuna lesione dello sfintere anale e che, pertanto, la laminasoprastante il muscolo doveva essere integra e quindi le impediva di vedere lostato del muscolo sottostante” e che “… dopo il parto in un certonumero di casi si può verificare un ipotono dello sfintere anale conconseguente incontinenza fecale. Tale stato ipotonico può durare alcuni giornima poi si risolve. Trovo sconvolgente che la paziente si sia presentata aicontrolli dopo 5 mesi di incontinenza fecale quotidiana. Se si fosse presentataprima avrebbe avuto una diagnosi della lesione dello sfintere anale ed unaimmediata operazione chirurgica riparatoria evitando le conseguenze dannose delrisarcimento” (all. n. 15 del fascicolo della Procura).

Tantoprecisato, non essendo le argomentazioni difensive risultate idonee a superarel’addebito di responsabilità sulla base delle evidenze istruttorie, la Procuraritiene esser stata raggiunta la piena prova della responsabilitàamministrativa in capo alle convenute.

Alriguardo il Requirente precisa che il caso di specie è una tipica ipotesi didanno erariale indiretto “… trattandosi di un costo che l’Ente ha dovutosopportare in conseguenza della condotta gravemente colposa – errate manovreostetrico/chirurgiche – dei propri dipendenti” e che “dallaresponsabilità del medico per il c.d. contatto sociale (o contratto d’opera)consegue quella della struttura sanitaria per il fatto dell’ausiliario opreposto ai sensi dell’art. 2049 cod. civ. …”.

Insintesi, secondo la Procura, non hanno formato oggetto di contestazione né lasussistenza di un danno patrimoniale effettivo, concreto ed attuale, né lasussistenza del rapporto di causalità tra la condotta delle convenute e ladiminuzione patrimoniale subita dall’Azienda Ospedaliera, né tantomeno lasussistenza del rapporto di impiego tra queste e l’Azienda stessa.

Infine,per quanto riguarda la sussistenza in capo alle odierne convenute dell’elementosoggettivo della colpa grave, la Procura precisa che la G. e la R. si sono rese”… responsabili, rispettivamente, delle errate manovre di estrazione delfeto con la conseguente lacerazione perineale subita dalla Sig.ra G. edell’imperita sutura della stessa”.

Infine, ilRequirente evidenzia che l’imperizia nel caso di specie è rilevabile anche dalfatto che il caso non implicava la soluzione di problemi di particolaredifficoltà, atteso che era un caso di assistenza al parto ad una donna”secondipara” senza particolari complicazioni, così comeconcordemente affermato sia dal dott. B. (C.T.P. della G.) sia dal dott. V.(C.T.U. nominato dal Giudice designato presso il Tribunale di Bergamo)

In data 7novembre 2014 la R. ha comunicato alla Procura “… di non volersicostituire nell’ambito del giudizio “de quo” e di essere pertantodisponibile a rifondere all’Azienda Ospedaliera Bolognini di Seriate la sommarichiesta nell’atto di citazione …”.

In data 27gennaio 2015 si è costituita la G. eccependo preliminarmente la nullitàdell’atto di citazione per indeterminatezza ex art. 164 c.p.c. dello stessoatteso che non si provvede a descrivere “… né la condotta della Sig.raG. ritenuta cagionativa del preteso danno, né le norme di legge violate, costituentiil titolo e le ragioni della domanda”.

Nelmerito, la difesa evidenzia innanzitutto che “… le ragioni di addebitosono state assunte esclusivamente sulla base di valutazioni tecnico/mediche di”soggetti di parte” (consulenti della Compagnia di Assicurazioni econsulenti di parte danneggiata), con la precisazione che non vi è alcunasentenza di condanna: le parti si sono determinate a transigere all’esito dellaCTU in un giudizio nel quale le odierne convenute non erano nemmenoparti”.

Ancora ladifesa dopo aver ripercorso i passaggi salienti del caso clinico in questioneha affermato che “… non si comprende come possa essere identificato ilricorrere di una “massima imperizia” in un caso che non risulta diper sé così cristallizzato e pacifico”.

