L’art. 59 ACN (che demanda agli accordi regionali la determinazione e le modalità di corresponsione del compenso accessorio annuo) limita espressamente l’indennità per sedi disagiate ai medici dell’assistenza primaria; l’art. 22, co. 1 dell’AIR non può che riferirsi solo a tali medici. Né i medici della continuità assistenziale possono essere ‘equiparati’ a quelli dell’assistenza primaria. Difatti, sotto il profilo delle funzioni, solo i secondi svolgono il servizio di assistenza domiciliare e prestazioni ed attività in ospedali di comunità o strutture alternative al ricovero ospedaliero (cfr. art. 59 ACN). Anche sotto il profilo economico i medici della continuità assistenziale sono trattati diversamente dai medici dell’assistenza primaria.

OGGETTO: indennità sede disagiata
Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con distinti ricorsi, tutti depositati in data 21.7.2016, l’ASL FG – Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Foggia si è opposta ai decreti ingiuntivi nn. 647/2016, 648/2016 e 649/2016, emessi da questo Tribunale in favore di Er. Sa., Mu. Ma. e Or. Fl., medici convenzionati del servizio di continuità assistenziale operanti in sedi disagiate.
La ASL FG ha preliminarmente eccepito la prescrizione quinquennale dei crediti e, nel merito, ha dedotto che l’indennità prevista dall’art. 22, co. 1 dell’Accordo Integrativo Regionale, reso esecutivo dalla DGR del 29.12.2007, n. 2289, emanato ai sensi dell’art. 24 dell’Accordo Collettivo Nazionale (ACN) del 23.3.2005, non spetterebbe ai medici convenzionati del servizio di continuità assistenziale. L’opponente ha chiesto, in via preliminare e pregiudiziale, dichiararsi la nullità dei decreti ingiuntivi opposti per mancata indicazione del valore della controversia e del contributo unificato dovuto; nel merito, dichiararsi la nullità dei decreti ingiuntivi perché privi dei requisiti della certezza, liquidità ed esigibilità; in via subordinata, accogliersi la sollevata eccezione di prescrizione del credito, quantomeno in via parziale; in via gradata, accertarsi e dichiararsi non dovuto il cumulo tra interessi legali e rivalutazione monetaria;
con ogni ulteriore conseguenza di legge, anche in ordine a spese e competenze di giudizio. Er. Sa., Mu. Ma. e Or. Fl. si sono costituiti in giudizio, contestando la fondatezza delle opposizioni e chiedendone il rigetto, con condanna dell’ASL FG al pagamento delle spese di lite.
In particolare, gli opponenti hanno sostenuto l’applicabilità del citato art. 22, co. 1 dell’Accordo Integrativo Regionale anche ai medici del servizio di continuità assistenziale. Istruite documentalmente, all’odierna udienza, le cause sono state discusse e decise con la seguente sentenza con motivazione contestuale sulle conclusioni risultanti dai verbali di causa, previa riunione per ragioni di connessione parzialmente soggettiva ed oggettiva.
Le opposizioni sono fondate e devono essere accolte sulla base delle motivazioni di seguito esposte.
Deve premettersi che, come evidenziato dall’ASL FG, l’Accordo Collettivo Nazionale (ACN) disciplinante il rapporto di lavoro convenzionale tra il personale medico ed il Se. Sanitario Nazionale prevede, ai fini del trattamento giuridico ed economico del personale medico in rapporto di convenzione, quattro specifici e diversi settori: quello dell’Assistenza primaria (capo II, artt. da 33 a 61), quello della Continuità Assistenziale (ex Guardia Medica; capo III, artt. da 62 a 73), quello della Medicina dei Servizi (capo IV – artt. da 74 a 90) e quello dell’Emergenza Sanitaria Territoriale (capo V artt. da 91 a 100).
Nel caso di specie, è pacifico che nei periodi dedotti nei ricorsi per decreto ingiuntivo gli odierni opposti abbiano sempre e solo svolto l’attività di medici convenzionati nel settore della Continuità Assistenziale (ex Guardia Medica). Altrettanto incontroverso è che nei periodi in questione gli opposti abbiano operato in Comuni (del Subappennino Dauno e del Ga.) qualificati dalla Regione come ‘disagiati’.
Ciò posto, conformemente a quanto affermato da questo Ufficio in fattispecie analoghe alla presente, deve ritenersi che il compenso accessorio annuo per lo svolgimento dell’attività convenzionale in zone disagiate non spetti anche ai medici convenzionati della Continuità Assistenziale, ma solo ai medici dell’Assistenza Primaria (cfr. sent. n. 3425 del 24.5.2018, est. Dott.ssa Mo. Sg., riferita proprio ai medici del servizio della continuità assistenziale; si veda anche la sentenza n. 5351/2017 del 20.6.2017 est. dott. Se. An., che, sebbene riferita ai medici del servizio ‘118’, contiene argomentazioni ‘estensibili’ anche ai medici del servizio della continuità assistenziale). Difatti, ai sensi dell’art. 59, lettera D, dell’Accordo Collettivo Nazionale (ACN) applicabile, invocato dall’ASL: ‘1. Ai medici di assistenza primaria sono corrisposti compensi per le prestazioni di assistenza domiciliare residenziale di cui all’art. 53, lettera c) effettuate con modalità definite nell’ambito degli Ac. regionali.
