Nel 2008 il Tribunale di Roma accolse la domanda di un paziente volta ad ottenere il risarcimento dei danni danni subiti per l’effetto della condotta dei medici della struttura che lo avevano curato. Nel condannare l’Ente al pagamento della somma liquidata al paziente a titolo di ristoro dei pregiudizi patiti, dichiaro’ tutte le compagnie assicurative chiamate in causa dalla convenuta, tenute a manlevare la responsabile – assicurata nei limiti previsti dalle rispettive polizze.
La Suprema Corte stabilisce il principio che :
Nel contratto di assicurazione della responsabilità civile la clausola che subordina l’operatività della copertura assicurativa alla circostanza che tanto il fatto illecito quanto la richiesta risarcitoria intervengano entro il periodo di efficacia del contratto o comunque entro determinati periodi di tempo previamente individuati (cosiddetta clausola claims made mista o impura) non è vessatoria; essa in presenza di determinate condizioni può tuttavia essere dichiarata nulla per difetto di meritevolezza ovvero laddove sia applicabile la disciplina di cui al decreto legislativo 206 del 2005 per il fatto di determinare, a carico del consumatore, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto.