In tema di guida in stato di ebbrezza, sussiste l’obbligo di previo avviso al conducente coinvolto in un incidente stradale di farsi assistere da un difensore di fiducia, ai sensi dell’art. 356 c.p.p. e 114 disp.att. c.p.p. in relazione al prelievo ematico presso una struttura sanitaria finalizzato all’accertamento del tasso alcolemico, qualora l’esecuzione di tale prelievo non avvenga nell’ambito degli ordinari protocolli sanitari, ma sia autonomamente richiesta dalla polizia giudiziaria”
Corte d’Appello Cagliari Sez. I, Sent., 06-06-2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D’APPELLO DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE PENALE
Composta dai Signori
Dott. Antonio Onni – Presidente
Dott. Alessandro Castello – Consigliere
Dott.ssa Claudia Belelli – Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa contro
T.M., nato a I. il (…)
Libero-assente
Prescrizione: prescritto
APPELLANTE
Avverso la sentenza in data 29 giugno 2016 del Tribunale di Cagliari in composizione monocratica con la quale ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di T.M. in ordine al reato al medesimo ascritto in quanto estinto per prescrizione
Data per letta, su accordo delle parti, la relazione del Cons. Dott.ssa Claudia Belelli;
sentiti il P.G. ed il difensore nelle rispettive
Svolgimento del processo
Con sentenza pronunciata il 29 giugno 2016 il Tribunale di Cagliari in composizione monocratica giudicava T.M. in ordine alla “contravvenzione di cui all’art. 186, comma 2 lettera c) 2 bis e 2 sexies del C.d.S. 2 per aver guidato, in ora compresa tra le 22.00 e le 07.00, il veicolo BMW316T1 targato (…) in stato di ebbrezza in conseguenza dell’uso di bevande alcoliche accertato tramite prelievo dei liquidi ematici e biologici presso l’Ospedale S. Barbara di Iglesias con esito etanolo siero pari a 1,61 g/l, con l’aggravante di aver provocato un incidente stradale. In Iglesias (CI) il 26/06/2011 alle ore 6,30”
In esito alla compiuta attività istruttoria il Tribunale dichiarava non doversi procedere nei confronti dell’imputato per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione, maturata – in assenza di periodi di sospensione – alta data del 25.6.2016.
Il primo giudice osservava che. seppure dall’istruttoria dibattimentale fossero emersi elementi idonei a sollevare il principio di dubbio circa la penale responsabilità dell’imputato in ordine al reato contestatogli, con particolare riferimento alla eccepita irregolarità delle modalità di rilevazione del tasso alcolemico, tuttavia in difetto di evidenza che l’imputato non avesse commesso il fatto o di insussistenza di quest’ultimo, la necessità di un apprezzamento nel merito di un quadro probatorio contraddittorio, imponeva la declaratoria di prescrizione.
Avverso la sentenza ha proposto tempestivo appello il difensore dell’imputato per invocare l’assoluzione nel merito.
Al riguardo – evidenziato il concreto interesse all’impugnazione della sentenza di proscioglimento – ha censurato l’impugnata sentenza per non aver fornito alcun chiarimento circa la natura e la valenza euristica dei riferiti elementi istruttori, limitandosi a fare riferimento all’eccepita irregolarità delle modalità di rilevazione del tasso alcolemico senza peraltro precisare per quali ragioni difettasse l’evidenza dell’insussistenza del fatto o della sua commissione da parte dell’imputato.
Nella presente sede ha, quindi, ribadito l’eccezione già preliminarmente sollevata nei corso del giudizio di primo grado rilevando che il mancato avviso da parte degli agenti all’imputato della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia emergeva per tabulas dal contenuto della richiesta inoltrata dai Carabinieri di Iglesias alla Direzione Sanitaria dell’Ospedale Santa Barbara, dal conseguente referto in data 26.6.2010, dal successivo verbale di sequestro in pari data, nonché dal verbale di elezione di domicilio e nomina del difensore in data 27.6.2010 dai quali emergeva limpidamente che il prelievo – lungi dall’essere effettuato per finalità terapeutiche – era preordinato esclusivamente all’accertamento dello stato di ebbrezza.
