La Cassazione ha annullatol’ordinanza del Tribunale di Brescia con la quale erano stati revocati gliarresti domiciliari ad alcuni sanitari, indagati per la somministrazione, a personeaffette da patologie gravissime, di pseudo-farmaci illecitamente prodotti conla c.d. metodica stamina, che prevedeva il prelievo di materiale biologico deipazienti o dei loro familiari, il trattamento dello stesso presso un centrosvizzero e la successiva somministrazione. Il Tribunale aveva escluso lasussistenza del reato di truffa in quanto la somministrazione dei preparatiera avvenuta nel rispetto della procedura rappresentata ai pazienti ed ai lorofamiliari, i quali erano consapevoli che si trattava di un metodo sperimentale.
La Suprema Corte ha ritenuto chetale ricostruzione dei fatti fosse viziata da illogicità manifesta, perché nonspiega per quale motivo i pazienti avrebbero accettato di pagare somme ingenti,nell’ordine di migliaia o decine di migliaia di euro, per sottoporsi ad unaterapia illegale, in quanto disconosciuta dalle autorità sanitarie competenti,se non avessero ricevuto assicurazioni di ottenere quanto meno delle chances diguarigione o di miglioramento rispetto alle specifiche patologie da cui eranoaffetti. Inoltre,il ricorso, dietro pagamento, aquesta c.d. metodologia sperimentale non è avvenuto per caso, bensì perl’azione induttiva degli indagati, che hanno approfittato della particolaredebolezza psicologica dei familiari di persone affette da patologieparticolarmente gravi per suscitare illusorie speranze, dietro pagamento di rilevantisomme di denaro.
Cortedi Cassazione, sez. II Penale, sentenza del 2/11/2015,n. 46119
Ritenuto in fatto
1. Con ordinanza in data 21/7/2015, il Tribunale di Brescia, accogliendo l’istanzadi riesame avanzata nell’interesse di A.M. , indagato per il reato diassociazione per delinquere finalizzata alla commissione di truffe ed altrireati, annullava l’ordinanza del Gip di Brescia, emessa in data 20/6/2015, conla quale era stata applicata al prevenuto la misura cautelare degli arrestidomiciliari.
2. La vicenda riguardava lasomministrazione, a pazienti affetti da patologie gravissime, di pseudo-farmaciillecitamente prodotti con la c.d. metodica stamina che prevedeva il prelievodi materiale biologico dei pazienti o dei loro familiari, il trattamento ditale materiale presso un centro svizzero, (…) e la successiva somministrazioneal paziente del preparato risultante da tale trattamento. Il Tribunale,richiamando una
precedente ordinanza emessa nei confronti della coimputata V. , riteneva insussistenteil reato-fine di truffa per difetto del requisito oggettivo degli artifici eraggiri. Osservava il Tribunale che la somministrazione dei
preparati era avvenuta nel rispetto della procedura rappresentata ai pazientied ai loro familiari, i quali erano consapevoli che si trattava di un metodosperimentale.
Gli indagati non avevano tratto inerrore i pazienti in quanto: in relazione alle somme via via versate alle partioffese sono stati compiuti i distinti passaggi tecnici indicati dai promotoried organizzatori del metodo
sperimentale pubblicizzato. Osservava, inoltre, il Tribunale che l’inefficaciadel prodotto a scopi terapeutici afferiva alla natura prettamente sperimentaledelle tecnica:“ma non prospetta una artificiosità dell’operazione nel senso diuna finta procedura medico/scientifica.
3. Quanto all’associazione adelinquere, il Tribunale la riteneva insussistente, una volta escluso ilreato-fine della truffa, osservando che se le condotte specifiche, al di làdelle valutazioni di carattere medico/scientifico, non avevano i connotati dellatruffa ex art. 640 c.p., la relativa associazione costituita per l’avvio diqueste metodiche sperimentali, per il supporto logistico ed organizzativo e perla pubblicizzazione delle stesse, non può assurgere al rango delittuoso proprioper la liceità delle condotte cui quel gruppo era preposto”. Infine il
Tribunale escludeva che il reato di associazione per delinquere fosse stato contestatoanche sotto il profilo dell’associazione finalizzata alla somministrazione difarmaci pericolosi.
