Il rapporto che si instaura tra paziente e casa di cura (o ente ospedaliero) ha la sua fonte in un atipico contratto a prestazioni corrispettive con effetti protettivi nei confronti del terzo; ne consegue che la responsabilità della casa di cura (o dell’ente) nei confronti del paziente ha natura contrattuale e può conseguire, ai sensi dell’art. 1218 cod. civ., all’inadempimento delle obbligazioni direttamente a suo carico, nonché, in virtù dell’art. 1228 cod. civ., all’inadempimento della prestazione medico-professionale svolta direttamente dal sanitario, quale suo ausiliario necessario.
Nessuna differenziazione emerge tra natura pubblica o privata della struttura sanitaria. E non potrebbe essere diversamente, in ragione della intrinseca identica natura del contratto atipico di spedalità e della irrilevanza della scelta del medico; assumendo per contro rilievo solo la riconducibilità dell’attività del medico all’ambito di applicazione dell’art. 1228 c.c., per essersi la struttura ospedaliera (pubblica o privata) comunque avvalsa dell’opera del medico.
Ai fini dell’art. 1228 cit., il debitore che nell’adempimento dell’obbligazione si avvale dell’opera di terzi risponde anche dei fatti dolosi o colposi di questi e per l’avvalimento è sufficiente che il professionista sia inserito in qualche modo nella struttura sanitaria, non occorrendo, non solo un rapporto di dipendenza, ma neanche una convenzione o un rapporto di collaborazione continuativo.
Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 8 settembre – 13 novembre 2015, n. 23198
omissis
Svolgimento del processo
1. D’.An.Ri. e, con distinto atto, il marito P.C., in proprio e nella qualità di esercente la potestà sulla figlia minore J., chiesero il risarcimento dei danni patiti, quali conseguenze dell’errata esecuzione dell’intervento chirurgico cui la D’. si era sottoposta; convennero in giudizio il Dott. R. , che lo aveva eseguito, il Dott. T. , quale aiuto, oltre alla Casa di cura Paideia spa, presso la quale l’intervento era stato effettuato.
Il processo si svolse nei confronti delle Assicurazioni (Axa, FATA, Winterthur – prima Aurora, ora Unipol -, Nuova Maa, ora Milano Assicurazioni, chiamate in garanzia, in regime di coassicurazione, dalla Casa di Cura. Queste eccepirono la non operatività della garanzia rispetto ai medici non dipendenti. Si svolse, inoltre, nei confronti delle Assicurazioni (Bernese, poi Allianz, e Zurigo) chiamate in garanzia dai medici.
Il Tribunale di Roma, ritenuta la responsabilità dei medici e della Casa di cura, li condannò in solido al pagamento di circa 650 mila Euro a favore della D’. e di circa 115 mila Euro a favore del marito e della figlia, con il 50% a favore della minore.
Condannò le assicurazioni a manlevare i medici nei limiti del massimale di polizza.
Condannò le altre assicurazioni a manlevare la casa di cura nei limiti del massimale di polizza e della quota di coassicurazione.
2. La Corte di appello di Roma, in parziale riforma, ai fini che ancora interessano, condannò i medici e la casa di cura al pagamento in favore della D’. dell’ulteriore somma di quasi 300 mila Euro;
condannò D’. e P. a restituire alle assicurazioni della Casa di cura le somme ricevute; condannò i medici alla rifusione delle spese del grado a favore delle rispettive assicurazioni (sentenza del 26 giugno 2012).
2. Avverso la suddetta sentenza, sono stati proposti ricorso principale e due ricorsi incidentali.
La Casa di cura propone ricorso per cassazione principale, affidato a quattro motivi, e resiste ai controricorsi incidentali.
D’.An. e P.C. , quest’ultimo anche nella qualità di genitore esercente la potestà parentale sulla minore J. , resistono con controricorso e propongono ricorso incidentale affidato a due motivi.
