I rapporti cd. “convenzionali” intercorrenti tra i medici di medicina generale e gli enti sanitari, disciplinati da accordi collettivi, hanno indubbiamente la natura privatistica di rapporti di prestazione d’opera professionale, svolta con carattere di parasubordinazione. L’amministrazione, in tali rapporti, agisce come soggetto di diritto comune, nell’ambito esclusivo del diritto privato, assumendo nei confronti del professionista diritti ed obblighi, senza poter incidere unilateralmente sulle situazioni giuridiche soggettive di quest’ultimo in quanto priva di poteri autoritativi. Tale configurazione, peraltro, concerne specificamente il solo rapporto di lavoro, nel suo profilo sinallagmatico delle prestazioni e delle controprestazioni reciproche, come delimitate dalla convenzione sottoscritta dalle parti.
Ne consegue che nella fattispecie in esame, nella quale in sostanza i medici ricorrenti chiedono che venga mantenuta l’erogazione a loro favore di indennità previste contrattualmente, la giurisdizione appartiene al giudice dei diritti, cioè all’A.G.O.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 382 del 2017, proposto da:
…….
contro
Regione Basilicata, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Maddalena Bruno, con domicilio eletto presso il suo studio in Potenza, via Verrastro, 4;
Comitato Regionale ex art. 24 A.C.N., in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;
Azienda Sanitaria Locale di Potenza (ASP), in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;
Azienda Sanitaria Locale Matera (ASM), in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;
Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente pro tempore,rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Potenza, via XVIII Agosto, 46;
per l’annullamento
1) della Deliberazione della Giunta della Regione Basilicata n° 347 del 3 Maggio 2017, avente ad oggetto “D.G.R. n. 331/2008. Accordo Integrativo Regionale (AIR) per la medicina generale. Adempimenti.”;
2) e ove occorra di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale ancorché non conosciuto, anche se anteriore, concomitante o successivo, compresi la nota del 24 aprile 2017 del Dirigente dell’ Ufficio Autorizzazione, Accreditamento e Medicina Convenzionata e l’invito a dedurre VERT. n. 643/16/GAR del 3 aprile 2017 della Procura Regionale della Corte dei conti della Basilicata;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Basilicata e della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 settembre 2017 il dott. Giuseppe Caruso e uditi per le parti i difensori Donato Cicenia, Maddalena Bruno e Domenico Mutino;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con atto notificato il 30 giugno 2017 e depositato il 27 luglio 2017, il dott. S. – unitamente ad altri 27 medici convenzionati con il S.S.N., in epigrafe specificati – impugna la deliberazione della Giunta Regionale della Basilicata n. 347 del 3 maggio 2017, avente ad oggetto: “D.G.R. n. 331/2008. Accordo Integrativo Regionale (AIR) per la medicina generale. Adempimenti.”, nonché, ove occorra, la nota in data 24 aprile 2017 del Dirigente dell’Ufficio Autorizzazione, Accreditamento e Medicina Convenzionata e l’invito a dedurre VERT. n. 643/16/GAR del 3 aprile 2017 della Procura Regionale della Corte dei conti della Basilicata.
I ricorrenti fanno presente che con la predetta deliberazione è stata disposta la sospensione dell’efficacia delle disposizioni di cui all’art. 35, comma 1, dell’Accordo Integrativo Regionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, approvato con precedente deliberazione della Giunta medesima n. 331/2008, per quanto riguarda taluni compensi orari aggiuntivi (indennità di rischio, indennità di usura auto e indennità di assistenza pediatrica).
La sospensione dell’erogazione di dette indennità trae origine dall’asserita illegittimità della disposizione contrattuale che le prevede, sostenuta dalla Procura Regionale della Corte dei conti della Basilicata, nell’ambito della vertenza n. 643/16/GAR.
I ricorrenti deducono la piena legittimità della disposizione contrattuale in questione e contestano, sotto più profili, l’unilaterale decisione dell’amministrazione regionale di sospendere il pagamento delle indennità dalla stessa previste, concludendo per l’accoglimento del gravame.
La Regione Basilicata si è costituita in giudizio ed ha sostenuto la legittimità del proprio operato, chiedendo la reiezione del ricorso.
Anche la Presidenza del Consiglio dei Ministri si è costituita in giudizio, chiedendo il rigetto del gravame.
La causa è stata assunta in decisione – previo avviso alle parti dell’esistenza di dubbi sulla giurisdizione e della possibilità di adozione di una sentenza in forma semplificata, ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm. – nella camera di consiglio del 13 settembre 2017.
Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione.
Esso è proposto da medici convenzionati con il S.S.N. beneficiari di indennità previste da un accordo integrativo regionale, del quale contestano la disposta “sospensione”, in parte qua.
I ricorrenti sostengono, in definitiva, l’intangibilità dell’accordo integrativo per iniziativa unilaterale dell’amministrazione regionale.
Il collegio osserva che i rapporti cd. “convenzionali” intercorrenti tra i medici di medicina generale e gli enti sanitari, disciplinati da accordi collettivi, hanno indubbiamente la natura privatistica di rapporti di prestazione d’opera professionale, svolta con carattere di parasubordinazione. L’amministrazione, in tali rapporti, agisce come soggetto di diritto comune, nell’ambito esclusivo del diritto privato, assumendo nei confronti del professionista diritti ed obblighi, senza poter incidere unilateralmente sulle situazioni giuridiche soggettive di quest’ultimo in quanto priva di poteri autoritativi. Tale configurazione, peraltro, concerne specificamente il solo rapporto di lavoro, nel suo profilo sinallagmatico delle prestazioni e delle controprestazioni reciproche, come delimitate dalla convenzione sottoscritta dalle parti. Ne consegue che nella fattispecie in esame, nella quale in sostanza i medici ricorrenti chiedono che venga mantenuta l’erogazione a loro favore di indennità previste contrattualmente, la giurisdizione appartiene al giudice dei diritti, cioè all’A.G.O. (v. Cass., SS.UU., 7 gennaio 2014, n. 67; Cass., SS.UU., 2 aprile 2007, n. 8087; C.S., III, 6 febbraio 2015, n. 611; C.S., V, 7 novembre 2007, n. 5772).
In relazione a quanto precede, il ricorso in esame va dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, rientrando la controversia in quella dell’A.G.O.
Sussistono i presupposti di legge per l’integrale compensazione tra le parti delle spese di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Potenza nella camera di consiglio del giorno 13 settembre 2017 con l’intervento dei magistrati:
Giuseppe Caruso, Presidente, Estensore
Pasquale Mastrantuono, Consigliere
Benedetto Nappi, Primo Referendario
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
Giuseppe Caruso