Decreto rilancio – Ecobonus 110%

Premessa

A seguito del consolidamento dello scenario normativo relativo al Decreto Rilancio, siamo in grado di assistere con un ruolo attivo la clientela che intende cedere i crediti d’imposta connessi al Decreto Rilancio, sia in ambito Ecobonus che Sismabonus.

Attraverso le nostre rappresentanze prevediamo di erogare fin da subito:

  • il 102% di liquidità ai privati (proprietari e affittuari di abitazione) e condomini con offerta fino al 31.12.2020;
  • il 100% alle ditte esecutrici dei lavori che hanno accesso a Superbonus 110%.

Sul fronte assicurativo, i clienti potranno sottoscrivere, contestualmente alla cessione del credito, polizze a copertura del rischio di eventi catastrofali per gli immobili oggetto dei lavori, che, secondo il “Decreto Rilancio”, godono in tal caso di una detrazione del 90% del premio pagato; agevolazioni specifiche sono dedicate inoltre alla responsabilità civile delle imprese edili e alla responsabilità civile professionale di ingegneri, architetti, geometri e tecnici per le attività di asseverazione. Dal 21 settembre i clienti potranno rivolgersi presso i nostri uffici per avviare l’iter di accesso al Superbonus che sarà operativo dal 15 ottobre 2020.
Ricordiamo che il Decreto fa riferimento a clientela privata (proprietari e affittuari di abitazione), condomini e ditte esecutrici dei lavori.

A maggior dettaglio precisiamo che sotto il profilo soggettivo gli interventi possono essere effettuati da:

  • Condomìni;
  • Persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari;
  • Istituti autonomi case popolari (IACP);
  • Cooperative di abitazione a proprietà indivisa;
  • Organizzazioni non lucrative di utilità sociale, dalle organizzazioni di volontariato, dalle associazioni di promozione sociale;
  • Associazioni e società sportive dilettantistiche, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.

Quadro Normativo

Riepiloghiamo di seguito il quadro normativo consolidatosi a seguito dei documenti attuativi emessi dalla Agenzia delle Entrate e dai ministeri competenti durante il mese di agosto.
Il decreto-legge Rilancio ha introdotto una nuova percentuale di detrazione in misura pari al 110 per cento per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, a fronte di specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi di riduzione del rischio sismico, di installazione di impianti fotovoltaici nonché delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici (cd. Superbonus 110%).

La normativa prevede le possibilità alternative di:

  • portare in detrazione in cinque anni gli oneri sostenuti;
  • beneficiare di uno sconto in fattura pari al 100% delle spese sostenute da parte della ditta esecutrice;
  • cedere il credito corrispondente alla detrazione ad altri soggetti.

L’opzione per la cessione diventerà operativa (secondo il provvedimento dell’agenzia delle entrate) a partire dal prossimo 15 ottobre 2020.

F.A.Q.

Domande Frequenti

FAQ

  • No, gli interventi antisismici possono essere effettuati su tutte le unità abitative. L’unico requisito è che esse si trovino nelle zone sismiche 1, 2 e 3.

  • I commi 9 e 10 dell’art,119 del DL Rilancio affermano che la detrazione compete su un massimo di n.2 unità immobiliari fermo restando il riconoscimento della detrazione per gli interventi sulle parti comuni. Ovviamente gli immobili sui quali sono effettuati gli interventi devono essere detenuti al di fuori dell’attività d’impresa e di lavoro autonomo.

  • In questo caso l’importo corrispondente alla detrazione spettante si trasforma in un credito d’imposta in capo al cessionario che a sua volta potrà cederlo ad altri soggetti. Quindi non vi è alcuna limitazione sui soggetti cessionari della detrazione

  • Si, anche se non viene realizzato nessun intervento trainante (cappotto termico o sostituzione dell’impianto di climatizzazione invernale) sull’edificio condominiale, purché la sostituzione dei serramenti determini il miglioramento delle due classi energetiche ovvero, se non possibile, il passaggio alla classe energetica più alta.

  • Sì, rientrano nel Superbonus anche gli interventi di demolizione e ricostruzione dell’edificio di cui al comma 1 lettera d) dell’articolo 3 del Dpr n. 380/2001.

  • Con riferimento al visto di conformità relativo al bonus si tratta di “visto leggero”; nel caso siano stati effettuati gli interventi previsti dal DL Rilancio che consentono di fruire della detrazione del 110% ai fini dell’opzione per la cessione o per lo sconto in fattura, il contribuente deve richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta.

  • Sì, se l’intervento è effettuato congiuntamente ad uno degli interventi trainanti effettuati dal condominio, si certifica il miglioramento di almeno 2 classi energetiche dell’edificio e le finestre comprensive di infissi possiedono le caratteristiche di trasmittanza termica indicate nel decreto 19 febbraio 2007.

  • Sì, anche al fine di consentire che gli interventi nel loro complesso realizzino il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio.

  • Sì, la legge specifica che dove non sia possibile conseguire il miglioramento di 2 classi energetiche, sia sufficiente il conseguimento della classe energetica più alta, per l’appunto l’A4.

  • Sì, se l’intervento è effettuato congiuntamente ad uno degli interventi trainanti effettuati dal condominio e la caldaia possiede le caratteristiche indicate nell’articolo 14 del decreto legge n. 63/2013

  • La norma non pare metta limiti alla cessione parziale della detrazione. A tale proposito il comma 3 dell’art.121 del DL Rilancio afferma che: i crediti d’imposta possano essere compensati sulla base di rate residue di detrazione non fruite garantendo un utilizzo parziale della cessione