I medici T.G. ed R.O.E. resistono con controricorso, parzialmente adesivo nei confronti del ricorso principale, e propongono ricorso incidentale, affidato a un motivo.
Resistono con controricorso, anche ai ricorsi incidentali, tutte le parti intimate. Ad eccezione della Milano Assicurazioni, incorporante la Nuova Maa.
Hanno depositato memorie la Casa di cura, le assicurazioni FATA e Allianz.
Motivi della decisione
La decisione ha per oggetto tutti i ricorsi riuniti proposti avverso la stessa decisione.
1. È preliminare la questione in ordine alla legittimazione di P.C. a proporre controricorso e ricorso incidentale quale rappresentante legale della figlia minore.
Le Assicurazioni Allianz e FATA eccepiscono la nullità del controricorso e del contestuale ricorso incidentale nella parte in cui P.C. agisce, oltre che in proprio, nella qualità di genitore esercente la potestà sulla figlia, qualificata come minore.
Rilevano che la figlia, nata nel 1987, era maggiorenne al momento del conferimento della procura al difensore (ottobre 2012); con conseguente passaggio in giudicato della decisione di secondo grado nei suoi confronti.
1.1. La censura ha pregio e va accolta.
Invero, la figlia era maggiorenne già al momento della sentenza di secondo grado ed il ricorso principale è stato correttamente notificato, oltre che al padre anche nella qualità, personalmente alla figlia divenuta maggiorenne. Tanto, in conformità del principio secondo cui sarebbe stato inammissibile il ricorso per cassazione proposto nei confronti del genitore del minore che abbia raggiunto la maggiore età nel corso del processo, benché l’evento non sia stato dichiarato né notificato, atteso che lo stato di incapacità per minore età è per sua natura temporaneo ed il raggiungimento della maggiore età, costituendo un evento prevedibile nell’an e nel “quando”, è sottratto a forme di pubblicità (Cass. n. 3455 del 2007).
Per contro, è inammissibile con riferimento alla parte rappresentata, la proposizione del controricorso e del ricorso incidentale da parte del padre, quale esercente la potestà sulla figlia, quando la stessa sia già divenuta maggiorenne. Tanto, in applicazione del principio consolidato, secondo cui il giudizio di impugnazione deve essere comunque instaurato da e contro i soggetti effettivamente legittimati, alla luce dell’art. 328 cod. proc. civ., dal quale si desume la volontà del legislatore di adeguare il processo di impugnazione alle variazioni intervenute nelle posizioni delle parti, sia ai fini della notifica della sentenza che dell’impugnazione. (Sez. Un. n. 15783 del 2005). Pertanto, il controricorso e il ricorso incidentale proposto dal genitore del minore divenuto maggiorenne, nella qualità di esercente la potestà sulla figlia, è inammissibile perché spiegato da soggetto privo della corrispondente legittimazione ad impugnare e a contraddire (Cass. n. 18128 del 2013).
2. Il ricorso per cassazione principale proposto dalla Casa di cura va rigettato.
2.1. Con il primo motivo si deduce la violazione degli artt. 113 c.p.c., 2049, 1218 e 1228 c.c., unitamente a motivazione insufficiente contraddittoria, censurando la sentenza nella parte in cui ha ravvisato la responsabilità della casa di cura e argomentando nel senso della assenza di obbligazione in capo alla stessa.
La Corte di merito ha adottato principi consolidati nella giurisprudenza di legittimità. Rilevata la mancanza di responsabilità diretta della Casa di cura, ha fatto riferimento al contratto di spedalità, all’art. 1228 c.c. quando la Casa di cura comunque si avvalga del medico, all’irrilevanza della scelta del medico da parte del paziente.
La ricorrente cerca di mettere in discussione tali principi.