Anche la nota informativa del 26.6.2010 trasmessa al PM dall’unità operativa di Medicina e Pronto Soccorso del P.O. non evidenziava la somministrazione di alcun trattamento medico che necessitasse un previo prelievo ematico ed, anzi, dava atto delle dimissioni del paziente alle ore 13,25 dello stesso giorno.
Il primo giudice avrebbe, inoltre, errato nella valutazione delle risultanze istruttorie in ordine alla concreta attendibilità delle misurazioni di concentrazione alcolica sul campione ematico che, alla stregua di quanto evidenziato dal tossicologo G.C. nel corso della sua audizione all’udienza del 29.6.2016, doveva ritenersi verosimilmente “contaminato da parte dell’alcol per disinfezione usato dal personale medico o paramedico intervenuto” considerato che il tasso rilevato avrebbe dovuto comportare condizioni fisiche del T., al momento in cui si sarebbe posto alla guida del veicolo, in concreto non accertate.
Infine il Tribunale avrebbe trascurato un’ulteriore emergenza istruttoria – ossia la circostanza che gli agenti erano intervenuti soltanto dopo che il Tranci era stato trasportato dall’ambulanza presso il Pronto Soccorso – di modo che l’assunto che questi si trovasse alla guida del veicolo al momento del sinistro doveva reputarsi assunto del tutto indimostrato.
Sulla scorta delle sopra esposte argomentazioni la difesa dell’appellante ha, pertanto, concluso per l’assoluzione nel merito
L’appello è fondato, osservato quanto di seguito esposto.
Deve preliminarmente affermarsi la sussistenza dell’interesse dell’imputato a proporre impugnazione, essendo detto interesse ravvisabile non solo quando egli miri a conseguire effetti penali più vantaggiosi, ma anche quando tenda ad evitare, come nel caso in esame, il prodursi di conseguenze extra-penali pregiudizievoli, ovvero ad assicurarsi effetti penali più favorevoli che l’ordinamento faccia dipendere dalla invocata pronuncia.
Ciò in quanto “l’interesse ad impugnare – che deve tendere ad un risultato pratico in rapporto alle situazioni ed alle facoltà tutelate dal nostro ordinamento assume un contenuto di concretezza tutte le volte in cui dalla modifica del provvedimento impugnato – da intendere nella sua lata eccezione, comprensiva anche della motivazione – possa derivare l’eliminazione di qualsiasi effetto pregiudizievole per la parte che ne invoca il riesame”.
Tanto premesso deve qui rilevarsi che il concreto interesse dell’appellante va ravvisato nella preclusione all’applicazione delle sanzioni amministrative accessorie da parte del Prefetto che consegue al verdetto assolutorio a fronte del permanere di tale competenza del predetto organo in caso di definizione del processo penale per estinzione del reato o per difetto di una condizione di procedibilità.
Ciò detto, reputa questa Corte che, sebbene sia ormai decorso il termine massimo di prescrizione del reato ascritto all’imputato, interamente decorso alla data del 25 giugno 2016, in riforma del l’impugnata sentenza debba pervenirsi ad una pronuncia assolutoria in applicazione del consolidato indirizzo della Suprema Corte secondo cui “una volta sopraggiunta la prescrizione del reato, al fine di pervenire al proscioglimento nel merito dell’imputato occorre applicare il principio di diritto secondo cui “positivamente” deve emergere dagli atti processuali, senza necessità di ulteriore accertamento, l’estraneità dell’imputato a guanto allo stesso contestato, e ciò nel senso che si evidenzi l’assoluta assenza della prova di colpevolezza di quello, ovvero la prova positiva della sua innocenza, non rilevando l’eventuale mera contraddittorietà o insufficienza della prova che richiede il compimento di un apprezzamento ponderato tra opposte risultanze”
Dunque, in presenza di una causa estintiva del reato, l’obbligo del giudice di pronunciare l’assoluzione dell’imputato per motivi attinenti al merito sussiste solo quando gli elementi rilevatori dell’insussistenza del fatto o della sua non attribuibilità penale all’imputato emergano in modo incontrovertibile, “tanto che la relativa valutazione, da parte del giudice, sia assimilabile più al compimento di una “constatazione”, che a un atto di “apprezzamento” e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento”
L’affermazione del principio sopra esposto, i cui presupposti – nei termini sopra evidenziati – sussistono anche nella fattispecie in esame impone dunque la riforma della impugnata sentenza atteso che le condizioni per pervenire alla suddetta pronuncia erano già emerse nel corso del giudizio di primo grado.