4. Avverso tale ordinanza proponericorso il Pubblico Ministero sollevando quattro motivi di gravame con il qualideduce violazione di legge e vizi della motivazione.
5. Con il primo motivo deduceviolazione di legge e vizi della motivazione con riferimento all’esclusione deigravi indizi di colpevolezza per i delitti di truffa aggravata. In particolarededuce che integra il reato di
truffa anche la artificiosa rappresentazione di mere chances di successo della terapia in quanto idonea a trarre ininganno le vittime e a far conseguire all’agente un ingiusto profitto conaltrui danno. Deduce inoltre
l’omessa motivazione circa l’insussistenza degli artifici e raggiri, non avendo il Tribunale preso in considerazionele numerose intercettazioni richiamate nell’ordinanza del Gip e segnatamente icontatti quotidiani intercorsi fra indagati e persone offese, attraverso iltelefono, messaggi di testo ed attraverso incontri informativi in cui venivaprospettata l’efficacia della terapia. Deduce che sarebbe illogico ritenere chele persone offese abbiano pagato somme ingenti, nell’ordine di migliaia o decine di migliaia di Euro al fine disottoporsi ad un trattamento terapeutico se non fossero stati indotti in erroresulla possibilità di ottenere, almeno delle chances di guarigione.
Eccepisce ancora la mancanza,illogicità e contraddittorietà della motivazionecirca la provenienza e destinazione dei campioni di farmaci analizzati esequestrati.
6. Con il secondo ed il terzo motivoil P.M. si duole delle considerazioni delTribunale in ordine all’insussistenza dei reati fine di cui agli artt. 443 e445 cod. pen..
7. Con il quarto motivo deduceviolazione di legge e vizio della motivazione con riferimento alla ritenutainsussistenza dell’associazione per delinquere fondata sul presuppostodell’asserita liceità dei fini cui l’organizzazione era preposta. Inparticolare eccepisce il travisamento dell’incolpazione laddove il Tribunale esclude che sia statocontestato il reato ex art. 416 cod. pen. sotto il profilo dell’associazione finalizzataal commercio ed alla somministrazione di prodotti medicinali imperfetti epericolosi per la salute.
Considerato in diritto
1. Il ricorso è fondato.
2. Le conclusioni a cui è giunto ilTribunale per il riesame in punto di insussistenzadel reato di truffa sono fondate su un percorso argomentativo viziato daillogicità manifeste e contraddizioni che si risolvono in una
falsa o erronea applicazione della legge penale con riferimento alla fattispecie legale tipica di cui all’art. 640cod. pen..
3. L’errore di fondo che vizia lamotivazione consiste in una artificiosa amputazione della condotta induttiva. IlTribunale argomenta che gli indagati, nell’indurre le persone offese asottoporsi alle costose terapie
da loro praticate, non abbiano posto in essere una condotta ingannatrice in quanto hanno rappresentato in modo veritierola metodologia praticata ed effettivamente hanno realizzato i preparatisomministrati ai pazienti in conformità alle modalità descritte. Quindi dallaconstatazione che non vi è stata falsità o inganno rispetto alle modalità diproduzione dei preparati che venivano somministrati ai pazienti, il Tribunalene ha dedotto che non vi è stata induzione in errore delle persone offese, nonsussistendo, pertanto, il requisito oggettivo degli artifizi o raggiri,indispensabile per integrare la fattispecie legale tipica del reato di truffa.
4. Tale ricostruzione è viziata da illogicità manifesta, ictu oculi evidente,perché non spiega per quale motivo i pazienti avrebbero accettato di pagaresomme ingenti nell’ordine di migliaia o decine di migliaia di Euro
per sottoporsi ad una terapia illegale, in quanto disconosciuta dalle autoritàsanitarie competenti, se non avessero ricevuto assicurazioni di ottenere quantomeno delle chances di guarigione o di miglioramento rispetto alle specifichepatologie da cui erano affetti.