A tal fine, sostiene:
– una differenziazione tra ricovero nella struttura pubblica e ricovero nella struttura privata, per la quale ultima varrebbe, oltre all’art. 2049 c.c., anche il 1218 c.c., solo nel caso di assunzione di patto contrattuale con il privato per l’esecuzione dell’intervento;
– che nelle sentenze di legittimità sono state fatte affermazioni generali, sia per quelle pubbliche che per quelle private, ma in realtà decidendo sempre casi di medici subordinati, convenzionati o legati da un rapporto di collaborazione continuativo, con le suddette aziende;
– che la responsabilità della casa di cura sarebbe individuabile, oltre che nel caso di responsabilità diretta per malfunzionamento delle attrezzature, solo nel caso di responsabilità del personale paramedico o ausiliario dipendente;
– che nella specie la paziente contattò il medico e provvide al pagamento con distinte fatture;
– che il medico concordò con la clinica gli interventi e la clinica mise a disposizione la sala operatoria, la camera per la degenza, la somministrazione di medicinali e il materiale sanitario;
– che, invece, dovrebbe essere il medico scelto dal paziente a rispondere anche per la colpa addebitabile direttamente alla clinica quale ausiliaria ex 1228 c.c..
2.1. In fatto, va preliminarmente precisato che è stato accertato dal giudice del merito, e non è contestato, che l’accettazione in clinica fu fatta dal medico, il quale ne seguì poi il decorso durante l’intervento chirurgico e la degenza, impartendo le relative direttive.
La Corte di merito ha fatto corretta applicazione del principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, qui condiviso e ribadito, secondo il quale “Il rapporto che si instaura tra paziente e casa di cura (o ente ospedaliero) ha la sua fonte in un atipico contratto a prestazioni corrispettive con effetti protettivi nei confronti del terzo, da cui, a fronte dell’obbligazione al pagamento del corrispettivo (che ben può essere adempiuta dal paziente, dall’assicuratore, dal servizio sanitario nazionale o da altro ente), insorgono a carico della casa di cura (o dell’ente), accanto a quelli di tipo lato sensu alberghieri, obblighi di messa a disposizione del personale medico ausiliario, del personale paramedico e dell’apprestamento di tutte le attrezzature necessarie, anche in vista di eventuali complicazioni od emergenze.
Ne consegue che la responsabilità della casa di cura (o dell’ente) nei confronti del paziente ha natura contrattuale e può conseguire, ai sensi dell’art. 1218 cod. civ., all’inadempimento delle obbligazioni direttamente a suo carico, nonché, in virtù dell’art. 1228 cod. civ., all’inadempimento della prestazione medico-professionale svolta direttamente dal sanitario, quale suo ausiliario necessario pur in assenza di un rapporto di lavoro subordinato, comunque sussistendo un collegamento tra la prestazione da costui effettuata e la sua organizzazione aziendale, non rilevando in contrario al riguardo la circostanza che il sanitario risulti essere anche di fiducia dello stesso paziente, o comunque dal medesimo scelto”. (ex plurimis, Cass. n. 13952 del 2007).
Deve aggiungersi che, nelle molteplici decisioni della Corte di legittimità che hanno affermato il principio, nessuna differenziazione emerge tra natura pubblica o privata della struttura sanitaria. E non potrebbe essere diversamente, in ragione della intrinseca identica natura del contratto atipico di spedalità e della irrilevanza della scelta del medico; assumendo per contro rilievo solo la riconducibilità dell’attività del medico all’ambito di applicazione dell’art. 1228 c.c., per essersi la struttura ospedaliera (pubblica o privata) comunque avvalsa dell’opera del medico.
D’altra parte, ai fini dell’art. 1228 cit., il debitore che nell’adempimento dell’obbligazione si avvale dell’opera di terzi risponde anche dei fatti dolosi o colposi di questi e per l’avvalimento è sufficiente che il professionista sia inserito in qualche modo nella struttura sanitaria, non occorrendo, non solo un rapporto di dipendenza, ma neanche una convenzione o un rapporto di collaborazione continuativo.
