L’inserimentonella graduatoria regionale di Medicina Generale consente agli interessatil’accesso al posto di medico di base convenzionato con il SSN presso la regionedove ha frequentato il relativo corso, mentre per l’accesso alle Scuole diSpecializzazione è indifferente la sede universitaria dove si svolge il corso egli interessati possono accedervi in relazione alle preferenze manifestatenella domanda di ammissione ed in ragione del punteggio conseguito nel relativotest.

Il legislatoreha inteso disciplinare due differenti situazioni, quella per l’accesso alServizio Sanitario Nazionale previa formazione di durata triennale e quella perl’accesso alla attività di medico specialista, che non necessariamente va adincardinarsi in un posto del S.S.N., pur potendo concorrervi, se in possesso diuna specializzazione conseguita presso una Università anche straniera.

Icontingenti dei posti disponibili per l’accesso ai corsi di formazione perl’ingresso nel SSN sono determinati dalle Regioni e dalle Province Autonome nell’ambitodelle risorse disponibili e dei limiti concordati con il Ministero dellasalute. La determinazione dei contingenti consegue ad una previsione triennaledel fabbisogno, effettuata sulla base delle effettive esigenze, correlate siaal numero degli iscritti alle graduatorie regionali per la medicinaconvenzionata ancora non occupati, sia alle previsioni dei pensionamenti deimedici in servizio ed alla verifica delle zone carenti e relativi postidisponibili, in base al rapporto ottimale previsto dagli accordi nazionalivigenti. Inoltre, il corso di formazione non si svolge esclusivamente presso leuniversità, come sono quelli di accesso alle varie specializzazioni mediche, masi svolge anche presso gli appositi centri formativi regionali ove presenti,anche istituendoli ove mancanti.

Pertanto,allo stato della normazione, non si ritiene praticabile la soluzione diprevedere una graduatoria unica nazionale, anche perché la formazioneprofessionale è strettamente legata alle peculiarità del territorio, prevedendoanche argomenti e tematiche che, pur rispondenti ad una comune radiceformativa, sono tuttavia riconducibili alle particolarità locali.

 

[Avv.Ennio Grassini – www.dirittosanitario.net]

TARLazio, sentenza del 30/11/2015 N. 63

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per ilLazio

(Sezione Terza Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 63del 2015, proposto da:

OMISSIS;

contro

il Ministero della Salute in persona delMinistro legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’AvvocaturaGenerale dello Stato presso la cui sede in Roma OMISSIS;

nei confronti di

OMISSIS;

per l’annullamento

della graduatoria unica del concorso perl’ammissione al Corso triennale di formazione specifica in medicina generaleper il triennio 2014/2017 nella quale parte ricorrente risulta collocato oltrel’ultimo posto utile e, quindi, non ammesso al corso ivi comprese le successiverevisioni e rettifiche,

del D.M. del Ministero della salute del 7marzo 2006 e s.m.i. recante “Principi fondamentali per la disciplina unitariain materia di formazione specialistica in Medicina Generale” nella parte in cuiomette di stabilire l’attivazione di un’unica graduatoria nazionale e di tuttigli atti meglio nell’epigrafe del ricorso indicati,

nonché per l’accertamento

del diritto di parte ricorrente ad ottenereil risarcimento di tutti i danni subiti e subendi a causa della illegittimitàdel concorso,

per la condanna al risarcimento del danno informa specifica ex art. 30, comma 2 c.p.a.

delle Amministrazioni intimate all’adozionedel relativo provvedimento di ammissione al corso su indicato per cui è causanonché, ove occorra e, comunque, in via subordinata, al pagamento dellerelative somme, con interessi e rivalutazione, come per legge;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio diMinistero della Salute e di Regione Calabria;

Viste le memorie prodotte dalle parti asostegno delle rispettive difese;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 6ottobre 2015 la dott.ssa Pierina Biancofiore e uditi per le parti i difensoricome specificato nel verbale;

Ritenuto in fatto e considerato in dirittoquanto segue:

FATTO

1. Con ricorso notificato ai soggetti inepigrafe indicati in data 9 dicembre 2014 e depositato il successivo 5 gennaio2015, i ricorrenti espongono di avere partecipato in data 17 settembre 2014 alconcorso per l’ammissione al corso triennale di formazione specifica inmedicina Generale per il triennio 2014/2017 svoltosi su base regionale con testuguale per tutte le regioni.

Espongono di avere partecipato per la RegioneCalabria e tranne il P. ed il N. A.A.M. (per il quale la prova non è propriostata valutata) di avere conseguito tutti un punteggio superiore ai 60/100imiche era quello minimo ai fini dell’inserimento nella graduatoria. Nelle diverseregioni la correzione è avvenuta in alcuni casi a lettura ottica in altrimanualmente.

2. Premesse alcune note sulle irregolaritàche avrebbero caratterizzato la prova in Sicilia, Campania, Calabria, Puglia erappresentato che alcune domande erano errate come dimostrato dagli esposti dialcuni candidati che hanno prodotto la necessità della convocazione presso ilMinistero della Salute della Commissione ex art. 3, comma 3 del D.M. 7 marzo2006 la quale non si è pronunciata nemmeno a concorso già espletato, gliinteressati propongono le censure che saranno meglio oltre esposte edesaminate.

3. Concludono chiedendo il risarcimento informa specifica, o comunque il risarcimento del danno da perdita di chance echiedono l’ammissione in sovrannumero sulla base della legge n. 401 del 29dicembre 2000 e senza borsa. Formulano pure istanza istruttoria e cautelare echiedono l’accoglimento del ricorso.