Insostanza, la convenuta precisa che “il parto forse non è definibiletecnicamente come evento a “carattere emergenziale”, ma possiedemomenti di celerità e urgenza che non possono essere trascurati, come sitrattasse di un routinario intervento chirurgico d’elezione. A ciò si aggiungache è atto in cui, per natura, l’elemento “imprevedibilità” puòdeterminarsi, nonostante tutti i preliminari accertamenti clinici ed ecograficipossibili”

Inoltre,considerata l’evidente corresponsabilità della ginecologa “… poiché essasola avrebbe dovuto e potuto riconoscere ed emendare la lacerazione” ladifesa chiede che “in subordine, qualsivoglia responsabilità deve esserequanto meno condivisa con la ginecologa in una percentuale che non può essereinferiore a 2/3 della (pretesa, ma contestata) responsabilità prevista”.

In ordinealla condotta della G. la difesa afferma poi che “dal partogrammacompilato dalla convenuta si può constatare che il parto della Signora G. fu unparto spontaneo, la cui definizione sta ad indicare l’assenza di manovreostetriche invasive atte a velocizzare la fase di espulsione delle spalle delfeto … solo in caso di tracciato non rassicurante sono indicate e previstemanovre atte a disimpegnare tempestivamente le spalle fetali, manovre chedevono essere documentate in cartella e se applicate il parto non è piùdefinito come spontaneo ma come distocico con distocia di spalle. Nel casodella Signora G. il tracciato cardiotocografico era normale e documentato nelpartogramma con la dicitura CTG GRADO 0. Ciò sottintende la necessità di nonapplicare nessun tipo di manovra invasiva. L’eventuale dismorfismo alla spalladestra del neonato (peraltro non documentato in nessun punto della cartellaclinica della paziente) potrebbe essere stato dovuto al semplice adattamento aidiametri del bacino materno. Per questi motivi, la lacerazione perineale dellasignora non è assolutamente stata causata da un’imperita assistenza al parto daparte dell’ostetrica, visto che il parto fu spontaneo e quindi non necessitavadi alcuna manovra atta a velocizzare l’espulsione del feto”.

Successivamentela difesa precisa che “… le perizie, in quanto documento di parte, nonpossono essere ritenute sufficienti per assolvere all’onere probatorio …pertanto la decisione di voler addivenire ad una transazione esclusivamentesulla base della valutazione di un Comitato interno dell’Azienda (composto, tral’altro, di soggetti privi delle competenze scientifiche tecnico-chirurgichenecessarie per valutare siffatte condotte, come si può facilmente evincere daun’attenta osservazione della composizione del Comitato stesso, formato dagiuristi, personale amministrativo dell’Azienda, esponenti dell’Assicurazione edue medici legali senza alcuna ostetrica), costituisce una scelta che, poi, inun secondo momento, non può certamente riverberare i propri effetti negativi suSanitari rimasti estranei all’intero contesto transattivo”.

Ancora, ladifesa dopo aver evidenziato che nessuna delle perizie considerate dallaProcura parla di colpa grave, si è soffermata sull’evoluzione giurisprudenzialedel concetto di colpa grave.

Da ultimola difesa chiede in ogni caso l’esercizio del potere riduttivo riportando a talfine svariati elementi utili per tale valutazione chiedendo una riduzionedell’80% dell’eventuale “… ammontare del danno accertando a carico dellaSig.ra G.”.

Infine, ladifesa chiede, in via istruttoria, che sia affidata “… ad appositoC.T.U. la verifica della congruità dell’assistenza praticata dalla Sig.ra G.sulla Sig.ra G. e, in ogni caso, la verifica dell’influenza concausale chehanno avuto le condotte (attive e/o omissive) dei Sanitari che sono intervenutiprima e dopo di lei, compresa la condotta della stessa Sig.ra G. inconsiderazione del suo atteggiamento attendista”.

In sintesila difesa chiede:

  • in viapregiudiziale, di dichiarare la nullità dell’atto di citazione, ai sensidell’art. 164 c.p.c.;
  • in viaprincipale, di escludere qualsivoglia responsabilità della G. 
  • in viasubordinata, di condividere ogni eventuale responsabilità con la Dott.ssa R.,attribuendo alla stessa dott.ssa R. una percentuale (non inferiore ai 2/3)della responsabilità medesima;
  • semprein via subordinata (e comunque) con esercizio del “potere riduttivo”,ridurre ogni eventuale condanna risarcitoria in misura pari almeno all’80% delpreteso danno imputato ex art. 52 R.D. n. 1214 del 1934;
  • in viaistruttoria, esperire apposita C.T.U. volta a verificare la congruitàdell’assistenza praticata dalla Sig.ra G. sulla Sig.ra G. e, in ogni caso,l’influenza concausale che hanno avuto le condotte (attive e/o omissive) deiSanitari che sono intervenuti prima e dopo di lei e l’atteggiamento attendistadella stessa Sig.ra G..

