Con la pubblicazione l’8 agosto 2020 della circolare dell’agenzia delle entrate, si è completato il quadro normativo degli incentivi fiscali per i lavori di riqualificazione energetica degli edifici residenziali.

L’accesso al superbonus, come è noto, richiede che gli interventi debbano assicurare il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio o, se non è possibile, il conseguimento della classe energetica più alta.

Per contrastare un uso indebito di questa agevolazione che potrebbe arrecare grave danno al bilancio dello stato, vengono rafforzate le misure di controllo con la previsione di adempimenti particolari che il soggetto committente dovrà ottenere il rilascio

  1. del visto di conformità, rilasciato dagli intermediari del fisco, dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta.
  2. dell’attestazione o asseverazione dei tecnici abilitati al rilascio delle certificazioni energetiche idonee a certificare l’esistenza dei requisiti tecnici e la congruità delle spese sostenute

dai professionisti e dai tecnici coinvolti.

Mentre per quel che riguarda il punto a) i professionisti abilitati al rilascio del visto di conformità devono, per legge, stipulare una polizza di r. c. professionale che “deve garantire i rischi derivanti dall’apposizione del visto di conformità, con  un massimale non inferiore alla soglia di 3.000.000 di euro, adeguato al numero dei contribuenti assistiti, nonché al numero dei visti di conformità, delle asseverazioni e delle certificazioni tributarie rilasciati”,

in relazione al punto b), trattandosi di una novità legata al decreto,  discuteremo le  conseguenze  derivanti dalll’infedele o non veritiera asseverazione  unitamente alle caratteristiche che dovrà avere la polizza di r. c. professionale.

Schematicamente, il decreto 34/2020 ha previsto

  • sanzioni penali. “Chiunque, nell’esercizio di una professione sanitaria o forense, o di un altro servizio di pubblica necessità, attesta falsamente, in un certificato, fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da € 51 a € 5.161”
  • sanzioni amministrative, di natura pecuniaria da euro 2.000 a euro 15.000 per ciascuna attestazione o asseverazione infedele resa legge 24 novembre 1981, n 689.
  • informativa all’Ordine di appartenenza del tecnico dell’illecito penale commesso,
  • risarcimento del danno che deriva da una responsabilità civile verso il cliente (che comporta la decadenza dal beneficio) e verso il bilancio dello stato.

In relaziona a quest’ultimo punto, la responsabilità del tecnico che deve garantire il rilascio delle asseverazioni richieste dalla normativa è già coperto dalla propria polizza professionale imposta dal DPR 137/2012 o sarà necessario  stipulare una polizza aggiuntiva?

Per rispondere a questo interrogativo, a prescindere dall’esame delle condizioni di polizza, viene in aiuto l’art. 2 del DM dello sviluppo economico che prevede che “i soggetti responsabili delle attestazioni e asseverazioni devono stipulare una polizza di assicurazione della responsabilità civile, con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500 mila euro, al fine di garantire ai propri clienti e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall’attività prestata”.

Alla luce della novità prevista dalla normativa, risulta quindi necessario che la polizza professionale sia integrata per recepire le caratteristiche imposte nel decreto asseverazioni, vale a dire:

  1. la finalità espressa dalla norma – garantire ai propri clienti e al bilancio dello Stato,
  2. l’indicazione dei riferimenti delle altre asseverazioni a cui è stata allegata.
  3. la previsione di un massimale specifico per questa fattispecie di illecito
  4. la congruità del massimale che deve essere commisurato alle attestazioni rilasciate, in ogni caso non inferiore a 500.000 euro.

Ciò potrebbe avvenire sia con l’inserimento di un’appendice contrattuale che integri il contratto esistente con gli obblighi definiti dalla norma – soluzione individuata da Generali Italia – oppure con un contratto ex novo che definisca le condizioni con cui assumere il rischio. Teniamo presente che una modalità di assunzione del rischio flessibile rispetto al quantitativo e all’importo delle asseverazioni potrebbe rivelarsi  necessaria per corrispondere alla ratio della norma. Infatti, supponendo che una polizza sia stata stipulata regolarmente, basterebbe un massimale divenuto insufficiente a seguito del’allegazione di altre asseverazioni per causare l’invalidità dell’asseverazione stessa. Questo perché la copia della polizza “costituisce parte integrante del documento di asseverazione a pena di invalidità dell’asseverazione medesima”.

Accanto a questa esistono inoltre altre potenziali criticità che potrebbero precludere l’operatività della garanzia? Sono molteplici le ragioni che possono portare una compagnia a non pagare un sinistro, ma per rimanere nell’ambito di quelle più significative per il tipo di rischio di cui stiamo discutendo, è importante sottolineare le seguenti

  • evento non sia coperto dalla polizza. Benchè il richiamo alle finalità della norma dovrebbe ridurre questo rischio, ciò nonostante non esiste un automatismo tale per cui al danno arrecato dal professionista allo stato, la compagnia assicurativa sia tenuta a manlevare il professionista
  • la sottoscrizione anche inconsapevole di dichiarazioni false. Ad esempio, secondo il modello di asseverazione, negli interventi di riqualificazione energetica si prevede che siano state rispettate le norme in materia di efficienza energetica e sicurezza. Cosa significa esattamente questa dichiarazione? Non è facile dare una risposta considerate le difficoltà interpretative delle norme in campo edilizio.
  • il comportamento evasivo della compagnia a fronte della richiesta di risarcimento del danno. Può accadere che la compagnia non si esprima subito sull’eventuale operatività della garanzia, costringendo l’assicurato a citarla in causa secondo l’art. 1917 comma 4 del c. c..