Con conseguente irrilevanza che il medico sia stato scelto dal paziente e che sia stato il tramite per la scelta della clinica, sempre che il professionista sia in qualche modo inserito nella struttura sanitaria, giacché la scelta del paziente risulta in tale ipotesi operata pur sempre nell’ambito della scelta più generale effettuata a monte dalla struttura sanitaria. (Cass. n. 8826 del 2007).
2.1.1. Del tutto non conferente rispetto alla specie è l’ipotisi, sostenuta dalla ricorrente, della responsabilità del medico non solo per colpa propria ma anche per responsabilità addebitabile alla clinica, quale ausiliaria del medico; ipotesi che presuppone un medico di fiducia indicato dal paziente e del tutto estraneo all’organizzazione della struttura sanitaria, nella quale si inserisce come mezzo di adempimento fornito dal paziente creditore alla clinica debitrice.
2.2. Con il secondo motivo, si deduce la violazione degli artt. 112 e 113 c.p.c., unitamente ai vizi di insufficienza e contraddittorietà della motivazione. Nella parte esplicativa la censura si sostanzia nella prospettazione di vizi motivazionali in riferimento alla maggiore percentuale di invalidità riconosciuta alla D’. dal giudice di secondo grado (dal 64% al 70%), con incidenza totale sulla capacità lavorativa specifica.
2.2.1. Il motivo è inammissibile.
Da un lato, le critiche alla consulenza di secondo grado, che erano già state svolte in appello, sono state condivise dal giudice di appello, il quale ha riconosciuto solo un modesto aumento percentuale della invalidità. Inoltre, riguardano essenzialmente l’incidenza della invalidità pregressa e, quindi, un profilo che il giudice ha lasciato invariato.
Dall’altro, sono del tutto generiche quelle attinenti alla incidenza della percentuale di invalidità sulla capacità lavorativa specifica.
2.3. Con il terzo motivo si deduce la violazione degli artt. 112, 113 c.p.c, nonché degli artt. 1298, 1299 e 2055 c.c..
Si lamenta la mancata pronuncia della Corte, o comunque, l’insufficiente e contraddittoria motivazione, in ordine alla richiesta di determinazione delle singole quote percentuali di responsabilità dei soggetti ritenuti responsabili.
2.3.1. Il motivo è inammissibile essendo ravvisabile la violazione dell’art. 366 n. 6 c.p.c..
La ricorrente prospetta di aver dedotto in appello la mancata determinazione delle percentuali di responsabilità della casa di cura e dei sanitari, già richiesta in primo grado, ma non riproduce le parti di interesse dei relativi atti e non indica dove in tali atti avrebbe svolto dette deduzioni. Non consente, quindi, alla Corte alcuna verifica in ordine alla decisività della censura.
Tanto più in considerazione della circostanza che la proposizione della richiesta, in funzione della ripartizione interna in vista del regresso, non risulta univoca nella sentenza impugnata. Questa, nel riferire dell’appello proposto, parla della richiesta di accertamento della percentuale della responsabilità della casa di cura “ad essa direttamente attribuibile” a seguito della conferma degli altri due; nel decidere parla di richiesta di riforma sulla ripartizione delle percentuali di responsabilità a carico di ciascun sanitario.
2.4. Con il quarto motivo, si deduce violazione dell’art. 4 della polizza assicurativa, oltre a insufficiente e contraddittoria motivazione.
Si censura la decisione nella parte in cui, in riforma di quella di primo grado, ha ritenuto che il significato della clausola contrattuale – la quale esclude la garanzia assicurativa per la “responsabilità personale dei medici non dipendente” non può che essere quello della operatività della garanzia solo per fatti dannosi ascrivibili a comportamenti diretti della struttura sanitaria o di suoi dipendenti, senza ravvisare contraddizione con la riconosciuta responsabilità solidale della casa di cura con i medici non dipendenti, dovendosi attribuire la conseguenza negativa per la casa di cura solo alla sua scelta.