4. Si sono costituiti in giudizio il Ministerodella Salute e la Regione Calabria che, contestando tutte le censure,rassegnano, invece, conclusioni opposte a quelle dei ricorrenti.

5. Pervenuta l’istanza cautelare alla Cameradi Consiglio del 4 marzo 2015 la sezione l’ha rigettata al contempo disponendol’integrazione del contraddittorio ed il rinvio ad altra camera di consiglio.

6. In vista dell’udienza di rinvio si sonocostituiti in giudizio un gruppo di contro interessati, instando per lareiezione del ricorso.

7. Constatato l’avvenuto adempimento allasuccessiva Camera di Consiglio del 10 giugno 2015 il ricorso è stato rinviatoal merito ai sensi dell’art. 55, comma 10.

8. Con memoria depositata in data 4 settembre2015 i ricorrenti Bianchito e N. hanno dichiarato di non avere più interessealla coltivazione del ricorso.

9.Quest’ultimo, infine, è stato trattenuto indecisione alla pubblica udienza del 6 ottobre 2015.

DIRITTO

1. Sul ricorso va in parte dichiarata lacessata materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5 c.p.a. neiconfronti del ricorrente B. dr. R. il quale, con la memoria del 4 settembre2015, in narrativa citata ha chiesto la declaratoria di improcedibilità persopravvenuto difetto di interesse, in quanto è stato ammesso al corso diformazione in virtù degli scorrimenti ed ha rinunciato all’ammissionegiudiziale ottenuta per effetto dell’ordinanza del Consiglio di Stato, sezioneIII, n. 2212 del 20 maggio 2015.

Allo scopo, tuttavia, più che laimprocedibilità richiesta da parte ricorrente, nel caso in esame la pronunciapiù corretta appare la cessata materia del contendere, proprio perchè ilricorrente è stato inserito nei corsi di specializzazione in fase discorrimento della graduatoria ed ha dunque conseguito il bene della vita per ilquale aveva ricorso.

E’ bene chiarire che, nella fattispecie,trattandosi di una pronuncia di merito ex art. 34, comma 5 c.p.a., lacessazione della materia del contendere fa anche venir meno la riservaeventualmente apposta alla posizione del ricorrente, che comunque non risultaspecificata nella memoria del 4 settembre 2015. (cfr. TAR Lazio, sezione IIIbis, 3.1.2014, numeri 50 e 53).

1.1. Riguardo al ricorrente N. è beneprecisare che nella memoria del 4 settembre viene riferito che “il N.,all’esito dell’appello cautelare, è stato ammesso alla frequenza del corso, haregolarmente svolto le attività di formazione ed ha superato tutte le fasiformative utili all’ammissione all’anno successivo”, sicchè nei suoi confrontisi richiede l’applicazione dell’art. 4, comma 2 bis della legge 17 agosto 2005,n. 168 di conversione del d.l. n. 115 del 2005, recante il noto principiodell’assorbimento.

Va però premesso che tra i nominativi deiricorrenti ve ne sono due con il cognome N., mentre però il ricorrente N.Aurelio ha conseguito il punteggio di 67, il ricorrente N. Antonio AurelioMaria non ha avuto le prove valutate.

In relazione a quest’ultimo non può darsiluogo ad una pronuncia di inammissibilità per sopravvenuto difetto di interesseproprio perché la prova non è stata valutata e non ne risulta quindi attribuitoalcun punteggio, né risulta che lo stesso sia stato ammesso con riserva alprosieguo delle prove..

In relazione al dr. N. Aurelio analogamentenon può darsi luogo alla medesima pronuncia, in quanto pur essendo stato lostesso ammesso alla frequenza del corso ed aver regolarmente svolto le attivitàdi formazione utili alla ammissione all’anno successivo al primo, non puòtrovare applicazione nei suoi confronti l’art. 4, comma 2 bis del d.l. n. 115del 2005, stante il quale “Conseguono ad ogni effetto l’abilitazioneprofessionale o il titolo per il quale concorrono i candidati, in possesso deititoli per partecipare al concorso, che abbiano superato le prove d’esamescritte ed orali previste dal bando, anche se l’ammissione alle medesime o laripetizione della valutazione da parte della commissione sia stata operata aseguito di provvedimenti giurisdizionali o di autotutela.”, in quanto come purerilevato dalla memoria per l’odierna udienza pubblica dalla resistenteAmministrazione regionale, la norma si applica alle sole abilitazioni e non aiconcorsi per l’ammissione ad altri corsi di studio o di specializzazione, (cfr.tra le altre TAR Campania Napoli, sezione VIII, 9 febbraio 2011, n. 755).

Non ignora il Collegio la pronuncia dellasesta sezione del Consiglio di Stato in data 6 maggio 2014 n. 2298 che,invocata da parte ricorrente a sostegno della propria posizione, tuttaviaappare del tutto inconferente rispetto al caso in esame, oltre che del tuttonon condivisibile, riguardando essa la nota vicenda dei due quesiti nel test diammissione al corso di laurea in medicina e chirurgia per l’a.a. 2007/2008, alquale va del tutto circoscritta.

