1. Anche ildanno estetico e quello alla vita di relazione, alla vita sessuale, rientranonella nozione di danno biologico. E tanto è a dirsi non perché tali aspetti etali dimensioni della sfera personale non abbiano una propria autonomia e unapropria dignità ontologica, o perché non rilevino in diritto, ma perchédestinate ad una sintesi ex iure caratterizzata da una dimensione risarcitoria”funzionale” sostanzialmente unitaria. Nell’ampia categoria del dannonon patrimoniale si deve comprendere anche il danno morale.

2. La rottura,da parte di un terzo, di un dente destinato di lì a poco ad essere estirpato daldentista è certamente una “lesione medicalmente accertabile”, ma,sussunta nella sfera del rilevante giuridico (id est, del rilevanterisarcitorio), non è (non dovrebbe) essere anche lesione risarcibile, poichénessuna conseguenza dannosa (anzi..), sul piano della salute, appare nellaspecie legittimamente predicabile (la medesima considerazione potrebbesvolgersi nel caso di frattura di un arto destinato ad essere frantumato nelmedesimo modo dalmedicoortopediconell’ambito di una specifica terapia ossea che attende di lì a poco ildanneggiato).

Tribunale Napoli, sez. XI, 12/01/2016, sentenza n. 275

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

.. Crescenzo hacitati in giudizio dinanzi a questo Tribunale, le Assicurazioni Generali, inqualità di impresa designata alla liquidazione dei danni di competenza delF.G.V.S., al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti in seguito ad unsinistro verificatosi in data 8.9.2005 alle ore 22:30 circa, in Torre delGreco, Via E. De Nicola, direzione di marcia Via Marconi – Via B. Cozzolino,previa declaratoria di responsabilità in capo al conducente di un autocarro dipiccole dimensioni, rimasto sconosciuto per il sinistro de quo.

In particolareaffermava che, mentre percorreva a bordo del proprio motociclo la stradasuddetta non si accorgeva che essa era imbrattata, per una lunghezza di circa50 mt, da un notevole quantitativo di olio, fuoriuscito poco primadall’autocarro succitato.

Il conducentedi quest’ultimo, in particolare, dopo l’evento, si allontanava senza in alcunmodo segnalare la situazione di pericolo.

Continuaval’attore che, in conseguenza della caduta causata dalla perdita di olio delveicolo che lo aveva preceduto di qualche minuto,, riportava gravi lesionipersonali, per le quali veniva accompagnato presso l’Ospedale di Torre delGreco.

Si costituivala Generali Assicurazioni s.p.a. eccependo, l’improponibilità,l’inammissibilità e l’infondatezza della domanda.

Ammessa edespletata la prova per testi richiesta dalle parti e la ctu medica sullapersona del ricorrente, all’udienza dell’ 8.1.15, la prima celebrata dalloscrivente, veniva disposta una nuova CTU a causa della nullità della prima.

All’udienza del12.10.15 venivano precisate le conclusioni e la causa veniva riservata indecisione con la concessione dei termini ordinari di cui all’art. 190 c.p.c.

La domanda èfondata e pertanto deve essere accolta nei limiti di cui di seguito.

In viapreliminare va affermata la proponibilità della domanda attorea ai sensidell’art. 287 d.lgs. 209/05, essendo stata inoltrata, per conto del ricorrente,alla compagnia assicuratrice convenuta ed alla CONSAP idonea e tempestivalettera raccomandata di messa in mora (vedi copia delle racc. a.r. del 6.7.2007in atti nel fascicolo di parte attrice).

Sempre in viapregiudiziale va dichiarato tamquam non esset il disconoscimento dellaproduzione prodotta da parte attrice e quella prodotta in copia, in quanto eraonere della convenuta indicare specificamente ed analiticamente i documenti checontestava (cfr. ex pluribus Cass. n. 7775/14)..

In ordine alsinistro di cui è causa devono ritenersi confermate le circostanze indicatenell’atto introduttivo.

Invero dalledeposizioni, rese alle udienze del 16.2.2012 e 6.12.2012, dei testi La. ed Er.,sulla cui attendibilità non vi è motivo di dubitare, è emerso che il conducentedi un furgone, nelle circostanze di tempo e di luogo indicate nel ricorso,perdeva dell’olio e non si fermava al fine di segnalare il pericolo.

Poco doposopraggiungeva lo scooter condotto dal .., il quale indossava il casco almomento dell’impatto, e che, a causa dell’asfalto scivoloso, cadeva a terra.