In data 28gennaio 2015 è pervenuta da parte del difensore della G. specifica richiesta alfine di poter svolgere quale prima discussione dell’odierna udienza il presentegiudizio.

Nell’udienzaentrambe le parti presenti hanno ribadito sostanzialmente le argomentazioni finqui esposte e confermato le conclusioni già rassegnate. In particolare, laProcura ha confermato la richiesta risarcitoria anche nei confronti della R.,ritirando un’iniziale dichiarazione di rinuncia all’azione, basata sull’erroneopresupposto, rilevato dallo stesso Procuratore in udienza, che quest’ultimaavesse rifuso l’importo contestato.

Motividella decisione

Preliminarmente,deve essere esaminata l’eccezione di nullità dell’atto di citazione, sollevatadalla difesa della G., per genericità ed indeterminatezza degli elementicostituenti le ragioni della domanda.

A talproposito il Collegio rileva l’infondatezza di tale eccezione in quanto l’attodi citazione del 7 ottobre 2014 individua il petitum e la causa petendi in modopreciso e dettagliato. Sul punto si evidenzia che l’imputazione delle quote deldanno è attività riservata al Collegio, pur dovendo la Procura fornire glielementi occorrenti per valutare le condotte, come è avvenuto nel caso dispecie (Cfr. atto di citazione della Procura del 7 ottobre 2014 e tutti idocumenti cui fa riferimento ivi allegati). Tale eccezione deve pertanto essererigettata.

Ancora,sempre preliminarmente, il Collegio ritiene che la richiesta istruttoriaformulata dalla difesa della G. (C.T.U.) non può essere accolta. Ciò perché ilmateriale sin qui acquisito in fascicolo è difatti più che sufficiente perricostruire, ai fini che qui rilevano, sia il quadro generale sia lariferibilità causale, ed arrivare ad una documentata valutazione dellefattispecie in esame.

Nel meritoil Collegio deve accertare la sussistenza degli elementi essenziali costitutividella responsabilità amministrativa delle convenute, come disciplinati dallavigente normativa in materia.

A talproposito, il Collegio precisa che, nella fattispecie in esame, si verte intema di danno cosiddetto indiretto, tema che si collega alla responsabilitàassunta dalla pubblica Amministrazione verso terzi ed alla problematica deirapporti tra azione civile di danno ed azione di responsabilità amministrativa.

Èopportuno evidenziare in proposito l’infondatezza delle affermazioni delladifesa della G. circa l’inopponibilità a quest’ultima sia dell’atto ditransazione, sia delle risultanze istruttorie emerse nel procedimento avanti alTribunale di Bergamo (in particolare tutte le C.T.U. depositate in quella sede)non essendo stata quest’ultima parte del giudizio de quo. Infatti, il Collegioosserva al riguardo che è piena l’autonomia del giudizio di responsabilitàamministrativo – contabile rispetto al contenzioso in sede civile, in quantosia il riconoscimento giustiziale del diritto al risarcimento del danno, sia latransazione tra l’Amministrazione e il terzo sia, infine, il pagamento a questoeffettuato costituiscono mero presupposto per l’azione risarcitoria in favoredell’Amministrazione.

In questosenso si è ripetutamente espressa la giurisprudenza della Corte dei conti, laquale ha, fra l’altro, affermato che l’accertamento giudiziale dei fatticompiuti dal giudice civile (stessa cosa dicasi per l’accertamento avvenuto invia transattiva) non fa stato nel giudizio di responsabilità amministrativa eche il giudice contabile può avvalersene ai fini della formulazione, anchesulla base della documentazione acquisita in quella sede, di un suo autonomoconvincimento, rispetto all’an ed al quantum della pretesa risarcitoriaazionata dal Pubblico Ministero contabile (cfr. Sez. Sicilia, n. 1201/2012,Sez. Lombardia, n.63/2012).