Lo “stato dell’arte” in tema di principiodell’assorbimento è e continua ad essere a tutt’oggi quello che ne consentel’applicazione alla mancata ammissione all’esame di maturità quandoquest’ultimo sia stato superato dal candidato (TAR Puglia Lecce, sezione II, 4agosto 2014, n. 2088, TAR Lazio Roma, sezione III bis, 4 novembre 2014, n.11045, TAR Lombardia, Milano, sezione III, 5 maggio 2014, n. 1143), o ancoraagli esami di abilitazione di avvocato o di docente, laddove l’Alto Consessoanche recentemente ha chiarito che in un pubblico concorso (nel caso era ilconcorso per dirigenti scolastici) quando il bando prevede il superamento diprove scritte ed orali, il solo superamento della prova orale non assorbel’insufficienza delle prove scritte (C: Stato, sezione VI, 15 maggio 2012, n.2772). Ed ancora sempre in tema di pubblici concorsi (concorso a posti direferendario presso la Corte dei Conti) laddove chiarisce che il principiodell’assorbimento “non è però utilizzabile nei casi in cui l’accertamento dideterminati requisiti non si sovrappone in relazione al medesimo aspetto (ades., maturità del candidato), ma riguarda aspetti (possesso dei titolipartecipativi e preparazione, in prove scritte e orali, sufficiente e idonea)diversi, che, tutti, devono ottenere un riscontro positivo” (Cons. Stato, sez.IV, 14 febbraio 2005, n. 438), posizione questa condivisa di recente dal TARCampania, sezione II, 9 luglio 2015, n. 3647.

2. Per il resto il ricorso è infondato e vapertanto respinto, di tal che si prescinde pure dall’esame delle eccezioniproposte dalla resistente Amministrazione regionale della Calabria.

Con esso gli interessati che, come esposto innarrativa hanno partecipato al concorso per l’ammissione ai corsi triennali2014/2017 di specializzazione ai fini dell’inserimento nelle graduatorieregionali di Medicina Generale, senza riuscire ad esservi ammessi pur avendosuperato le prove deducono le seguenti doglianze che saranno partitamenteesposte ed esaminate.

3. Violazione e falsa applicazione degliarticoli 3, 33 ultimo comma 34 commi 1, 2 e 97 Cost.; violazione e falsaapplicazione dell’art. 1 della legge n. 264/1999 e dell’art. 7 comma 2 del d.m.5 febbraio 2014 n. 85; eccesso di potere per erroneità dei presupposti di fattoe di diritto, illogicità, ingiustizia manifesta, disparità di trattamento.

3.1 Parte ricorrente si riaggancia alleproblematiche che hanno portato il Ministero dell’Istruzione dalla formulazionedi una graduatoria unica nazionale per l’accesso al corso di laurea in Medicinae chirurgia, Veterinaria ed Architettura, risultato ottenuto in quanto inepoche precedenti i candidati dovevano concorrere per una sola sedeuniversitaria con l’effetto che molti di coloro che pure avevano superato iltest di ammissione con un punteggio notevole non potevano essere ammessiall’ateneo prescelto.

Analoghe considerazioni hanno presieduto allatrasformazione delle graduatorie per le specializzazioni universitarie inmedicina che sono redatte a livello nazionale e, consentendo una serie diopzioni per la scelta della sede ai candidati, rispettano il principiomeritocratico.

Sostengono i ricorrenti che nessuna rilevantedifferenza sussiste tra le specializzazioni ora citate ed i corsi regionali dimedicina generale.

Si tratta infatti sempre di formazione postlauream, la programmazione delle immatricolazioni è gestita di concerto con ilMinistero della Salute, la data della prova è unica a livello nazionale ed iltest è identico.

Rappresentano che l’unico pregiudizio è datodall’avere la residenza più prossima alla Regione prescelta e che pure la circostanzache il punteggio di ciascuno tranne di P. e N. è vicino a quello dell’ultimoammesso a livello nazionale e che è 68, consentirebbe loro, se la graduatoriafosse nazionale, di subentrare nella frequenza del corso qualora vi fosserorinunce.

Con una delle memorie analizzano pure tuttele norme contenute nel Titolo IV, capo I del d.lgs. 17 agosto 1999, n. 368 perdedurne che da nessuna di tali norme si evincerebbe la impossibilità diredigere una graduatoria unica nazionale, chiarendo pure che la materia inquestione non appartiene alla competenza esclusiva della regione, ma a quellaconcorrente.

3.1.1. La censura non può essere condivisanella specie laddove si sostiene che le specializzazioni post laureampresentano affinità con i corsi per l’accesso alle graduatorie regionali dimedicina generale, sol se si osservi che l’inserimento nella graduatoriaregionale di Medicina Generale consente agli interessati l’accesso al posto dimedico di base convenzionato con il SSN presso la regione dove ha frequentatoil relativo corso, contrariamente a quanto si verifica con l’accesso alleScuole di Specializzazione per le quali è dunque indifferente la sedeuniversitaria dove si svolge il corso ed alla quale gli interessati possonoaccedere in relazione alle preferenze manifestate nella domanda di ammissione ein ragione del punteggio conseguito nel relativo test.

Il d.m. 7 marzo 2006 reca chiaramente ilriferimento al d.lgs. 17 agosto 1999, n. 368 ed esattamente al titolo IV, capoI che disciplina la “Formazione specifica in medicina generale” e che all’art.21, comma 1: stabilisce che “Per l’esercizio dell’attività di medico chirurgodi medicina generale nell’ambito del Servizio sanitario nazionale è necessarioil possesso del diploma di formazione specifica in medicina generale fermorestando la validità degli attestati già rilasciati ai sensi del decreto delMinistro della sanità di concerto con il Ministro della pubblica istruzione 10ottobre 1988 e del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 256”, laddove il riferimentorecato al medesimo decreto legislativo n. 368/1999 ai bandi per l’accesso alleScuole di Specializzazione è quello al Titolo VI, capo I relativo alla“Formazione dei Medici specialisti” stante il cui art. 34, comma 1: “Laformazione specialistica dei medici ammessi alle scuole universitarie dispecializzazione in medicina e chirurgia, di tipologia e durata di cuiall’articolo 20 e comuni a tutti o a due o più Stati membri, si svolge a tempopieno. Fermo restando il principio del rispetto del tempo pieno, il medicospecializzando e il laureato in medicina e chirurgia partecipante al corso diformazione specifica in medicina generale possono esercitare le attività di cuiall’articolo 19, comma 11, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nei limiti dellerisorse finanziarie alle stesse attività destinate.”.