I testi hannoanche precisato di non aver preso il numero di targa del furgone, il primoperché era alla guida di un altro motoveicolo e, pertanto, era intento a noncadere a terra, il secondo perché non ne aveva ravvisato il motivo, posto cheil motociclo condotto dall’attore era sopraggiunto in un momento successivo.

Subito dopo lacaduta il .. veniva poi trasportato all’Ospedale di Torre del Greco.

L’attore haanche provato di aver sporto querela contro ignoti (seppure la stessa non ècondizione di proponibilità dell’azione di risarcimento del danno esperita neiconfronti dell’impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime dellastrada: per ultimo cfr. Cass. n. 234343/2014), ma che il relativo procedimentopenale si è chiuso con l’archiviazione.

Nel caso dispecie, inoltre, non è possibile ritenere sussistente una condotta colposa delconducente ex art. 1227 c.c..

Inveroinnanzitutto l’attore indossava il casco e non è emerso che stesse procedendoad una velocità elevata.

In secondoluogo l’orario dell’evento (ore 22.30) e la circostanza che la strada fosse insalita impediscono di ritenere sussistente un atteggiamento colposo del i nellaproduzione dell’evento.

Si deve passarealla liquidazione dei danni.

.. Crescenzo hachiesto il risarcimento di tutti i danni subiti.

In punto didanno non patrimoniale, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sentenze n.26972 ss. del 2008), hanno definitivamente ricondotto a coerente unità ilcomposito universo dei danni risarcibili, non condividendo l’impostazione checonsiderava le singole voci – danno biologico, morale ed esistenziale – cometre voci autonome meritevoli ciascuna di una separata liquidazione.

Si è affermato,dunque, all’indomani della pronuncia delle Sezioni Unite 2008 che, dal momentoche il danno non patrimoniale ha natura unitaria, è corretto l’operato del giudicedi merito che liquidi il risarcimento del danno biologico in una sommaonnicomprensiva, posto che le varie voci di danno non patrimoniale elaboratedalla dottrina e dalla giurisprudenza (danno estetico, danno esistenziale,danno alla vita di relazione, ecc.) non costituiscono pregiudizi autonomamenterisarcibili, ma possono venire in considerazione solo in sede di adeguamentodel risarcimento al caso specifico, e sempre che il danneggiato abbia allegatoe dimostrato che il danno biologico o morale presenti aspetti molteplici eriflessi ulteriori rispetto a quelli tipici (Cass., sez. III, sent. n. 24864del 9 dicembre 2010).

In particolare,il danno biologico, secondo il recente orientamento giurisprudenziale (cfr.Cass. 31 maggio 2003, n. 8827; 31 maggio 2003, n. 8828 e C.Cost. 11 luglio 2003n. 233), deve essere inteso come temporanea o definitiva compromissione dellacomplessiva integrità psicofisica dell’individuo, suscettibile di esserpositivamente accertata sotto il profilomedico-legale, dalla quale sia derivato un peggioramento concreto dell’esistenzadel soggetto leso (in giurisprudenza cfr. tra le altre Cass. 9 dicembre 1994 n.10539; Cass. 28 novembre 1998 n. 12083; Cass. 10 marzo 1998 n. 2639) e trova lasua fonte di tutela nello stesso art. 2059 c.c..

Il dannobiologico si configura, pertanto, come tipico danno non patrimoniale. Taleassunto è sostanzialmente da condividere, in quanto nella nozione di”danno biologico” rientrano tutte quelle figure di danno nonreddituale e perciò non suscettibili di valutazione economica (ad es. danniestetici, alla vita di relazione, alla sfera sessuale), la cui liquidazioneviene fatta spesso attraverso criteri equitativi.

Pertanto ancheil danno estetico e quello alla vita di relazione, alla vita sessuale, lamentatodall’attore, rientrano nella nozione di danno biologico. E tanto è a dirsi nonperché tali aspetti e tali dimensioni della sfera personale non abbiano unapropria autonomia e una propria dignità ontologica, o perché non rilevino indiritto, ma perché destinate ad una sintesi ex iure caratterizzata da unadimensione risarcitoria “funzionale” sostanzialmente unitaria, siapur con le precisazioni che di qui a breve seguiranno.

Nell’ampiacategoria del danno non patrimoniale si deve comprendere anche il danno morale.