5. Che il Tribunale abbia amputatouna parte della condotta del ricorrente e degli altri indagati emerge dal fattoche nessuna considerazione è stata svolta in ordine alle numeroseintercettazioni di telefonate, richiamate nell’ordinanza del Gip in cui ilcoindagato B., parlando con alcuni pazienti aveva fornito assicurazioni sulbuon esito della terapia, né il Tribunale ha preso in considerazione lacircostanza che gli indagati avevano falsamente attribuito a K.P., responsabiledella società svizzera che provvedeva a produrre gli asseriti farmaci, laqualifica di medico che non aveva, accreditandolo come soggetto competente.
6. Dalle emergenze processuali risulta che la condotta contestata come truffasi articola quanto meno in due fasi, l’una consistente nella rappresentazionedelle modalità per produrre i farmaci, rispetto alla quale
è stata fornita alle persone offese un’informazione sostanzialmente veritiera,l’altra nel rappresentare il farmaco prodotto con questa metodica come utile afornire quanto meno delle chances di guarigione o di
miglioramento agli ammalati. Sul punto il Tribunale scivola su una motivazioneapparente laddove considera che: “sia il c.d. metodo stamina che quello oggi indiscussione sono stati sempre proposti e sono stati sempre percepiti econosciuti dai destinatari quali metodologie sperimentali, cioè meri tentativiper verificare l’idoneità di pratiche mediche fondate sull’utilizzo di cellulestaminali e similari nella terapia di patologie
degenerative e finora sprovviste di cure incisive.
7. Il problema è che il ricorso,dietro pagamento, a questa c.d. metodologia sperimentale non è avvenuto percaso, bensì per l’azione induttiva del ricorrente e degli altri coindagati conlui associati che hanno approfittato
della particolare debolezza psicologica dei familiari di persone affette da patologieparticolarmente gravi per suscitare illusone speranze, dietro pagamento diingenti somme.
8. Con riferimento specifico alrequisito dell’induzione in errore questa Corte ha già preso in considerazionein una vicenda affine (il caso di Scientology), il comportamento di queisoggetti che intervengono sulle
persone a disagio, promettendo, per es. “un miglioramento dellamente” con una attività di”stimolazione del cervello”, il tutto attraverso il ricorso ad”una terapia”, somministrando farmaci senza autorizzazioneministeriale e senza effettivo controllo medico, riconoscendo in questi casi lasussistenza
dell’elemento oggettivo e rilevando che la particolare condizione di un soggetto,quale determinata da una sua fragilità di fondo o da situazioni contingenti,non esclude la configurabilità in suo danno del reato di
truffa, anzi ne rende più agevole l’esecuzione (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 9520del 21/05/1992 Ud. (dep. 16/09/1992) Rv. 192506; in senso conforme: Sez. 2,Sentenza n. 10256 del 19/06/2002 Ud. (dep. 05/03/2003) Rv. 223624; Sez. 2,Sentenza n. 1910 del 20/12/2004 Ud. (dep. 21/01/2005) Rv. 230694;
Sez. 2, Sentenza n. 1862 del 19/12/2005 Ud. (dep. 18/01/2006) Rv. 233361).
9. In conclusione la motivazione delTribunale è manifestamente illogica in quanto fondata sulla artificiosadistinzione fra la “prospettazione delle tappe del percorso terapeutico”e la “prospettazione del risultato
terapeutico” e sulla erronea considerazione che solo il primo profilo sia salutevoledi valutazione ai fini dell’integrazione dei delitti di truffa contestati.
Di conseguenza l’ordinanza impugnatava annullata con rinvio al Tribunale per il riesame per nuovo esame, restandoassorbiti tutti gli altri motivi di ricorso del Pubblico Ministero.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale del riesame di Brescia pernuovo esame.