Né si può dire che tale differenziazionevenga meno per l’abrogazione a cura dell’art. 9 del d.lgs. 8 luglio 2003, n.277 del quarto comma dell’art. 34 ora citato che, prima della sua soppressionestabiliva che: “L’accesso alla formazione specialistica non è consentita aititolari di specializzazione conseguita ai sensi dell’articolo 20 o di diplomadi formazione specifica in medicina generale”, abrogazione peraltro determinatadalla sentenza della Corte Costituzionale 22 – 29 maggio 2002, n. 219 che hastigmatizzato la illegittimità del divieto, recato da tale norma, per un medicomunito del diploma di formazione specifica in medicina generale di accederealla formazione specialistica oppure a chi è in possesso di diploma dispecializzazione di cui all’art. 20 stesso D.Lgs o di dottorato di ricerca diaccedere al corso di formazione specifica in medicina generale, divieto che ilgiudice delle leggi ha ritenuto illegittimo perché riconducibile a situazionidegli aspiranti, diverse dai requisiti negativi di capacità o di merito.

Da quanto sopra esposto è evidente che illegislatore ha inteso disciplinare due differenti situazioni, quella perl’accesso al Servizio Sanitario Nazionale previa formazione di durata triennalee quella per l’accesso alla attività di medico specialista che nonnecessariamente va ad incardinarsi in un posto del Servizio SanitarioNazionale, pur potendo concorrervi, se in possesso di una specializzazioneconseguita presso una Università anche straniera.

A tal fine i contingenti dei postidisponibili per l’accesso ai corsi di formazione per l’ingresso nel SSN sonodeterminati dalle Regioni e dalle Province Autonome “nell’ambito delle risorsedisponibili e dei limiti concordati con il Ministero della salute. Ladeterminazione dei contingenti consegue ad una previsione triennale delfabbisogno, effettuata sulla base delle effettive esigenze, correlate sia alnumero degli iscritti alle graduatorie regionali per la medicina convenzionataancora non occupati, sia alle previsioni dei pensionamenti dei medici inservizio ed alla verifica delle zone carenti e relativi posti disponibili, inbase al rapporto ottimale previsto dagli accordi nazionali vigenti.” (art. 1comma 2 del D.M. del 2006).

Non vi sarà forse il bisogno di sottolineareche il corso di formazione in Medicina generale è finalizzato per il medico adessere iscritto, qualora lo superi, nelle “graduatorie regionali per lamedicina convenzionata” allo scopo di coprire i posti vacanti nelle zonecarenti, mentre lo scopo del medico che aspira ad essere iscritto ad unaspecializzazione è quello di conseguire il titolo da spendere poi in tutte leoccasioni per le quali sia previsto, anche per l’esercizio privato dellaprofessione.

D’altra parte la modifica della graduatoriaper i corsi di specializzazione da graduatoria universitaria a graduatorianazionale è stata determinata da una norma specifica il decreto legge 12settembre 2013, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre2013, n. 128, e, in particolare, dall’articolo 21, comma 1, lettera b), con ilquale è stato modificato l’articolo 36, comma 1, lettera d), del citato D. Lgsn. 368/1999 per quanto attiene alle modalità di accesso alle scuole dispecializzazione in medicina prevedendo in particolare che all’esito delconcorso di accesso venga redatta una graduatoria unica nazionale in base allaquale i vincitori sono destinati alle sedi prescelte, in ordine di graduatoria,laddove, come pure chiarito dalla memoria della Regione Calabria, sarebbenecessaria una analoga modifica normativa per poter ottenere una graduatoriaunica nazionale per l’ammissione ai corsi di medicina generale.

Per lo stretto legame sussistente tra ilcontingente di posti disponibile per i corsi di formazione in medicina generaleche vengono determinati dalle Regioni e dalle Province Autonome ed il numerodegli iscritti alle graduatorie regionali per la medicina convenzionata ancoranon occupati non avrebbe senso prevedere una sorta di doppio passaggio per unagraduatoria nazionale per accedere al corso di formazione per poi rientrarenella graduatoria regionale opzionata in ragione del raggiungimento del titolodi medico specialista in medicina generale, posto che oltre tutto i candidatipossono presentare la domanda esclusivamente presso la Regione nella cuigraduatoria hanno interesse ad inserirsi e per una sola regione o provinciaautonoma, disposizione questa recata dall’art. 6 comma 1 del Regolamento e nonimpugnata dai ricorrenti.

Contrariamente a quanto dai ricorrentisostenuto, altro elemento di non irrilevante differenza è costituito dallacircostanza che il corso di formazione non si svolge esclusivamente presso leuniversità, come sono quelli di accesso alle varie specializzazioni mediche, masi svolge anche presso gli appositi centri formativi regionali ove presenti,anche istituendoli ove mancanti.

Tutti questi elementi non consentono allostato della normazione di ritenere praticabile la soluzione richiesta inricorso e senza pretermettere le osservazioni dell’Amministrazione che ha postoin rilievo come la formazione professionale di cui si discute è strettamentelegata alle peculiarità del territorio, tanto vero che – nell’ambito dei corsidi formazione – vengono comunque affrontati argomenti e tematiche che, purrispondenti ad una comune radice formativa, sono tuttavia per semprericonducibili alle particolarità locali.