E’ statoaffermato che, in seguito alle pronunce del 2008, nell’ambito della categoriagenerale del danno non patrimoniale, la formula “danno morale” nonindividua un’autonoma sottocategoria di danno, ma descrive, tra i varipossibili pregiudizi non patrimoniali, un tipo di pregiudizio, costituito dallasofferenza soggettiva cagionata dal reato in sé considerata. Sofferenza la cuiintensità e durata nel tempo non assumono rilevanza ai fini dell’esistenza deldanno, ma solo della quantificazione del risarcimento.

Le più recentipronunce della Suprema Corte (Cass. civ., sez. III, n. 18641 del 12.09.2011;Cass. civ., sez. III, n. 20292 del 20.11.2012) sono tuttavia orientate nelsenso della piena autonomia del danno morale rispetto alle altre vocidescrittive di danno (e cioè in presenza o meno di un danno biologico o di undanno “relazionale”): “La modifica del 2009 delle tabelle deltribunale di Milano – che questa corte, con la sentenza 12408/011 (nellasostanza confermata dalla successiva pronuncia n. 14402/011) ha dichiaratoapplicabili, da parte dei giudici di merito, su tutto il territorio nazionalein realtà, non ha mai “cancellato” la fattispecie del danno moraleintesa come “voce” integrante la più ampia categoria del danno nonpatrimoniale: nè avrebbe potuto farlo senza violare un preciso indirizzolegislativo, manifestatosi in epoca successiva alle sentenze del 2008 di questesezioni unite, dal quale il giudice, di legittimità e non, non può in alcunmodo prescindere, in una disciplina (e in una armonia) di sistema che, nellagerarchia delle fonti del diritto, privilegia ancora la disposizione normativarispetto alla produzione giurisprudenziale. L’indirizzo di cui si discorre si èespressamente manifestato attraverso la emanazione di due successivi D.P.R. n.37 del 2009 e il n. 191 (rectius: 181) del 2009, in seno ai quali una specificadisposizione normativa (l’art. 5) ha inequivocamente resa manifesta la volontàdel legislatore di distinguere, morfologicamente prima ancora chefunzionalmente, all’indomani delle pronunce delle sezioni unite di questa corte(che, in realtà, ad una più attenta lettura, non hanno mai predicato unprincipio di diritto volto alla soppressione per assorbimento, ipso facto, deldanno morale nel danno biologico, avendo esse viceversa indicato al giudice delmerito soltanto la necessità di evitare, attraverso una rigorosa analisidell’evidenza probatoria, duplicazioni risarcitorie) tra la “voce” didanni c.d. biologico da un canto, e la “voce” di danno morale:dall’altro: si legge difatti alle lettere a) e b) del citato art. 5, nel primodei due provvedimenti normativi citati: – che “la percentuale di dannobiologico è determinata inbasealle tabelle delle menomazioni e relativi criteri di cui agli artt.138 e 139 del codice delle assicurazioni”; – che “la determinazionedella percentuale di danno morale viene effettuata, caso per caso, tenendoconto dell’entità della sofferenza e del turbamento dello stato d’animo, oltreche della lesione alla dignità della persona, connessi e in rapporto all’eventodannoso, in misura fino a un massimo di due terzi del valore percentuale deldanno biologico”.

E’ noto che lesezioni unite del 2008 ricondussero il danno esistenziale, così come quellomorale, in via di principio, a species descrittiva di danno inidonea di per séa costituirne autonoma categoria risarcitoria.

Parte dellagiurisprudenza successiva, tuttavia, ha “chiarito” il senso delleparole delle Sezioni Unite, affermando che in principio è stato affermato”nell’evidente e condivisibile intento di porre un ormai improcrastinabilelimite alla dilagante pan-risarcibilità di ogni possibile species dipregiudizio, benché priva del necessario referente costituzionale, e sancitocon specifico riferimento ad una fattispecie di danno biologico. Un principioche, al tempo stesso, affronta e risolve positivamente la questione dellarisarcibilità di tutte quelle situazioni soggettive costituzionalmente tutelate(diritti inviolabili o anche “solo” fondamentali, come l’art. 32della Costituzione definisce la salute) diversi dalla salute, e pur tuttaviaincise dalla condotta del danneggiante oltre quella soglia di tollerabilitàindotta da elementari principi di civile convivenza (come pure insegnato dallestesse sezioni unite).

Le sentenze del2008 offrono, in proposito, una implicita quanto non equivoca indicazione algiudice di merito nella parte della motivazione che discorre di centralitàdella persona e di integralità del risarcimento del valore uomo – così dettandoun vero e proprio statuto del danno non patrimoniale alla persona per il terzomillennio.