IlCollegio è chiamato dunque a valutare se nelle condotte delle odierne convenutesiano ravvisabili tutti gli elementi integranti la responsabilitàamministrativa e, segnatamente, il danno erariale, il rapporto di servizio, ilnesso di causalità tra la condotta tenuta e i danni subiti dall’ente el’elemento soggettivo della colpa grave.

Conriguardo al primo dei richiamati presupposti, nella presente fattispeciesussistono tutti i requisiti del danno rilevante ai fini della responsabilitàamministrativa, in quanto il pregiudizio, oltre ad essere certo, attuale edeffettivo è anche definitivo, avendo l’Azienda Ospedaliera Bolognini di Seriategià provveduto all’erogazione della somma di Euro 6.455,70.

Talecircostanza risulta, tra l’altro, attestata dal regolare incasso da parte dellacompagnia assicuratrice dell’assegno non trasferibile con cui l’Aziendaospedaliera ha effettuato il pagamento dell’importo predetto (all. n. 5 delfascicolo della Procura).

Altrettantoindubbia appare anche la sussistenza di un rapporto di servizio intercorrentetra le convenute e l’Azienda Ospedaliera Bolognini di Seriate.

Rimangono,dunque, da esaminare i residui presupposti, costituiti dal nesso di causalitàtra il danno subito dall’Azienda Ospedaliera e le condotte tenute dalle odierneconvenute e dalla connotazione dell’elemento soggettivo.

IlCollegio, al riguardo, ritiene utile soffermarsi brevemente sui recentiorientamenti della giurisprudenza soprattutto con riferimento al rapporto dicausalità.

Lavalutazione della sussistenza del nesso causale fra evento dannoso e condottaantigiuridica nei casi di responsabilità medica si è oggi assestata sulcriterio, condiviso da questo Collegio, secondo cui assume rilevanza”l’alto o elevato grado di credibilità razionale” o “probabilitàlogica” (cfr. Sez. App. Sicilia 6 dicembre 2007, n. 303; Sez. Toscana 31agosto 2007, n. 802 e Sez. Lazio 12 gennaio 2010, n. 36) ovvero, comerichiamato dalla giurisprudenza penale, la “probabilità prossima allacertezza” (cfr. Cass. pen., SS.UU. n. 30328 del 10 luglio 2002).

Il nessocausale, in altri termini, sussiste qualora, a seguito di un giudizio condottosulla base di una generalizzata regola di esperienza o di una legge scientificauniversale o statistica emerga che, ipotizzandosi come realizzatadall’operatore sanitario la condotta doverosa impeditiva dell’evento, questonon si sarebbe verificato, ovvero si sarebbe verificato, ma in epocasignificativamente posteriore o con minore intensità lesiva.

Spettaall’organo giudicante fare applicazione di tale criterio al caso concreto, cosìche, esclusa l’interferenza di fattori alternativi, la pronuncia sarà diaddebito ove, all’esito del ragionamento probatorio, risulti”processualmente certa” la conclusione che la condotta del medico siastata condizione necessaria dell’evento lesivo con “alto o elevato gradodi credibilità razionale o probabilità logica” (Cass. Pen., SS.UU., n.30328 del 2002 cit.)

Alla lucedei richiamati principi, occorre ora passare all’esame della fattispecieconcreta sottoposta all’attenzione di questo Collegio e valutare gli elementiprobatori offerti dalla Procura attrice a sostegno dell’affermazione diresponsabilità delle convenute.

In merito,la relazione fornita dal C.T.P. Dott. B. nell’ambito del giudizio civile offresicuri elementi di riferimento, sotto un profilo medico-scientifico, per uncorretto inquadramento eziologico della vicenda in esame.

Infatti,nella citata relazione (pag. 6) si legge per quanto riguarda la R. che “leprestazioni diagnositco-terapeutiche e gli interventi chirurgici di cuiabbisognò la signora G. dopo l’assistenza al parto ricevuta presso l’ospedaledi Alzano Lombardo il 30.12.04 dimostrano in maniera assolutamente inequivocache la lacerazione perineale ivi verificatasi aveva seriamente interessatoanche lo sfintere anale (v. C, D, E ed F del paragrafo I). Si trattava dunque diuna lacerazione di entità superiore rispetto a quella registrata nella cartelladi Alzano e che non fu ivi suturata a regola d’arte”, mentre per quantoconcerne la G. che “la lacerazione perineale è stata sicuramentedeterminata da un’imperita assistenza al parto. …”.

