Osserva la Corte che il D.M. 30 gennaio 1998 aveva individuato le discipline equipollenti al fine dell’accesso al ruolo dirigenziale del personale sanitario del Servizio sanitario nazionale. Al punto 2) della tabella allegata al menzionato decreto, tabella relativa all’area della chirurgia e delle specialità chirurgiche, la chirurgia oncologica era stata considerata equipollente alla chirurgia generale, specializzazione specificamente prevista dall’art. 5 Direttiva 75/362/CEE. Ne consegue che motivi di coerenza dell’ordinamento impongono di ritenere che la frequenza del corso di specializzazione in chirurgia oncologica dà diritto alla corresponsione dell’adeguata remunerazione prevista dalla normativa eurounitaria.
Conseguentemente gli atti interruttivi della prescrizione posti in essere nei confronti di un Ministero incompetente sono validi ed efficaci anche nei confronti del Ministero competente (Cass. sez. un. 19 gennaio 1970 n.100), per cui, per quel che qui interessa, l’atto di messa in mora nei confronti del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Scientifica ha valenza anche nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, legittimata passiva, come in prosieguo esplicato.
Corte appello Roma sez. I, 14/01/2019, (ud. 23/07/2018, dep. 14/01/2019), n.205
omissis
MOTIVI DELLA DECISIONE
La motivazione della presente sentenza viene redatta ai sensi dell’art. 132 comma 1 n. 4) c.p.c., quale novellato dall’art. 45 comma 17 legge 18 giugno 2009 n. 69.
Oggetto del presente giudizio è l’appello proposto da Pi. Pe., con atto di citazione notificato ai sensi della legge 27 gennaio 1994 n.53 con atto spedito in data 10 maggio 2016 alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Scientifica, al Ministero della Salute ed al Ministero dell’Economia e delle Finanze, e ricevuto, il 12 maggio 2016 dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Scientifica, il 13 maggio 2016 dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e dal Ministero della Salute ed il 16 maggio 2016 dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, avverso la sentenza n.23738/2015 del Tribunale di Roma, depositata il 25 novembre 2015, con cui era stato così statuito:
il Giudice unico del Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) rigetta la domanda attorea;
b) dispone l’integrale compensazione delle spese tra le parti.
Osserva preliminarmente la Corte che la pretesa azionata in primo grado da Pi. Pe. era relativa alla corresponsione di un’adeguata remunerazione in favore del medico specializzando, che aveva frequentato il corso di specializzazione in chirurgia oncologica, remunerazione prevista dalla normativa comunitaria.
Quanto al gravame proposto, con il primo motivo si deduce che il Giudice di primo grado aveva respinto la domanda, osservando che il corso di specializzazione frequentato dall’appellante non rientrava tra quelli indicati negli artt. 5 e 7 Direttiva CEE/75/362. Detto Giudice non aveva accolto la prospettazione attorea, secondo la quale detto corso era equipollente a quello di chirurgia generale, indicato nell’art. 5 comma 3 cit. Direttiva. L’assunto del Tribunale di Roma non è condivisibile. In primo luogo l’elenco dei corsi di specializzazione contenuto nella Direttiva non è tassativo. In secondo luogo il D.M. 30 gennaio 1998 aveva equiparato il corso di specializzazione in chirurgia oncologica a quello di chirurgia generale.
Il motivo è fondato ed assorbente di ogni altra censura.
Osserva la Corte che il D.M. 30 gennaio 1998 aveva individuato le discipline equipollenti al fine dell’accesso al ruolo dirigenziale del personale sanitario del Servizio sanitario nazionale. Al punto 2) della tabella allegata al menzionato decreto, tabella relativa all’area della chirurgia e delle specialità chirurgiche, la chirurgia oncologica era stata considerata equipollente alla chirurgia generale, specializzazione specificamente prevista dall’art. 5 Direttiva 75/362/CEE. Ne consegue che motivi di coerenza dell’ordinamento impongono di ritenere che la frequenza del corso di specializzazione in chirurgia oncologica dà diritto alla corresponsione dell’adeguata remunerazione prevista dalla normativa eurounitaria.
Al riguardo il Supremo Collegio ha affermato che, nel caso di omessa o tardiva trasposizione da parte del legislatore italiano nel termine prescritto delle direttive comunitarie, nella specie le direttive C.E.E. 75/362 e 82/76/, non autoesecutive, Direttive in tema di retribuzione della formazione dei medici specializzandi, sorge, conformemente ai principi più volte affermati dalla Corte di Giustizia delle Comunità Europee, il diritto degli interessati al risarcimento dei danni, che va ricondotto, anche a prescindere dall’esistenza di uno specifico intervento legislativo accompagnato da una previsione risarcitoria, allo schema della responsabilità per inadempimento dell’obbligazione ex lege dello Stato, di natura indennitaria per attività non antigiuridica, dovendosi ritenere che la condotta dello Stato inadempiente sia suscettibile di essere qualificata come antigiuridica nell’ordinamento comunitario, ma non anche alla stregua dell’ordinamento interno. Ne consegue che il relativo risarcimento, avente natura di credito di valore, non è subordinato alla sussistenza del dolo o della colpa e deve essere determinato, con i mezzi offerti dall’ordinamento interno, in modo da assicurare al danneggiato un’idonea compensazione della perdita subita in ragione del ritardo oggettivamente apprezzabile (Cass. sez. un. 12 aprile 2009 n.9147).