La stessa(meta)categoria del danno biologico fornisce a sua volta risposte al quesitocirca la “sopravvivenza” (…) del cd. danno esistenziale, se è verocome è vero che “esistenziale” è quel danno che, in caso di lesionedella stessa salute, si colloca e si dipana nella sfera dinamico relazionaledel soggetto, come conseguenza, sì, ma autonoma, della lesione medicalmenteaccertabile. Prova ne sia che un danno biologico propriamente considerato – undanno, cioè, considerato non sotto il profilo eventista, ma consequenzialista -non sarebbe legittimamente configurabile (sul piano risarcitorio, nonontologico) tutte le volte che la lesione (danno evento) non abbia procuratoconseguenze dannose risarcibili al soggetto.

La rottura, daparte di un terzo, di un dente destinato di lì a poco ad essere estirpato dal(costoso) dentista è certamente una “lesione medicalmenteaccertabile”, ma, sussunta nella sfera del rilevante giuridico (id est,del rilevante risarcitorio), non è (non dovrebbe) essere anche lesionerisarcibile, poiché nessuna conseguenza dannosa (anzi..), sul piano dellasalute, appare nella specie legittimamente predicabile (la medesimaconsiderazione potrebbe svolgersi nel caso di frattura di un arto destinato adessere frantumato nel medesimo modo dalmedicoortopedico nell’ambito di una specifica terapia ossea che attende dilì a poco il danneggiato).

La mancanza di”danno” (conseguenza dannosa) biologico, in tali casi, non esclude,peraltro, in astratto, la configurabilità di un danno morale soggettivo (dasofferenza interiore) e di un possibile danno “dinamico-relazionale”,sia pur circoscritto nel tempo. Queste considerazioni confermano la bontà diuna lettura delle sentenze delle sezioni unite del 2008 condotta, prima ancorache secondo una logica interpretativa di tipo formale-deduttivo, attraverso unaermeneutica di tipo induttivo che, dopo aver identificato l’indispensabilesituazione soggettiva protetta a livello costituzionale (il rapporto familiaree parentale, l’onore, la reputazione, la libertà religiosa, il diritto diautodeterminazione al trattamento sanitario, quello all’ambiente, il diritto dilibera espressione del proprio pensiero, il diritto di difesa, il diritto diassociazione e di libertà religiosa ecc.), consenta poi al giudice del meritouna rigorosa analisi ed una conseguentemente rigorosa valutazione tantodell’aspetto interiore del danno (la sofferenza morale) quanto del suo impattomodificativo in pejus con la vita quotidiana (il danno esistenziale)”(Cass. 20292/2012. Nello stesso senso: Cass. nn. 22909/2012, 231/2013,9770/2013).

Ciò posto, laCTU svolta dal dott. Ca.Ca., le cui conclusioni si condividono integralmente,ha accertato che in seguito alla lesione subita l’8.9.2005 il .. ha riportato:”Frattura III medio diafisario femore destro”, con un danno biologicodel 10%. Fatto riferimento alle cd. tabelle Milanesi (posto che il dannobiologico è superiore al 9%), sono presenti postumi invalidanti permanenti, perun danno biologico quantificabile nel 10%, una I.T.T. della durata di 45 gg.,una I.T.P. al valore medio del 50% della durata di 75 gg., ed infine una I.T.P.al valore del 25% della durata di 75 gg..

Può, quindi,essere riconosciuto al che al momento del sinistro aveva 18 anni, l’importo dieuro 34.977,00 (25.257,00+4.320,00+3.600,00+1.800,00), a titolo di danno nonpatrimoniale, così determinato inbasealle cd. Tabelle Milanesi 2014:

danno dainvalidità permanente derivante dalle conseguenze patite in occasione delsinistro che può essere liquidato in euro 25.257,00;

danno dainvalidità temporanea assoluta, valutato dal CTU in gg. 45, derivante dalleconseguenze patite in occasione del sinistro che può essere liquidato in euro4.320,00;

danno dainvalidità temporanea parziale, valutato dal CTU in gg. 75, al valore medio del50%, può essere liquidato in complessivi euro 3.600,00;

danno dainvalidità temporanea parziale, valutato dal CTU in gg. 75, al valore medio del25%, può essere liquidato in complessivi euro 1.800,00.

Nel corso delgiudizio non sono poi emersi elementi tali da indurre il giudicante ad unaliquidazione maggiore inbasead una più elevata personalizzazione.