Invero, la documentazione agli atti del giudizio attesta la palese fondatezza – l’affermazione della quale da parte del primo giudice non richiedeva alcun accertamento ma una mera constatazione – dell’eccepita inutilizzabilità degli esiti dei compiuti accertamenti volti alla verifica del tasso alcclemico e l’insussistenza di alcun altro elemento di prova, neppure di natura indiziaria, idoneo a fondare la penale responsabilità dell’imputato.
Al riguardo deve, infatti, rilevarsi che. come anche recentemente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, “in tema di guida in stato di ebbrezza, sussiste l’obbligo di previo avviso al conducente coinvolto in un incidente stradale di farsi assistere da un difensore di fiducia, ai sensi dell’art. 356 c.p.p. e 114 disp.att. c.p.p. in relazione al prelievo ematico presso una struttura sanitaria finalizzato all’accertamento del tasso alcolemico, qualora l’esecuzione di tale prelievo non avvenga nell’ambito degli ordinari protocolli sanitari, ma sia autonomamente richiesta dalla polizia giudiziaria”, come – appunto – avvenuto nel caso di specie.
La circostanza, fin dal giudizio di primo grado, risulta(va) pacificamente dall’esame del verbale di sequestro amministrativo ai fini della confisca del veicolo in data 26.6.2011q, del certificato di accettazione del pronto soccorso in data 23.7.2011 e dalla stampa in data 29.7.2011 del referto tossicologico.
La violazione del disposto dell’art. 114 disp.att. c.p.p. – comportante una nullità di ordine generale a regime intermedio deducibile, “a norma del combinato disposto dell’art. 180 e art. 182 c.p.p., comma 2, secondo periodo, fino al momento della deliberazione della sentenza di primo grado” – è stata, inoltre, tempestivamente dedotta dal difensore dell’imputato nel corso dei giudizio di primo grado, con la conseguenza di rendere inutilizzabile a fini probatori l’esito di quell’accertamento.
Osserva, quindi, questa Corte che – pacifica “allo stato degli atti” l’insussistenza di alcun altro elemento di prova, neppure di carattere indiziario, idoneo a precludere una pronuncia assolutoria, il primo giudice avrebbe dovuto pervenire al verdetto assolutorio.
Alla stregua di quanto sopra, dunque, la prevalenza di una pronuncia assolutoria nel merito si impone rispetto alla declaratoria di estinzione del reato per avvenuta maturazione del termine prescrizionale, vertendosi in ipotesi di assoluta assenza di prova della colpevolezza dell’imputato.
Le considerazioni sopra esposte rendono ultroneo l’esame delle ulteriori doglianze rappresentate dall’appellante.
Consegue a quanto sopra esposto la riforma dell’impugnata sentenza nei termini invocati dalla difesa dell’appellante e l’assoluzione di M.T. dal reato al medesimo ascritto perché il fatto non sussiste.
P.Q.M.
La Corte
Visto l’art. 605 c.p.p., in riforma della sentenza impugnata, assolve M.T. dal reato ascritto perché il fatto non sussiste.
Così deciso in Cagliari, il 5 giugno 2018.
Depositata in Cancelleria il 6 giugno 2018.