Ed è altresì legata al riparto di competenzenormative tra lo Stato e le Regioni laddove a queste ultime compete la materiadella “formazione professionale” ed allo Stato quella delle “professioniregolamentate”, con la conseguenza che se pure si volesse vederla come unacompetenza residuale delle regioni, come viene anche riconosciuto dal giudicecostituzionale secondo cui allo Stato spetta il potere di individuare figureprofessionali ed alle Regioni il compito di regolare corsi di formazioneprofessionale (cfr. da ultimo C. Cost., 27 gennaio 2014, n. 11), detto ripartodi competenze, in quanto attuativo di direttive comunitarie, comunqueconsentirebbe allo Stato di individuare i tratti unificanti volti a garantirel’uniformità dei titoli conseguiti attraverso i corsi svolti nelle varie sedilocali, fermo restando che alle regioni spetta comunque di dettare ladisciplina degli aspetti attinenti alla realtà locale come è chiaramenteprefigurato dal D.M. 7 marzo 2006.

Ma che la competenza sulla formazioneprofessionale appartenga alle Regioni in via esclusiva è dimostrato dall’art.117, comma 2 Cost. il quale la esclude espressamente dalla competenzaconcorrente testualmente disponendo che tra le altre rientra in quest’ultima l’“istruzione,…con esclusione della istruzione e della formazione professionale”,con ciò rigettandosi in toto la censura anche negli aspetti posti in evidenzanelle varie memorie di parte ricorrente.

4. Violazione del principio di segretezzadella prova e della lex specialis di concorso, violazione e falsa applicazionedell’art. 7 del d.P.R. 3 maggio 1957 n. 686 e dell’art. 14 del d.P.R. 9 maggio1994, n. 487, violazione e falsa applicazione del D.M. 7 marzo 2006, degliarticoli 3, 4, 34 e 97 Cost., violazione della regola dell’anonimato neipubblici concorsi e dei principi di trasparenza e par condicio dei concorrenti;eccesso di potere per difetto dei presupposti, arbitrarietà, irrazionalitàtravisamento e sviamento dalla causa tipica.

4.1. Con la censura i ricorrenti fanno valerela violazione della regola fondamentale dell’anonimato che presiede a tutti iconcorsi pubblici, in quanto le buste bianche contenenti la scheda anagraficadel candidato sono dotate di internografia celeste assai leggera che nonconsente alcun oscuramento dei dati trascritti sulla detta scheda anagrafica.Invocano dunque le Adunanze Plenarie del Consiglio di Stato n. 26, 27 e 28 del2013 che hanno evidenziato come qualora si possa risalire anche in astratto alquestionario del medesimo candidato a prescindere dalla concreta dimostrazioneche ciò possa avere prodotto delle distorsioni nelle valutazione, tanto èsufficiente a determinare la illegittimità dei provvedimenti che predisponevanosiffatta modalità di svolgimento delle prove.

4.1.1. La censura oltre a risultaresprovvista di un principio di prova, appare genericamente formulata ed è puresmentita dalla costituita Amministrazione regionale che in primo luogo haspecificato come le correzioni degli elaborati sono state effettuatedirettamente dalla Commissione giudicatrice, senza alcun sistema di correzionea lettura ottica con relativo affidamento a Ditte esterne e senza alcunaviolazione dei principi di anonimato, trasparenza e par condicio. Ed in secondoluogo, seguendo le procedure regolamentari previste per i pubblici concorsi, lebuste grandi utilizzate per contenere gli elaborati e quelle piccole contenentii questionari ed i moduli dell’anagrafica, erano tali da non far trasparire idati anagrafici e da garantire l’anonimato.

L’Amministrazione ha pure rappresentato chenessuno dei concorrenti o dei ricorrenti ha segnalato irregolarità durantel’espletamento della prova.

5. Violazione del principio di paternitàdella prova di concorso, violazione del principio di paternità della prova diconcorso, dei principi di trasparenza e par condicio dei concorrenti.

5.1. Parte ricorrente osserva che per lemodalità di identificazione dei candidati in linea teorica sarebbe statopossibile lo scambio di persona, poiché ogni candidato poteva compilare lascheda anagrafica con i dati di un altro soggetto interessato alla vincita delconcorso e per il quale svolgere il compito e ciò in quanto il questionario, ilmodulo di risposte ed il modulo “anagrafica” erano sprovvisti di codice abarre. E’ stato effettuato soltanto un controllo di ingresso dei candidati inaula, ma dopo lo svolgimento della prova ed al momento della consegna nessunoha verificato che i dati contenuti nella scheda anagrafica fossero veritieri eche quindi l’elaborato fosse effettivamente di paternità di quel candidato. Insostanza con le modalità di svolgimento attuate qualsiasi concorrente avrebbepotuto inserire i dati anagrafici di qualcun altro e svolgere il test per suoconto. Da ciò parte ricorrente ne trae che non vi è alcuna certezza che ivincitori siano i veri compilatori di quelle prove tenutesi presso ogni sede.

5.1.1. Ancora una volta la censura, comequella superiore, risulta affidata a mere illazioni sprovviste di prova.

Al contrario della violazione del principiodell’anonimato che tre Adunanze Plenarie del Consiglio di Stato (numeri 26, 27e 28 del 20 novembre 2013) hanno ricondotto alla illegittimità da pericolo c.d.astratto basata sulla astratta possibilità dell’avverarsi di una tale evenienza,senza necessità di accertare in concreto l’effettiva lesione dell’imparzialitàin sede di correzione delle prove, al Collegio non pare che l’ipotesi dellasostituzione di persona in un concorso possa essere legata alle mereaffermazioni di parte ricorrente, senza fornire invece alcuna concretadimostrazione, ravvisandosi nell’ipotesi un reato (art. 494 c.p.) che richiedeuna prova certa della attribuibilità dei fatti.