Inproposito il Collegio deve rilevare che mentre risulta provato in atti il nessoeziologico fra la condotta della ginecologa R. ed il danno in questione, stessacosa non è possibile affermare in ordine alla condotta dell’ostetrica G..

Infattiper quanto riguarda la R. dalle risultanze emerse dalle successive visitemediche effettuate dalla G. emerge chiaramente che la lacerazione perinealefosse di entità effettivamente superiore a quella registrata nella cartellaclinica del parto arrivando ad interessare anche lo sfintere anale.

Diversamenteinvece per la G. non è possibile affermare con certezza, ne risultano talievidenze in atti, che la menzionata lesione sia stata effettivamentedeterminata da un’errata manovra ostetrica posta in essere da quest’ultima.

A talproposito deve evidenziarsi che ben possono verificarsi evenienze del genere inun parto spontaneo (fra l’altro tale viene qualificato nella stessa cartellamedica) ove appunto non sono poste in essere manovre ostetriche invasive. Né lededuzioni probabilistiche del Dott. B. (a pag. 6 della relazione medicolegale)secondo cui “… il verificarsi di una lacerazione del genere non èaltrimenti spiegabile in una secondipara, che quattro anni prima avevapartorito (nello stesso ospedale) da primipara per via vaginale e in manieradel tutto eutocica, senza necessità di episiotomia e senza derivarne alcunalacerazione, pur essendo il neonato di peso superiore ai 3 kg” possonorisultare dirimenti nel caso di specie, né a maggior ragione può valere quantoevidenziato a pag. 3 della menzionata relazione ovvero che la Sig.ra G.”… non ricorda bene in che modo … mentre ricorda vividamente lasensazione, anche intensamente dolorosa che le procurò la lacerazione perinealeche si accompagno allo “sblocco” dell’espulsione del feto”.

Ciò perché, come efficacemente evidenziato anche dalla difesa della G., il partopuò sempre presentare elementi di imprevedibilità che sfuggono a qualsiasistoria clinica precedente della partoriente.

Inoltre, lastessa distocia di spalle del neonato di cui parla il Dott. B. non solo nonrisulta provata in atti, ma anche se vi fossero evidenze in tal senso in ognicaso non sarebbe possibile attribuire con certezza la causa della stessa adun’imperizia dell’ostetrica nell’esercizio di manovre invasive, in quanto èfatto notorio nella letteratura scientifica che tale dismorfismo può essereanche causato ad esempio dalla necessità del nascituro di adeguarsi alledimensioni del bacino della madre.

Diconseguenza, per quanto riguarda la sola G. non risulta provato il nesso dicausalità fra la condotta posta in essere da quest’ultima ed il danno inquestione.

Pertanto,l’esito invalidante subito dalla paziente, può essere affermato con un”alto o elevato grado di credibilità razionale” o “probabilitàlogica”, alla luce della richiamata relazione del Dott. B. solo inriferimento alla R..

Occorre,infine, ora esaminare l’ulteriore elemento della configurabilità o meno di unacondotta gravemente colposa di quest’ultima.

Inproposito si rammenta che, in materia di responsabilità medica, l’orientamentodella Suprema Corte, risulta espresso nelle recenti sentenze (Sez. III n.24791/2008 e n. 8826/2007) in cui, in conformità a precedente giurisprudenza,si afferma: “La responsabilità del medico in ordine al danno subito dalpaziente presuppone la violazione dei doveri inerenti allo svolgimento dellaprofessione, tra cui il dovere di diligenza da valutarsi in riferimento allanatura della specifica attività esercitata; tale diligenza non è quella delbuon padre di famiglia ma quella del debitore qualificato ai sensidell’art.1176 c.c., comma 2, che comporta il rispetto degli accorgimenti edelle regole tecniche obbiettivamente connesse all’esercizio della professione… con impiego delle energie e dei mezzi normalmente ed obiettivamentenecessari od utili, in relazione alla natura dell’attività esercitata, voltoall’adempimento della prestazione dovuta ed al soddisfacimento dell’interessecreditorio, nonché ad evitare possibili eventi dannosi”.