Si argomenta partendo dalla omessa considerazione, da parte della sentenza impugnata, che le case di cura non sono obbligare a fornire la copertura assicurativa ai medici che vi operano, i quali fanno affidamento sulla propria assicurazione per la responsabilità personale. Quindi, si sostiene che solo la responsabilità personale sarebbe esclusa dalla garanzia assicurativa, la quale comprenderebbe, invece, sia la responsabilità della casa di cura a titolo proprio, sia il contratto atipico di spedalità, con il riconoscimento del quale sarebbe in contraddizione l’interpretazione della clausola.
Sostiene la ricorrente che correttamente il giudice di primo grado aveva messo in evidenza la responsabilità diretta della casa di cura sulla base del contratto di spedalità e dell’inserimento del medico nell’organizzazione aziendale.
2.4.1. Il motivo è inammissibile per l’assorbente ragione che consiste in una critica all’interpretazione della clausola della polizza di assicurazione, senza che vi sia alcuna indicazione in ordine ai canoni ermeneutici legali (artt. 1362 c.c. e ss.) che sarebbero stati violati. Con la conseguenza che si traduce nella mera prospettazione di una diversa possibile interpretazione della volontà delle parti.
Invece, costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, quello secondo cui, “In tema di interpretazione del contratto, il sindacato di legittimità non può investire il risultato interpretativo in sé, che appartiene all’ambito dei giudizi di fatto riservati al giudice di merito, ma afferisce solo alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica e della coerenza e logicità della motivazione addotta, con conseguente inammissibilità di ogni critica alla ricostruzione della volontà negoziale operata dal giudice di merito che si traduca in una diversa valutazione degli stessi elementi di fatto da questi esaminati” (da ultimo, Cass. n. 2465 del 2015).
3. Il ricorso incidentale proposto da D’.An. e P.C. , in proprio, va dichiarato inammissibile.
3.1. Con il primo motivo, si deduce la violazione degli artt. 1223 e 2059 c.c., nonché omessa o insufficiente motivazione. Si lamenta il mancato riconoscimento del danno biologico “di rimbalzo” in capo al marito; si sostiene che la genericità del motivo di appello ritenuta dalla Corte di merito, è supposta perché, invece, il profilo di censura in appello sarebbe stato esplicitato, come la cassazione potrebbe rilevare “per tabulas”. Poi, i ricorrenti si soffermano sul danno “da rimbalzo” sotto il profilo di diritto sostanziale.
3.1.1. Il motivo è inammissibile.
La Corte di merito ha ritenuto inammissibile il corrispondente motivo di appello per mancanza di specificità, ai sensi dell’art. 342 c.p.c. e, di conseguenza, non ha esaminato il merito della questione all’ora prospettata.
L’unica censura possibile per consentire alla Corte di legittimità la verifica in ordine alla corretta applicazione di tale norma sarebbe stata la deduzione della violazione della stessa norma processuale.
Certamente non è idonea allo scopo l’invocazione di un potere di controllo “per tabulas” degli atti processuali, stante il rilievo che assume nel ricorso di legittimità la precisa deduzione dei motivi di censura, secondo la griglia costituita dall’art. 360 c.p.c..
3.2. Con il secondo motivo, i danneggiati, in riferimento alle spese di lite liquidate in primo grado, lamentano la violazione dell’art. 91 c.p.c., unitamente a vizi motivazionali. Argomentano nel senso che la nota spese era stata depositata in primo grado e richiamano la giurisprudenza di legittimità, che ritiene illegittima la determinazione globale in presenza di nota spese depositata.
3.2.1. Il motivo è inammissibile.
La Corte di merito ha ritenuto inammissibile, per genericità, la relativa censura avanzata in sede di impugnazione della sentenza di prime cure. I ricorrenti si limitano a rilevare che il contrario emerge ictu oculi dalle “evidenze documentali”.