6. Violazione e falsa applicazione deiprincipi generali in tema di pubblici concorsi e del principio di affidamento ebuon andamento.

La censura può essere esaminata a fattorcomune con la quinta che attiene anch’essa ad aspetti procedurali: violazionedel d.P.R. n. 487/1994, violazione e falsa applicazione dei principi generaliin tema di pubblici concorsi e del principio di affidamento e buon andamento

6.1. Con la quarta censura gli interessatifanno valere che è mancata del tutto una adeguata istruttoria riferita alnumero dei partecipanti ed anzi la Regione, a fronte dell’elevato numero diconcorrenti ha istituito una sola Commissione per 368 candidati, mentre inSicilia a fronte dei 1182 partecipanti sono state istituite ben 6 Commissioni.

E con la quinta essi osservano che dallasegnalazione anonima di un Commissario si “è avuta conferma che “le dimensionidella sala erano tali da non consentire che le singole prestazioni potesseroessere distanziate con il risultato che i candidati alla prova d’esame eranodisposti l’uno accanto all’altro…”. Lamentano che l’inidoneità delle aule, deivigilantes e dei commissari ha reso, di fatto, impossibile l’effettivocontrollo del corretto svolgimento della prova e del suo andamento.

6.1.1. Anche tali motivi sono contestatidalla Regione che, per quanto riguarda il quarto, ha chiarito che a fronte di368 domande si sono presentati 266 candidati ed una sola Commissione è statasufficiente a concludere le operazioni di correzione degli elaborati entro itermini previsti dal decreto ministeriale.

Per quanto riguarda il quinto motivo, anchela sede individuata per l’espletamento della prova è risultata ben più ampia diquanto richiedesse il numero dei partecipanti ed ha consentito la giustadistanza tra candidati oltre che il necessario controllo del personale divigilanza, tale da non richiedere l’uso di apparecchiature elettroniche

7. Violazione del principio di segretezzadella prova e della lex specialis del concorso; violazione dei principi ditrasparenza e par condicio dei concorrenti.

7.1 I ricorrenti sostengono che il test, “persua natura” è sempre stato caratterizzato da fughe di notizie, aiutidall’esterno e dall’interno dell’aula. E’ la stessa modalità “a crocetta” adincentivare ed aiutare questi illeciti e non occorre che in concreto siaprovata l’effettiva incidenza del vantaggio su ogni concorrente essendosufficiente la semplice possibilità per i candidati in relazione allecondizioni esistenti di avere ottenuto condizioni di svolgimento miglioririspetto ai ricorrenti. E nella specie, non potendo escludersi nessuno deicandidati perché non colpevolmente fruitori dei vantaggi, sono i ricorrenti chedevono essere ammessi.

7.1.1. Sulla adeguatezza della modalità diselezione e di ammissione dei candidati mediante quesiti a risposta multipla incui il concorrente deve barrare una casella ed il test venga corretto anche invia informatica, nella fattispecie delle selezioni di ammissione ai corsi dilaurea a numero programmato di medicina e chirurgia, il TAR si è pronunciatonumerose volte ed i principi ivi espressi possono essere mutuati per il caso inesame, (TAR Lazio, Roma, sezione III bis, 10 gennaio 2006, n. 189, sezione IIIbis, 18 giugno 2008, n. 5986, 30 settembre 2009, n. 9389, 8 ottobre 2009, n.9842 e più recente 13 settembre 2012, n. 7729). Si è rilevato che se è vero chelo strumento del quiz a risposta multipla non costituisce un modello privo, inassoluto, di discrasie e/o di inconvenienti, tuttavia non appare irragionevolefare ricorso all’utilizzo di procedure che comportano la sottoposizione deicandidati alla risoluzione di tali test, non potendosi dubitare che un siffattosistema sia tendenzialmente idoneo a selezionare i capaci ed i meritevoli e siè rilevato pure che “tale modalità “non appare manifestamente illogica e benpuò essere considerata opzione da privilegiarsi in quanto più rispondente acriteri di snellezza e rapidità di espletamento” (cfr. TAR Lazio, sez. III bisn. 189/2006 cit. oltre a tutte le altre che la riprendono).

8. Violazione e falsa applicazione deiprincipi generali in tema di pubblici concorsi e del principio di affidamento.

8.1. Con la settima censura gli interessatifanno valere che alcuni quesiti contenevano risposte errate in particolare ilquesito sulla iperpotassiemia e quello sull’agina instabile.

L’erroneità di quest’ultimo e delle rispostesarebbe confermata dalla Commissione di cui all’art. 3, comma 3 del d.m. 7.3,2006. Il Ministero tuttavia, pur sapendo quante e quali fossero lecontestazioni ha chiarito che “per quanto concerne infine la richiesta diacquisire “copia delle segnalazioni pervenute in merito alle domande contestatedella prova e verbale della commissione che ha esaminato tali rilievirigettando le istanze degli studenti”, si fa presente che la commissione di cuiall’art. 3, comma 3 del d.m. 7.3, 2006 si è riunita in prima seduta il 6novembre u.s.. In tale seduta la commissione si è limitata ad una prima letturadella documentazione trasmessa da alcune Regioni in relazione a contestazioniformulate da alcuni candidati. In tale riunione detta commissione non haassunto alcuna decisione al riguardo riservandosi di esprimere le proprievalutazioni nella prossima seduta che è prevista per il giorno 1° dicembrep.v.” e tanto con la nota a prot. 62049 del 12 novembre 2014.