Lagiurisprudenza di legittimità ha più volte affermato che il medico e l’entesanitario sono contrattualmente impegnati al risultato dovuto (cfr. Cass. n.9471 del 19 maggio 2004), quello cioè conseguibile secondo criteri dinormalità, da apprezzarsi in relazione alle condizioni del paziente, allaabilità tecnica del primo e alla capacità tecnico-organizzativa del secondo(cfr. Cass., n. 589 del 22 dicembre 1999 e n. 103 dell’8 gennaio 1999). Ilnormale esito della prestazione dipende allora da una pluralità di fattori,quali il tipo di patologia, le condizioni generali del paziente, lo stato dellatecnica e delle conoscenze scientifiche (stato dell’arte), l’organizzazione deimezzi adeguati per il raggiungimento degli obiettivi in condizioni dinormalità, ecc..

Diconseguenza, la diligenza del professionista, o la difficoltà di un intervento,vanno valutate in concreto, rapportandole al livello di specializzazione delprofessionista e alle strutture tecniche a sua disposizione, sicché il medesimodeve, da un canto, valutare con prudenza e scrupolo i limiti della propriaadeguatezza professionale, ricorrendo anche all’ausilio di un consulto (se lasituazione non è così urgente da sconsigliarlo), e, dall’altro, deve adottaretutte le misure volte ad ovviare alle carenze strutturali ed organizzativeincidenti sugli accertamenti diagnostici e sui risultati dell’intervento, eladdove ciò non sia possibile, deve informare il paziente, eventualmenteconsigliandogli, se manca l’urgenza di intervenire, il ricovero in unastruttura più idonea (cfr. Cass. n. 12273 del 5 luglio 2004, n. 11316 del 21luglio 2003 e n. 6318 del 16 maggio 2000).

Taleorientamento della giurisprudenza civile in ordine al contenutodell’obbligazione professionale del sanitario ed al grado di diligenza, trovaulteriore corollario nella posizione della giurisprudenza di questa Corte,altrettanto univoca nel definire, nel più specifico ambito della responsabilitàamministrativa in campo medico, il concetto di colpa grave.

Significativeappaiono, in proposito, le affermazioni – alle quali questo Collegio ritiene diaderire – secondo cui (Sez. III n. 662/2005) “Ai fini dell’individuazionedel grado di colpevo­lezza, il Giudice contabile non può e non deve valutare ilrapporto in contestazione alla stregua di immutabili canoni prefissati, nonrinveni­bili peraltro in alcuna norma dettata al riguardo; egli deve inveceprefigurare, nel concreto, l’insieme dei doveri connessi all’esercizio dellefunzioni cui l’agente è preposto, attraverso un’indagine che tenga contodell’organizzazione amministrativa nel suo complesso e delle finalità daperseguire, alla luce di parametri di riferimento da porsi come limite negativodi tollerabilità, potendosi ritenere realizzata una ipotesi di colpa grave ovela condotta posta in essere se ne disco­sti no­tevol­mente. In definitiva, conparticolare riferimento alle attività materiali, quale appunto quellatipicamente sanitaria, la condotta può essere valutata come gravemente colposaallorché il comportamento sia stato del tutto anomalo e inadeguato, tale cioèda costituire una de­vianza macroscopica dai canoni di diligenza e periziatecnica e da collocarsi in posizione di sostanziale estraneità rispetto al piùele­mentare modello di attività volta alla realizzazione degli interessi cui ipubblici opera­tori sono preposti. Ne consegue che, per configurare un’ipotesidi responsabilità a ca­rico di un me­dico, non basta che il comportamentoappaia ripro­vevole in quanto non rispondente in tutto alle regole dellascienza e dell’esperienza, ma è necessario che il sanita­rio, usando la dovutadili­genza, sia stato in condizione di prevedere e prevenire l’eventove­rifi­catosi: perché quindi possa parlarsi di colpa grave occorre accer­tareche si siano ve­rificati errori non scusabili per la loro grossolanità ol’assenza delle co­gnizioni fondamentali attinenti alla professione, ov­veroabbia difet­tato quel minimo di perizia tecnica che non deve mai mancare in chieser­cita la professione medica, op­pure vi sia stata ogni altra impru­denzache dimostri superficialità e disinteresse per i beni primari affi­dati allecure di tali prestatori d’opera”.

