Va considerato responsabile dell’incidente il conducente che, seppur abbia rispettato il segnale di Stop, abbia abbandonato troppo repentinamente l’incrocio senza accorgersi dell’altra autovettura proveniente, oltretutto, da una strada rettilinea.
Ricorre in Cassazione il proprietario di un’autovettura che aveva subito danni materiali in un sinistro con altra autovettura, dopo che con due sentenze di merito la sua domanda era stata rigettata.
Il Tribunale in qualità di giudice del gravame, aveva confermato il rigetto della domanda attorea in quanto la responsabilità del sinistro poteva essere ascritta esclusivamente al ricorrente, con conseguente esclusione della responsabilità concorrente in via presuntiva dei conducente della vettura antagonista.
Nonostante, infatti, il rispetto del segnale di Stop, l’attore è stato ritenuto responsabile per aver abbandonato repentinamente l’incrocio senza l’osservanza delle regole di prudenza, così non accorgendosi del sopraggiungere dell’autovettura antagonista oltretutto da una strada rettilinea.
Una ricostruzione avallata anche dagli Ermellini in ultima istanza: invero, precisano i giudici, il giudice ha accertato non solo la condotta colposa dell’attore, ma anche la sua esclusiva responsabilità nella causazione dei sinistro, ritenendo ininfluente l’accertamento in concreto della velocità della vettura antagonista sulla base degli elementi istruttori che ne facevano escludere l’incidenza causale.
D’altra parte, la prova liberatoria non deve essere necessariamente data in modo diretto, tramite la dimostrazione di aver tenuto un comportamento conforme alle regole, ma può risultare indirettamente dall’accertamento che un altro comportamento sia stato il fattore causale esclusivo dell’evento dannoso.
I giudici di merito hanno correttamente escluso in concreto la responsabilità della conducente della vettura antagonista, sulla base dei danni materiali riscontrati, la modestia della frenata, lo stato dei luoghi (rettilineo della strada di provenienza) con conseguente irrilevanza dell’accertamento in concreto della velocità di quest’ultima.
Il conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile.
Fonte: (www.StudioCataldi.it)