Frattanto, rilevano i ricorrenti, legraduatorie sono pubblicate ed i contratti in corso di sottoscrizione. Ed oggisi ha la prova che almeno uno di questi quesiti è errato ma le graduatorie nonsono ancora riformate.

Sostengono che la confusione creata dallapessima ed imprecisa formulazione dei quesiti ha causato ai candidati unnotevole spreco di tempo onde cercare di individuare la risposta più probabile,risposta che era pressocchè impossibile da identificare posta la presenzacontemporanea di più soluzioni egualmente corrette per lo stesso quesito.

Non occorre che in concreto sia stata provatal’effettiva incidenza del vantaggio su ogni concorrente bastando all’uopo laverificazione della semplice potenzialità del suo avverarsi, trattandosi di unasituazione che potrebbe essere assimilata a quella di “pericolo oggettivo”.

8.1.1 Anche tale censura, in tutti gliaspetti sopra evidenziati è stata scrutinata dal TAR nelle analoghe fattispeciedell’ammissione ai corsi a numero chiuso di medicina e chirurgia, laddove,tranne che nel caso del tutto particolare dell’a.a. 2007/2008 in cui lo stessoMIUR annullò due quesiti completamente errati, su sollecitazione del TAR (TARLazio sez. III bis n. 5986/2008) il Tribunale ha posto in rilievo la suainammissibilità, a causa del mancato superamento della prova di resistenza, inquanto i ricorrenti non rappresentano in relazione alla loro posizione quali equante delle domande ritenute errate, qualora le loro tesi fossero accolte,consentirebbero loro di raggiungere un punteggio utile a graduarsi più vicinoall’ultimo ammesso ed eventualmente usufruire degli scorrimenti (cfr. TARLazio, sezione III bis, 23 dicembre 2009, n. 13302 e n. 13304).

Peraltro sulla validità in giudizio delleperizie pro actore il Tribunale pure ha effettuato una completa ricostruzioneriportando l’istituto al Codice del processo amministrativo che ha, si può direaggiornato, la precedente disciplina normativa rendendo l’onere probatorio acarico del ricorrente ancora più stringente, disponendo il legislatore chespetta alle parti l’onere di fornire gli elementi di prova che siano nella lorodisponibilità riguardanti fatti posti a fondamento delle domande e delleeccezioni e che, salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre afondamento della decisione le prove proposte dalle parti nonché i fatti noncontestati dalle parti costituite. (art. 64 commi 1 e 2 del c.p.a.) (TAR Lazio,sezione III bis, n. 7729 del 2012 cit.).

Al riguardo, come rilevato in una dellememorie dalla resistente Amministrazione regionale, a seguito dellecontestazioni formulate da alcuni candidati, la Commissione di cui all’art. 3,comma 3 del d.m. 7 marzo 2006 ha ritenuto errata solo la domanda relativa “altrattamento dell’angina instabile” e che, sulla base delle nuove indicazionidate dalla Commissione tecnica come dai relativi verbali, la Commissionegiudicatrice del concorso all’uopo ricostituitasi ha sottoposto a revisione lagraduatoria definitiva già approvata, pubblicata ma non impugnata dairicorrenti, trasmettendola all’Amministrazione regionale che l’ha approvata conapposito decreto dirigenziale n. 4129 del 6 maggio 2015, senza che anche questavenisse debitamente impugnata dai ricorrenti medesimi.

E sotto questo profilo la censura si appalesaproprio inammissibile.

Comunque anche l’altro aspetto con cui iricorrenti fanno valere la illegittimità della procedura per avere onerato icandidati di uno spreco di tempo nella ricerca di una risposta giusta perquesiti che non la annoveravano è stata scrutinata dal TAR, che ha posto inrilievo come essa tenda in realtà a porre in rilievo un motivo psicologico, chefa parte di quegli “stati soggettivi irrilevanti, dal punto di vista giuridico,in quanto non fuoriescono dalla sfera soggettiva del candidato che si cimentinella soluzione di test a risposta multipla, piuttosto che in una prova scrittae che, per essere invece rilevanti, devono essere anche determinanti, cioèavere bloccato il soggetto nel compito che andava a svolgere.” (TAR Lazio,sezione III bis, n. 13302/2009 cit. e più recente sempre della sezione III bis,13 settembre 2012, n. 7779).

La censura va dunque respinta in tutti i suoiaspetti.

9. Violazione e falsa applicazione dell’art.1 della legge n. 241 del 1990 e delle regole in materia di verbalizzazionedelle operazioni di concorso e di funzionamento degli organi collegiali;violazione del giusto procedimento e dei principi di trasparenza e diimparzialità, violazione e falsa applicazione dell’art. 10 dell’Allegato A delD.M. 5 febbraio 2014, n. 85.

9.1. I ricorrenti lamentano che per quantorisulta dall’esito dell’accesso la Commissione e la ditta privata incaricatadella correzione dei compiti non hanno redatto alcun verbale di taleoperazione, laddove la verbalizzazione costituisce una fase essenziale dellaformazione degli atti allo stesso imputabile, in quanto è solo attraverso unaidonea rappresentazione documentale che si consente la verifica el’accertamento del contenuto effettivo di quanto sia stato oggettodell’attività medesima.