Deve dunqueessere complessivamente riconosciuto a titolo di liquidazione del danno nonpatrimoniale la somma di euro 34.977,00 determinata all’attualità, oltreinteressi come tra poco saranno indicati.

Sono rimastedel tutto sprovviste di prova le richieste di risarcimento di cd. perdita dichance o di cd. danno esistenziale, a prescindere dalla sua ontologica edautonoma ammissibilità.

Per quantoconcerne i danni patrimoniali, vanno risarcite solo le spese medichedocumentate, pari ad E 75,00 (al]. 23 parte attrice).

Non possonoliquidarsi le spese per la CTP, in quanto agli atti vi è solo una fattura e nonvi è alcuna prova che la stessa sia stata pagata.

In conclusione,all’attore spetta pertanto, a titolo di risarcimento dei danni patiti a causadel sinistro, la complessiva somma di euro 35.052,00 (=34.977,00 + 75,00). Sutale somma sono stati chiesti interessi e rivalutazione.

In ordine allaseconda, la liquidazione è già avvenuta all’attualità.

Spettaviceversa all’attore anche il ristoro del danno da ritardato pagamento dellesomme di danaro dovute a titolo risarcitorio (cfr. Cass. SS.UU. n. 1712/1995).

Il Tribunaleritiene di liquidare il danno in parola in via equitativa, riconoscendo gliinteressi legali sulla somma di E 29.984,60 (trattasi dell’importo riconosciutoin sentenza espresso in valuta dell’epoca del sinistro; coeff. Istat – IndiceF.O.I. applicato per effettuare la devalutazione: 0,855), e quindi, suquest’ultima somma come progressivamente rivalutata, di anno in anno, ognisuccessivo 8 settembre, secondo la variazione dell’indice dei prezzi al consumoper le famiglie degli operai ed impiegati accertata dall’I.S.T.A.T., fino alladata della presente decisione. Sull’importo finale come sopra riconosciuto, E35.052,00 (che si converte in debiti di valuta) maggiorato degli interessicompensativi maturati, saranno dovuti i normali interessi legali ex art. 1282c.c fino all’effettivo soddisfo.

In ordine poialle spese stragiudiziali sostenute dalla difesa del .. e da quest’ultimoaccettate, occorre dire innanzitutto che non vi è alcuna prova circa ilpagamento effettuato da parte dell’attore (anche nei confronti del perito diparte).

In secondoluogo, le spese sostenute da una parte nella fase stragiudiziale integranodelle spese, sub specie di danno emergente, che vanno liquidate se necessarie ese già avanzate al momento dell’invio della raccomandata alla compagniaassicurativa per informarla del sinistro avvenuto.

Come chiaritodi recente dalla S.C.: “la risarcibilità o meno del danno (di qualsiasidanno) dipende dalla sua natura giuridica, non dal suo contenuto economico. Orbene,in tema di danni consistiti in spese erogate a professionisti di cui ildanneggiato si sia avvalso per ottenere il risarcimento del danno, quel cherileva ai fini della risarcibilità è unicamente la sussistenza di un valido ediretto nesso causale tra il sinistro e la spesa.

Dunque le speseconsistite in compensi professionali saranno risarcibili o meno non già inbasealla veste del percettore (sì almedicolegale, no all’avvocato), ma inbasealla loro effettiva necessità: dovrà perciò ritenersi semprerisarcibile la spesa per compensare un legale, quando il sinistro presentavaparticolari problemi giuridici, ovvero quando la vittima non ha ricevuto ladovuta assistenza, D.P.R. n. 254 del 2006, ex art. 9, comma 1, dal proprioassicuratore. Per contra, sarà sempre irrisarcibile la spesa per compensiall’avvocato, quando la gestione del sinistro non presentava alcuna difficoltà,i danni da esso derivati erano modestissimi, e l’assicuratore aveva prontamenteofferto la dovuta assistenza al danneggiato. Quindi il problema delle speselegali va correttamente posto in termini di “causalità”, ex art. 1223c.c., e non di “risarcibilità”. Da ciò consegue, ovviamente, che ilD.P.R. n. 254 del 2006, art. 9, comma 2, se inteso nel senso che esso vietatout court la risarcibilità del danno consistito nell’erogazione di speselegali, deve essere ritenuto nullo per contrasto con l’art. 24 Cost., e vadisapplicato”