2.Per lo svolgimento dell’attività in zone identificate dalle Regioni come disagiatissime o disagiate a popolazione sparsa, comprese le piccole isole, spetta ai medici di assistenza primaria un compenso accessorio annuo nella misura e con le modalità concordate nell’ambito degli Ac. regionali.
3. Gli Ac. regionali possono prevedere lo svolgimento di ulteriori attività, l’erogazione di specifiche prestazioni, compreso il possesso di specifici requisiti di qualità, e i relativi compensi’.
La norma in questione limita espressamente il riconoscimento dell’indennità per l’attività svolta in zone della Regione qualificate come ‘disagiatissime o disagiate a popolazione sparsa, comprese le piccole isole’ ai medici di Assistenza Primaria. Ai sensi del primo comma dell’articolo 22 dell’Accordo Integrativo Regionale (AIR), intitolato ‘Zo. Disagiate’, per lo svolgimento dell’attività convenzionale nei comuni del Subappennino Dauno e del Ga. è riconosciuta un’indennità aggiuntiva, da stabilirsi in sede di comitato aziendale in ragione delle singole realtà presenti sul territorio; il secondo comma della medesima norma, intitolato ‘Zo. Disagiatissime’, prevede, invece, la triplicazione dei compensi per lo svolgimento di attività di Assistenza Primaria e di Continuità Assistenziale nel Comune delle Isole Tremiti.
Si osserva, in primo luogo, che deve essere esclusa l’applicabilità alle fattispecie in esame del comma 2 del richiamato art. 22 in quanto gli odierni opposti non hanno operato nel territorio delle Isole Tremiti.
E poiché, come si è detto, l’art. 59 ACN (che demanda agli accordi regionali la determinazione e le modalità di corresponsione del compenso accessorio annuo) limita espressamente l’indennità per sedi disagiate ai medici dell’assistenza primaria, l’art. 22, co. 1 dell’AIR non può che riferirsi solo a tali medici. Né i medici della continuità assistenziale possono essere ‘equiparati’ a quelli dell’assistenza primaria. Difatti, sotto il profilo delle funzioni, solo i secondi svolgono il servizio di assistenza domiciliare e prestazioni ed attività in ospedali di comunità o strutture alternative al ricovero ospedaliero (cfr. art. 59 ACN).
Anche sotto il profilo economico i medici della continuità assistenziale sono trattati diversamente dai medici dell’assistenza primaria.
Si consideri, al riguardo, che la ‘variabile’ della quota capitaria per assistito non è applicabile al medico in regime di continuità assistenziale, ma solo al medico in regime di assistenza primaria.
Peraltro, come evidenziato dall’ASL, non risultano accordi aziendali relativi alla determinazione dell’indennità per sedi disagiate con riferimento allo specifico settore della Continuità assistenziale.
Inoltre, non può non evidenziarsi come, contrariamente a quanto opinato dagli odierni opposti, la delibera n. 1423 del 22.7.2010 limita espressamente il compenso rivendicato ai soli medici in regime di Assistenza Primaria.
Infine, appare irrilevante quanto evidenziato dagli opposti con riferimento al riconoscimento al personale del 118 operante presso le Isole Tremiti dell’indennità di sede disagiatissima poiché il giudizio di spettanza deve essere condotto con riferimento alla fonte contrattuale rilevante e non pure con riguardo ai comportamenti di una delle parti, non necessariamente legittimi.
Così come il diritto degli opposti non può discendere dal riferimento, contenuto nel comma 2 dell’art. 22 AIR, ai medici della continuità assistenziale.
A prescindere dalla considerazione in base alla quale tale comma è applicabile solo ai medici operanti nel territorio delle isole Tremiti, si osserva che lo stesso non trova ‘copertura’ nell’ACN che, all’art. 59, lettera D, prevede che l’indennità di cui si discute spetti solo ai medici dell’assistenza primaria e demanda agli accordi regionali la sola determinazione di tale indennità e delle modalità di corresponsione della stessa.
Sulla scorta delle argomentazioni che precedono, le opposizioni devono essere accolte, con conseguente revoca dei decreti ingiuntivi.
Le spese possono essere integralmente compensate in considerazione della novità della questione, sulla quale non si riscontrano altri precedenti, oltre a quelli di merito sopra richiamati (peraltro intervenuti in corso di causa) e della non agevole interpretazione del complesso quadro normativo di riferimento, costituito da più livelli di contrattazione (nazionale, regionale e aziendale).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle opposizioni a decreto ingiuntivo promosse dalla ASL FG – Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Foggia nei confronti di Er. Sa., Mu. Ma. e Or. Fl., così provvede:
1) accoglie le opposizioni e, per l’effetto, revoca i decreti ingiuntivi nn. 647/2016, 648/2016 e 649/2016;
2) spese compensate.
Foggia, 17.1.2019
IL GIUDICE del Lavoro Dott.ssa Valentina di Leo