Evidente la non conferenza della censura rispetto alla ratio decidendi della sentenza impugnata. La decisione sul punto sarebbe stata idoneamente impugnata in cassazione se si fosse fatta valere la violazione della disposizione processuale (art. 342 c.p.c.) che regola l’attività del giudice nel valutare la inammissibilità e genericità dei motivi di appello. Naturalmente, per consentire alla Corte di legittimità la valutazione della decisività della censura, nel rispetto dell’art. 366 n. 6 c.p.c., i ricorrenti avrebbero dovuto specificamente indicare la censura in appello (riproducendone le parti di rilievo) e la relativa documentazione a supporto.
4. Il ricorso incidentale proposto dai medici T.G. ed R.O.E. va dichiarato inammissibile.
4.1. Con l’unico motivo, deducono la violazione dell’art. 91 c.p.c., unitamente a insufficiente e contraddittoria motivazione, chiedendo la integrale compensazione delle spese processuali nei confronti delle rispettive assicurazioni.
4.1.1. Il motivo è inammissibile.
La Corte di merito ha condannato ciascun medico alla rifusione delle spese di appello in favore della rispettiva assicurazione, (Zurigo per R. , Bernese/Allianz per T. ), “in base al principio di causalità”.
Secondo i ricorrenti incidentali il giudice di merito avrebbe erroneamente evocato il principio di causalità, stante la chiamata in garanzia delle assicurazioni da parte dei propri assicurati, convenuti per il risarcimento del danno; stante l’interesse alla riforma della decisione di primo grado affermativa della responsabilità, comune ai medici assicurati e alle assicurazioni, che si sono costituite aderendo. Quindi, concludono nel senso che il giudice avrebbe dovuto compensare le spese di lite tra i medici e le rispettive assicurazioni, come era avvenuto all’esito del primo grado. In definitiva, sia pure attraverso la denuncia della mancata applicazione nella specie del principio della causalità delle spese, i ricorrenti si dolgono, sostanzialmente, del mancato esercizio del potere di compensazione delle spese ex art. 92 cod. proc. civ. Ma, mentre l’esercizio del potere di disporre la compensazione è stato nel tempo sottoposto ad un controllo sempre più stringente – (dalla formulazione originaria dell’art. 92 cod. proc. civ., alla riforma contenuta nella legge 28 dicembre 2005, n. 263 (“altri giusti motivi, esplicitamente indicati nella motivazione”), a quella della legge 18 giugno 2009, n. 69 (“altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione”), sino alla recente riforma con il d.l. n. 132 del 2014, conv. nella legge n. 162 del 2014 (“nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimente”)- con conseguente sindacabilità della motivazione posta alla base dell’esercizio di quel potere, il mancato esercizio dello stesso non può essere dedotto quale motivo di illegittimità della pronuncia di merito. La giurisprudenza di legittimità ha, infatti, affermato che “In tema di spese processuali, la facoltà di disporne la compensazione tra le parti rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il quale non è tenuto a dare ragione con una espressa motivazione del mancato uso di tale sua facoltà, con la conseguenza che la pronuncia di condanna alle spese, anche se adottata senza prendere in esame l’eventualità di una compensazione, non può essere censurata in cassazione, neppure sotto il profilo della mancanza di motivazione”. (Sez. Un. n. 14989 del 2005, e successive conferme).
5.In conclusione, il ricorso principale è rigettato; è inammissibile il controricorso e il ricorso incidentale proposto da P.C. , nella qualità di genitore esercente la potestà sulla figlia minore P.J. ; sono inammissibili i ricorsi incidentali proposti, rispettivamente, da D’.An. e P.C. , nonché da T.G. ed R.O.E. . Le spese processuali sono interamente compensate tra le parti in ragione della soccombenza reciproca.
P.Q.M.
La corte di cassazione decidendo i ricorsi riuniti, rigetta il ricorso principale; dichiara inammissibile il controricorso e il ricorso incidentale proposto da P.C. , nella qualità di genitore esercente la potestà sulla figlia minore P.J. ; dichiara inammissibili i ricorsi incidentali proposti, rispettivamente, da D’.An. e P.C. , nonché da T.G. ed R.O.E. . Compensa integralmente le spese processuali del giudizio di cassazione tra tutte le parti.