9.1.1. Ancora una volta il Collegio nonritiene di discostarsi dalla contestazione della analoga censura propostaavverso una presunta mancata verbalizzazione dell’attività della Commissioneesaminatrice proposta nei ricorsi avverso l’ammissione ai corsi universitari anumero chiuso: TAR Lazio, sezione III bis, 29 febbraio 2012, n. 2061.

Con del tutto condivisibili notazioni nellapronuncia ora citata la sezione III bis ha osservato che se “… in passato siera espressa circa la mancanza, nell’ordinamento, di specifiche norme volte adimporre specifiche modalità attuative della verbalizzazione dell’attività degliorgani collegiali, vigendo semplicemente il principio generale della necessariaesternazione della volontà dell’organo deliberante ispirata alla corrispondenzadella ricostruzione dell’iter logico del processo formativo della statuizionedeliberante….” ed a parte la circostanza che nel caso in esame le prove sonostate corrette manualmente dalla Commissione regionale e non mediante ausilitecnici, tuttavia è stato conclusivamente osservato che “le censure volte a contestarela violazione di regole procedimentali…non possano prescindere dall’esistenzadi gravi indizi, tali da potersi quantomeno sospettare che tale violazione visia stata – la sentenza si riferiva alla violazione del segreto della prova –con conseguente pregiudizio specifico del candidato o di tutti i candidati cheavessero partecipato alla procedura in questione” (TAR Lazio, sez. III bis, n.2061/2012)

Nel caso in esame la censura è oltre tuttogenericamente argomentata e nel riferimento ad una correzione mediante una“ditta incaricata” mostra pure di non conoscere le modalità di svolgimentodella procedura in Calabria.

10. Violazione del principio di segretezzadella prova e della lex specialis del concorso; violazione e falsa applicazionedell’articolo 7 del d.P.R. 3 maggio 1957 n. 686 e dell’articolo 14 del d.P.R. 9maggio 1994 n. 487; violazione e falsa applicazione del DMIUR 24 aprile 2012,n. 74 e dell’Allegato 1 al decreto; violazione degli articoli 3, 4, 34 e 97Cost., violazione della regola dell’anonimato nei pubblici concorsi e deiprincipi di trasparenza e par condicio dei concorrenti; eccesso di potere perdifetto dei presupposti, arbitrarietà, irrazionalità, travisamento e sviamentodalla causa tipica.

10.1 Lamentano che il Ministero si è avvedutodegli errori su alcune domande solo dopo la correzione e la pubblicazione dellegraduatorie e su segnalazione da parte proprio dei singoli candidati e sullabase di tali segnalazioni la Commissione ha depennato questo o quel quesito. Icommissari tuttavia sapevano già quale punteggio era stato attribuito a quelsingolo candidato e quindi come aiutarlo ad arrivare al punteggio dell’ultimoammesso con evidente violazione del principio dell’anonimato.

10.1.1. La censura è inammissibile a causadella mancata impugnativa della graduatoria definitiva revisionata dallaCommissione esaminatrice in seguito alle comunicazioni sulle domande errateofferte dalla Commissione ex art. 3, comma 3 del D.M. del 2006 ed il cui esitodella revisione è confluito nella graduatoria approvata con apposito decretodirigenziale n. 4129 del 6 maggio 2015, non impugnato dai ricorrenti. Avversodi esso, infatti, gli interessati avrebbero dovuto semmai far valere la censuradi violazione dell’anonimato prospettata, secondo l’argomentazione offerta inricorso, sulla base della circostanza che la Commissione esaminatrice conoscevale precedenti posizioni dei candidati e quindi avrebbe potuto modularediversamente la loro posizione in graduatoria.

11. Le superiori considerazioni non consentonol’accoglimento della domanda di risarcimento del danno neppure in formaspecifica ex art. 30, comma 2, in primo luogo in quanto i ricorrenti nei cuiconfronti è stata dichiarata la cessazione della materia del contendere hannoraggiunto comunque il bene della vita per il quale hanno concorso, laddove pergli altri la pronuncia non si è conclusa con l’accertamento della illegittimitàdegli atti impugnati, atteso che pur disponendosi da parte del Ministeromediante la Commissione ex art. 3, comma 3 del D.M. 7 marzo 2006 l’annullamentoin via di autotutela della domanda munita di risposta errata, i ricorrenti nonne dimostrano, come sopra chiarito, l’influenza sulla loro posizione e comenoto la pronuncia risarcitoria del giudicante non può prescindere da unprincipio di prova (cfr. TAR Lazio, sezione III bis, 10 luglio 2013, n. 6872).

12. Quanto alla domanda con cui partericorrente chiede l’ammissione in sovrannumero ai corsi ai sensi della legge 29dicembre 2000, n. 401 occorre rilevare che la pretesa è inammissibile, dalmomento che è genericamente posta, poiché i ricorrenti pur fornendo lagraduatoria allegata al provvedimento di approvazione della stessa impugnato,non forniscono alcuna dimostrazione del possesso dei due requisiti richiesti atal fine cioè se siano stati iscritti a medicina prima del 1991, né se si sianoabilitati dopo il 31 dicembre 1994 che in virtù delle altre disposizioni inmateria costituisce l’ulteriore requisito per accedere ai corsi di formazionein medicina generale in soprannumero (D.Lgs. n. 368 del 1999 , D.Lgs. n. 256del 1991 , D.Lgs. n. 277 del 2003).

13. Per quanto sopra contestato, sul ricorsoin esame va in parte dichiarata la cessata materia del contendere ai sensidell’art. 34, comma 5 c.p.a. nei confronti del ricorrente B. dr R.e per ilresto va respinto in ogni sua domanda.

14. La parziale novità delle questionitrattate consente di ritenere giusti i motivi per la compensazione delle spesedi giudizio.