Tantopremesso, il Collegio rileva che il Requirente fa essenzialmente discendere laprova del connaturarsi della colpa grave, nella condotta della R., nellaseguente affermazione resa dal Prof. B. nella C.T.P., ovvero che: ” … leprestazioni diagnostico-terapeutiche e gli interventi chirurgici, di cuiabbisognò la Sig.ra G. dopo l’assistenza al parto ricevuta presso l’ospedale diAlzano Lombardo il 30.12.04 dimostrano in maniera assolutamente inequivoca chela lacerazione perineale ivi verificatasi aveva seriamente interessato anche losfintere anale. Si trattava dunque di una lacerazione di entità superiorerispetto a quella registrata nella cartella di Alzano e che non fu ivi suturataa regola d’arte …”.

Alriguardo il Collegio deve effettivamente rilevare la grave imperizia dellaDott.ssa R. nel non essersi accorta dell’entità effettiva della lacerazionesubita dalla partoriente. In sostanza, trattasi di un caso d’inescusabilesuperficialità di cui si è resa responsabile la convenuta, difettando nel casodi specie il minimo grado di perizia tecnica utile per rendersi conto che”… quell’eccessiva perdita di sangue dall’utero …” (cfr.dichiarazioni rese dalla R. nel verbale di audizione personale), ragion per cuiera stata chiamata in sala parto, era dovuta ad una lacerazione di tale gravitàda arrivare ad interessare lo sfintere anale.

Dunquequello sbaglio grossolano ipotizzato dalla stessa R. in sede di audizionepersonale: “… se non ho sbagliato grossolanamente non avendo visto lalesione dello sfintere anale …” vi è purtroppo stato, determinando igravi problemi di salute in cui è incorsa la Sig.ra G.

Diconseguenza, il Collegio rileva che da tutta la documentazione in attirisultano concordi e sufficienti elementi idonei a provare l’elemento soggettivodella colpa grave in capo alla Dott.ssa R..

Pertantoper tutte le ragioni sopra esposte l’ipotesi di danno erariale avanzata dallaProcura deve essere accolta solo nei confronti di quest’ultima.

Infine perquanto riguarda la quantificazione del predetto danno il Collegio ritiene didover comunque tener conto del lungo periodo di tempo trascorso (oltre cinquemesi) fra la data in cui la Sig.ra G. partorì (30 dicembre 2004) e la data incui per la prima volta si rivolse ad un ginecologo (5 giugno 2005) inconseguenza dei disturbi fisici avuti dopo il parto. Infatti, risulta evidenteche tale lungo lasso di tempo ha quantomeno certamente aggravato gli esitinegati della lesione in questione.

Pertantoil collegio ritiene di dover definitivamente quantificare il danno causatodalla condotta gravemente imperita della Dott.ssa R. in Euro 4.500,00 (Euroquattromilacinquecento//00).

Lacondanna alle spese segue la soccombenza.

Diversamente,per quanto riguarda la G. vanno liquidati onorari e diritti nei riguardi delladifesa della convenuta, stante il proscioglimento nel merito.

A talproposito il Collegio, tenuto conto della natura e dell’oggetto della causa,ritiene che dette competenze possano essere liquidate nell’importo complessivopari ad Euro 2.000,00 (Euro duemila//00), di cui Euro 1.500,00 (Euromillecinquecento//00) per onorari ed Euro 500,00 (Euro cinquecento//00) per idiritti spettanti al difensore del convenuto. Ai predetti importi deve ancheaggiungersi il 12,50% di spese generali, l’I.V.A. e la C.P.A..

P.Q.M.

La Corte,definitivamente pronunciando:

– rigettala domanda proposta nei confronti della Sig.ra S.G.. Pone a carico dell’AziendaOspedaliera Bolognini Seriate, ai fini del rimborso previsto dall’art. 3, comma2-bis del D.L. n. 543 del 23 ottobre 1996conv. con L. n. 639 del 20 dicembre1996, le somme che detta Amministrazione è tenuta a pagare per onorari ediritti di difesa, così come liquidate in motivazione;

– condannala Dott.ssa D.R. al risarcimento in favore dell’Azienda Ospedaliera BologniniSeriate per la somma complessiva di Euro 4.500,00 (quattromilacinquecento//00).Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in Euro 684,11(seicentoottantaquattro/11).

Cosìdeciso in Milano, nella camera di consiglio del 25 febbraio 2015.

Depositatain Cancelleria 18 marzo 2015.