Quanto all’eccezione di prescrizione, reiterata in questa grado dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, va rilevato che il Supremo Collegio ha affermato che, nel caso di omessa o tardiva trasposizione da parte del legislatore italiano nel termine prescritto delle direttive comunitarie, nella specie le direttive CEE 75/362 e 82/76/, non autoesecutive, Direttive in tema di retribuzione della formazione dei medici specializzandi, sorge, conformemente ai principi più volte affermati dalla Corte di Giustizia delle Comunità Europee, il diritto degli interessati al risarcimento dei danni, che va ricondotto, anche a prescindere dall’esistenza di uno specifico intervento legislativo accompagnato da una previsione risarcitoria, allo schema della responsabilità per inadempimento dell’obbligazione ex lege dello Stato, di natura indennitaria per attività non antigiuridica, dovendosi ritenere che la condotta dello Stato inadempiente sia suscettibile di essere qualificata come antigiuridica nell’ordinamento comunitario, ma non anche alla stregua dell’ordinamento interno. Ne consegue che il relativo risarcimento, avente natura di credito di valore, non è subordinato alla sussistenza del dolo o della colpa e deve essere determinato, con i mezzi offerti dall’ordinamento interno, in modo da assicurare al danneggiato un’idonea compensazione della perdita subita in ragione del ritardo oggettivamente apprezzabile, restando assoggettata la pretesa risarcitoria, in quanto diretta all’adempimento di un’obbligazione ex lege, riconducibile all’area della responsabilità contrattuale, all’ordinario termine decennale di prescrizione (Cass. sez. un. 12 aprile 2009 n.9147). Quanto poi alla decorrenza di tale termine, il Supremo Collegio ha affermato che lo stesso decorre dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore della legge 19 ottobre 1999 n.370 (Cass. sez. I 31 agosto 2011 n.17868).
Inoltre alcuna incidenza può avere al riguardo la sopravvenuta disposizione di cui all’art. 4 comma 43 legge 12 novembre 2011 n.183, invocata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, trattandosi di norma che, in difetto di espressa previsione, non può che spiegare la sua efficacia rispetto a fatti verificatisi successivamente alla sua entrata in vigore il 1° gennaio 2012 (Cass. sez. III 9 febbraio 2012 n.1917).
Nel caso in esame il corso di specializzazione era stato frequentato da Pi. Pe. dall’anno accademico 1983-84 all’anno accademico 1986-87, pertanto prima dell’entrata in vigore della menzionata legge 183/2011. Inoltre la decorrenza del termine prescrizionale era stata interrotta, dapprima con la nota del 23 luglio 2003, ricevuta dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Scientifica il successivo 28 luglio 2003, e quindi dalla notificazione dell’atto di citazione in primo grado, eseguita nel 2012.
Per quanto concerne, in particolare, la richiesta formulata nei confronti del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Scientifica, va rilevato che, secondo una pronuncia, pur risalente, del Supremo Collegio e condivisa da questa Corte, lo Stato come Pubblica Amministrazione, pur nella pluralità dei suoi organi destinati all’attuazione concreta dei vari fini statuali, si presenta quale persona giuridica unica.
Conseguentemente gli atti interruttivi della prescrizione posti in essere nei confronti di un Ministero incompetente sono validi ed efficaci anche nei confronti del Ministero competente (Cass. sez. un. 19 gennaio 1970 n.100), per cui, per quel che qui interessa, l’atto di messa in mora nei confronti del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Scientifica ha valenza anche nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, legittimata passiva, come in prosieguo esplicato.
Osserva poi la Corte che, dalla documentazione prodotta e dalla prospettazione della parte, quanto alla durata del corso, non specificamente contestata ex adverso, risulta che Pi. Pe. aveva frequentato il corso di specializzazione in chirurgia oncologica della durata di quattro anni, dal 1983-84 al 1986-87. Quanto poi alla circostanza che l’appellante non avesse prestato alcuna attività lavorativa remunerata durante la frequenza del corso di specializzazione, si osserva che, trattandosi di un’ipotesi di non facere, non sussiste alcun onere probatorio a suo carico, ma piuttosto era comunque onere della controparte, provare il facere del menzionato appellante.
