Per la Cassazione, va assolto dal reato di omicidio colposo il ginecologo sulla cui condotta non è stata raggiunta la soglia della rilevanza causale
La Cassazione con la sentenza n. 8864/2020 (sotto allegata) chiarisce che se non è stata raggiunta la soglia probatoria della rilevanza della condotta del ginecologo, accusato di non aver praticato in tempo un cesareo, cagionando la morte del feto, il medico deve andare assolto con la formula “per non aver commesso il fatto.”
La Cassazione giunge a questa conclusione dopo che la sentenza della Corte d’Appello che ha dichiarato di non doversi procedere nei confronti di un ginecologo per il reato di omicidio colposo contestato, ma ha conferma la condanna alla refusione delle spese in favore delle parti civili.
Il medico è accusato di aver cagionato, in concorso con il medico del turno precedente, il decesso del feto di una partoriente alla 31 + 3 settimana di gravidanza con sintomi di preeclampsia per ritardato espletamento del parto, omesso monitoraggio e mancata adozione delle necessarie misure terapeutiche necessarie a salvaguardare la salute della madre e del feto.
Un intervento immediato avrebbe salvato probabilmente entrambi, ma il ginecologo dalle ore 8 del mattino fino alle ore 10.07 non ha praticato alcun intervento sulla gestante, tanto è vero che il feto a quell’ora era già morto.
Dall’istruttoria è emerso che se il medico fosse intervenuto alle ore 9.30, quando la situazione, pur grave, non risultava ancora compromessa, il feto sarebbe sopravvissuto. In sede d’Appello il ginecologo ha richiesto una perizia, espletata da due medici, i quali hanno evidenziato che da prima che il secondo medico subentrasse al primo c’erano tutte le condizioni per procedere a un taglio cesareo d’urgenza.
Hanno poi analizzato la condotta del secondo ginecologo contestando l’omessa riapplicazione della cardiotocografia al fine di monitorare il battito del feto. Per i periti questo esame, se espletato, avrebbe consentito si stabilire con più precisione se il taglio cesareo, praticato un’ora prima, avrebbe potuto salvare il feto. A maggior ragione però, se il cesareo fosse stato praticato dal primo medico di turno alle 7 del mattino la sopravvivenza sarebbe stata certamente probabile.
La Corte d’Appello nonostante queste ultime precisazioni dei periti conclude per la responsabilità del secondo ginecologo perché ha ricollega l’omessa cardiotocografia da parte di quest’ultimo al ritardo del cesareo e quindi alla morte del feto, senza tenere conto del dubbio manifestato dai periti sulle effettive chances di vita del feto.
Nesso di causa tra condotta ed evento
Il secondo ginecologo di turno ricorre a questo punto in sede di Cassazione sollevando i seguenti motivi di doglianza.
- Con il primo contesta l’omessa motivazione della Corte sul nesso di causa tra la sua condotta e l’evento letale visto che non è possibile stabilire se, eseguendo la cardiotocografia e anticipando il cesareo di un’ora le condizioni del feto erano tali da consentirgli la sopravvivenza. Il tutto alla luce di quanto affermato dai periti, i quali, anche riconoscendo in capo all’imputato una condotta omissiva, non hanno ritenuto che “tale condotta, con elevata probabilità prossima alla certezza, avesse avuto quale conseguenza la morte del feto.”
- Con il secondo invece lamenta l’errata qualificazione giuridica del reato, inquadrabile più correttamente nell’aborto colposo previsto dall’art. 593 bis c.p, visto che uno dei periti ha affermato che i polmoni del feto non hanno mai respirato e che il medico del turno precedente è stato imputato per questa ipotesi delittuosa meno grave.
La soglia probatoria della rilevanza della condotta del ginecologo non è esperibile
La Corte di Cassazione con la sentenza n. 8864/2020 accoglie il ricorso del ginecologo perché fondato. In effetti giurisprudenza ormai consolidata ha stabilito che “a proposito dell’obbligo motivazionale del giudice dissenziente in tema di responsabilità medica, si afferma che il giudice di merito che intenda discostarsi dalle conclusioni del perito d’ufficio è tenuto ad un più penetrante onere motivazionale, illustrando accuratamente le ragioni della scelta operata, in rapporto alle prospettazioni che ha ritenuto di disattendere, attraverso un percorso logico congruo, che evidenzi la correttezza metodologica del suo approccio al sapere tecnico- scientifico, a partire dalla preliminare, indispensabile verifica critica in ordine all’affidabilità delle informazioni scientifiche disponibili ai fini della spiegazione del fatto.”
Principi di cui la Corte d’Appello non ha fatto corretta applicazione. Essa ha disatteso le conclusioni dei periti nonostante in sentenza sia riportato che “quanto alla possibilità che il nascituro nascesse vivo e vitale ove estratto alle 07,00 anziché alle 09,30, i periti si sono detti non in grado di fornire una risposta certa, in relazione alle condizioni della madre e del feto.”
Non solo la Corte ha altresì trascurato che “nei reati omissivi impropri, la valutazione concernente la riferibilità causale dell’evento lesivo alla condotta omissiva che si attendeva dal soggetto agente, deve avvenire rispetto alla sequenza fenomenologica descritta nel capo d’imputazione, di talché, nelle ipotesi di omicidio o lesioni colpose in campo medico, il ragionamento controfattuale deve essere svolto dal giudice di merito in riferimento alla specifica attività (diagnostica, terapeutica, di vigilanza e salvaguardia dei parametri vitali del paziente o altro) che era specificamente richiesta al sanitario e che si assume idonea, se realizzata, a scongiurare l’evento lesivo, come in concreto verificatosi, con alto grado di credibilità razionale.”
Fondato anche il secondo motivo del ricorso, anche se resta assorbito dal primo, in quanto in base alle risultanze dei periti “resta sostanzialmente inesperibile il raggiungimento della soglia probatoria della rilevanza causale della condotta addebitata al dottore rispetto all’evento infausto.“