“L’art.145 del codice delle assicurazioni statuisce che la richiesta di risarcimentodeve essere inoltrata, in fattispecie di soli danni alle cose, almeno 60 giorniprima dell’azione. La richiesta deve essere proposta nei termini di cuiall’art. 148 cod. ass.. Ciò, a pena di improponibilità della domanda. Ciòsignifica che se tale richiesta non contenga tutte le voci di danno, ma neescluda qualcuna, la domanda è improponibile limitatamente a tale voce esclusadalla richiesta. Peraltro, l’improponibilità della domanda è rilevabile anched’ufficio e il predetto onere, imposto al danneggiato di richiedere ilrisarcimento almeno 60 giorni prima di proporre relativo giudizio, costituiscecondizione di improponibilità della domanda risarcitoria la cui carenza èrilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, trattandosi di materiasottratta alla disponibilità delle parti (Cass. civ., Sez. III, 06/03/2012, n.3449).

Ne conseguel’accoglimento anche del secondo motivo in quanto non è l’assicuratore tenuto acompulsare il danneggiato in merito ad eventuali spese legali stragiudizialinecessarie nel caso concreto, ma deve essere questi che ne faccia richiesta exart. 145 c. ass. (Cass. civ. Sez. III, Sent., 29-05-2015, n. 11154).

Nel caso inesame, la fattispecie non presentava particolari complessità, le spesestragiudiziali erano in parte non necessarie (in relazione all’acquisizione delfascicolo del giudizio penale: cfr. Cass. n. 234343/2014 cit.) e non sono statechieste alla compagnia assicurativa nella fase antecedente il giudizio.

Alla streguadelle esposte considerazioni, pertanto, la Generali Ass.ni s.p.a. deve esserecondannata al pagamento, in favore dell’attore, della somma di euro 35.052,00,oltre interessi come sopra determinati.

Per quantoconcerne le spese di lite, l’accoglimento solo di alcune domande integraun’ipotesi di soccombenza reciproca parziale che giustifica la compensazionedelle spese di lite nella misura del 25%; per quanto concerne il residuo 75% lespese di lite seguono la soccombenza, e sono liquidate in baseai parametri introdotti dal DM 55/14, ex art. 28 – eliminati e/oridotti anche ex art. 92, 1° comma c.p.c., rispetto alla nota spese depositata,gli importi dovuti e/o determinati in misura eccessiva rispetto alle questionitrattate ed all’attività effettivamente non svolta e documentata, ed alcorretto scaglione di riferimento (non quello da E 52.000,00 a E 260.000,00indicato dall’attore).

Le spese diC.T.U. si pongono, nei rapporti interni, definitamente a carico della GeneraliAss.ni s.p.a. (Cass. n. 25179/2013).

·PQM

P.Q.M.

Il Tribunale diNapoli, undicesima sezione civile, in composizione monocratica, definitivamentepronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesaogni altra istanza ed eccezione, così provvede:

a) accogliendoper quanto di ragione la domanda, condanna la Generali Assicurazioni s.p.a., inpersona del legale rappresentante pro tempore, quale impresa designata allaliquidazione dei danni di competenza del F.G.V.S., al pagamento, in favore di.. Crescenzo, della complessiva somma di E 35.052,00, oltre interessicompensativi nella misura legale dal momento del sinistro, 8.9.2005, sulpredetto importo svalutato a detta epoca e cioè su E 29.984,60, ed, inoltre, sutale somma progressivamente rivalutata, di anno in anno, ogni successivo 8settembre, secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie dioperai ed impiegati, dal sinistro fino alla pubblicazione della presentesentenza, oltre interessi legali sulla somma come sopra riconosciuta di E35.052,00, maggiorata degli interessi compensativi maturati, dalla data dipubblicazione sino al soddisfo;

b) rigetta lealtre domande;

c) condanna laGenerali Assicurazioni s.p.a., in persona del legale rappresentante protempore, quale impresa designata alla liquidazione dei danni di competenza delF.G.V.S., al pagamento in favore dell’Avv. Liguori Michele, procuratoredichiaratosi antistatario di .. Crescenzo, delle spese di lite che, giàcompensate per il 25%, qui si liquidano per il rimanente 75% in complessivieuro 5.740,00, di cui euro 300,00 per spese, euro 5.440,00 per onorari, oltreCPA ed IVA come per legge nonché rimb. spese forf. (nella misura del 15% delcompenso);

d) le spese diCTU, ferma restando la solidarietà passiva di tutte le parti nei confronti delconsulente, si pongono nei rapporti interni tra le parti in causa a caricoesclusivo della convenuta.

Così deciso inNapoli, in data 7 gennaio 2016

Depositata incancelleria il 12/01/2016.