In relazione poi alla liquidazione del danno il Supremo Collegio ha affermato che detta liquidazione non può che avvenire sul piano equitativo, secondo canoni di parità di trattamento per situazioni analoghe, dovendo utilizzarsi come parametro di riferimento le indicazioni contenute nella legge 19 ottobre 1999 n.370, con cui lo Stato ha proceduto ad un sostanziale atto di adempimento parziale soggettivo nei confronti di tutte le categorie astratte in relazione alle quali, dopo il 31 dicembre 1982, si erano potute verificare le condizioni fattuali idonee all’acquisizione dei diritti previsti dalle Direttive comunitarie, non considerate nel D.Lgs. 8 agosto 1991 n.257 (Cass. sez. I 9 novembre 2011 n.23275). Ancor più recentemente il Supremo Collegio ha affermato che la previsione di cui all’art. 11 legge 19 ottobre 1999 n.370, che ha riconosciuto il diritto al risarcimento del danno da inadempimento della direttiva 82/76/CEE, riassuntiva delle direttive 75/362/CEE e 76/362/CEE, diritto insorto in favore dei soggetti che avevano seguito corsi di specializzazione medica iniziati negli anni dal 1° gennaio 1983 all’anno accademico 1990-1991, in condizioni tali che, se detta direttiva fosse stata attuata, avrebbero acquisito i diritti da essa previsti, è applicabile anche agli specializzandi che, avendo iniziato il corso anteriormente all’anno accademico 1990-1991, lo abbiano proseguito in epoca successiva, non applicandosi nei loro confronti la disciplina di cui all’art. 6 del D.Lgs. 8 agosto 1991 n.257 del 1991, in forza dell’esclusione stabilita dall’art. 8 comma 2 medesimo decreto (ordinanza Cass. sez. III 31 maggio 2018 n.13759).
Sempre il Supremo Collegio ha poi anche affermato che, quanto al risarcimento dei danni per la mancata tempestiva trasposizione delle Direttiva comunitarie 75/362/CEE e 82/76/CEE in favore dei medici frequentanti le scuole di specializzazione in epoca anteriore all’anno 1991, deve ritenersi che il legislatore, dettando l’art. 11 cit. legge 370/1999, con la quale ha proceduto ad un sostanziale atto di adempimento parziale soggettivo delle citate direttive, abbia palesato una precisa quantificazione dell’obbligo risarcitorio da parte dello Stato, valevole anche nei confronti di coloro i quali non erano ricompresi nel citato articolo. A seguito di tale esatta determinazione monetaria alla precedente obbligazione risarcitoria per mancata attuazione delle direttive si è sostituita un’obbligazione avente natura di debito di valuta, rispetto alla quale, secondo le regole generali di cui agli artt. 1219 e 1224 c.c., gli interessi legali possono essere riconosciuti solo dall’eventuale messa in mora o, in difetto, dalla notificazione della domanda giudiziale (Cass. sez. III 9 febbraio 2012 n.1917).
Rilevato che l’art. 11 legge 19 ottobre 1999 n.370 prevedeva che ai destinatari della normativa medesima spettasse £.13.000.000 annue, senza alcun interesse legale e rivalutazione monetaria, e tenuto conto dei richiamati principi affermati dal Supremo Collegio, compete all’appellante Pi. Pe., che aveva frequentato un corso di specializzazione della durata di quattro anni, la somma complessiva risultante dal seguente computo:
£.(13.000.000×4) = £.52.000.000 = E 26.855,75, oltre agli interessi legali a decorrere dal 28 luglio 2003, data della ricezione, da parte del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Scientifica, della richiesta formulata nei confronti di tale Ministero.
Quanto alla legittimazione passiva si osserva poi che, sulla base del principio enunciato nella richiamata sentenza Cass. sez. un. 9147/2009, va individuata, quale legittimata passiva, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in quanto organo dello Stato-persona giuridica, a cui, nell’ordinamento comunitario, viene imputato l’inadempimento per la tardiva attuazione di una Direttiva.
L’appello è pertanto fondato.
Conseguentemente, in riforma parziale dell’ordinanza impugnata, che va confermata quanto alla pronuncia relativa alle spese del grado, la Presidenza del Consiglio dei Ministri va condannata al pagamento, in favore di Pi. Pe., della somma di E 26.855,75, oltre agli interessi legali a decorrere dal 28 luglio 2003.
Attesa la circostanza che la domanda è stata accolta per la ritenuta equipollenza del corso di specializzazione frequentato da Pi. Pe., fondata sulla previsione del D.M. 30 gennaio 1998, questione in ordine alla quale non vi è alcuna consolidata giurisprudenza, neppur di merito, le spese processuali del presente grado di giudizio vanno compensate, confermandosi altresì quanto statuito al riguardo nella sentenza impugnata.
P.Q.M.
A) In riforma parziale della sentenza impugnata, n.23738/2015 del Tribunale di Roma, condanna la Presidenza del Consiglio dei Ministri al pagamento, in favore di Pi. Pe., della somma di E 26.855,75, oltre agli interessi legali a decorrere dal 28 luglio 2013;
B) dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali del presente grado di giudizio.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 23 luglio 2018.
Depositata in Cancelleria il 14/01/2019