In  definitiva, l’intervento da parte del tecnico che fornisce una prestazione  indispensabile ai fini dell’erogazione del beneficio fiscale, dovrebbe imporgli la massima cautela  per tutti quei rischi legati all’interpretazione delle norme pur rappresentate in polizza e di adegutezza della polizza rispetto alle effettive necessità del tecnico.

F.A.Q.

Domande Frequenti

FAQ

  • Ci sono limiti al numero di unità immobiliari sulle quali posso effettuare gli interventi ai fini del sisma bonus?

    No, gli interventi antisismici possono essere effettuati su tutte le unità abitative. L’unico requisito è che esse si trovino nelle zone sismiche 1, 2 e 3.

  • E’ necessario avere la residenza nella casa dove si faranno i lavori di ristrutturazione?

    I commi 9 e 10 dell’art,119 del DL Rilancio affermano che la detrazione compete su un massimo di n.2 unità immobiliari fermo restando il riconoscimento della detrazione per gli interventi sulle parti comuni. Ovviamente gli immobili sui quali sono effettuati gli interventi devono essere detenuti al di fuori dell’attività d’impresa e di lavoro autonomo.

  • Il credito 110% può essere ceduto solo al fornitore dell’intervento o a una banca oppure a qualsiasi titolare di partita IVA?

    In questo caso l’importo corrispondente alla detrazione spettante si trasforma in un credito d’imposta in capo al cessionario che a sua volta potrà cederlo ad altri soggetti. Quindi non vi è alcuna limitazione sui soggetti cessionari della detrazione

  • Il proprietario di un edificio sottoposto ai vincoli previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio, vuole sostituire i serramenti. Può beneficiare del Superbonus?

    Si, anche se non viene realizzato nessun intervento trainante (cappotto termico o sostituzione dell’impianto di climatizzazione invernale) sull’edificio condominiale, purché la sostituzione dei serramenti determini il miglioramento delle due classi energetiche ovvero, se non possibile, il passaggio alla classe energetica più alta.

  • In caso di demolizione e ricostruzione dell’edificio, si può beneficiare del Superbonus?

    Sì, rientrano nel Superbonus anche gli interventi di demolizione e ricostruzione dell’edificio di cui al comma 1 lettera d) dell’articolo 3 del Dpr n. 380/2001.

  • Riguardo al visto di conformità è da considerare "visto leggero" o" visto pesante"?

    Con riferimento al visto di conformità relativo al bonus si tratta di “visto leggero”; nel caso siano stati effettuati gli interventi previsti dal DL Rilancio che consentono di fruire della detrazione del 110% ai fini dell’opzione per la cessione o per lo sconto in fattura, il contribuente deve richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta.

  • Se cambio le finestre comprensive di infissi del mio appartamento in condominio posso beneficiare del Superbonus?

    Sì, se l’intervento è effettuato congiuntamente ad uno degli interventi trainanti effettuati dal condominio, si certifica il miglioramento di almeno 2 classi energetiche dell’edificio e le finestre comprensive di infissi possiedono le caratteristiche di trasmittanza termica indicate nel decreto 19 febbraio 2007.

  • Se il condominio realizza uno degli interventi trainanti (cappotto o caldaia) posso beneficiare del Superbonus anche per l’installazione di un impianto fotovoltaico sulla mia singola unità immobiliare?

    Sì, anche al fine di consentire che gli interventi nel loro complesso realizzino il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio.

  • Se il mio edificio si trova in classe A3 mi basterà salire alla classe A4 per veder riconosciuta la detrazione ?.

    Sì, la legge specifica che dove non sia possibile conseguire il miglioramento di 2 classi energetiche, sia sufficiente il conseguimento della classe energetica più alta, per l’appunto l’A4.

  • Se sostituisco la caldaia del mio appartamento in condominio posso beneficiare del Superbonus?

    Sì, se l’intervento è effettuato congiuntamente ad uno degli interventi trainanti effettuati dal condominio e la caldaia possiede le caratteristiche indicate nell’articolo 14 del decreto legge n. 63/2013

  • Un lavoratore dipendente quanto credito può cedere? Può cedere solo nei limiti della propria capienza fiscale: esempio se pago 6.000,00 euro l’anno di IRPEF posso cedere un credito di soli 40 mila euro?

    La norma non pare metta limiti alla cessione parziale della detrazione. A tale proposito il comma 3 dell’art.121 del DL Rilancio afferma che: i crediti d’imposta possano essere compensati sulla base di rate residue di detrazione non fruite garantendo un utilizzo parziale della cessione